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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11278 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10180 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. MOSCHIANO SABATO presso il quale elettivamente domicilia in Nola (NA) alla via G. Bruno n. 50,
RICORRENTE
E
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VENTRELLA RICCARDO presso cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 22,
RESISTENTE
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/05/2025 , premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio il 15/04/1996 a Napoli;
che dal matrimonio era nata una figlia: il 26.03.1999, maggiorenne, Per_1
che il Tribunale di Napoli con sentenza 532 del 20/07/2005 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre e regime di visita padre-figlia, un assegno di mantenimento a carico del padre per la figlia di €.324,00 mensili;
Per_1
tutto ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare, chiedeva la revoca del contributo al mantenimento per la figlia, in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale chiedeva rigettarsi il ricorso.
A sostegno della sua domanda deduceva che la figlia non era economicamente Per_1
autosufficiente in quante studentessa universitaria iscritta al quarto anno del corso di laurea magistrale.
All'udienza del 06/11/2025 il Giudice relatore sottoponeva alle parti una proposta conciliativa e le stesse dichiaravano di accettarla.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“- confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia maggiorenne Per_1
non economicamente autosufficiente di €.406,38 mensili da versarsi direttamente alla sig.ra
mediante bonifico bancario oltre rivalutazione annuale Controparte_1
ISTAT come per legge dall'anno prossimo;
- spese di lite compensate.”
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno nelle more raggiunto un accordo, le spese vanno compensate
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della disciplina della sentenza di divorzio n.532/2005 del 20.07.2005;
- spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/11/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino