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Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2023, n. 26558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26558 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26558 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di DA CE per il delitto di devastazione da lui commesso, insieme a molti altri coindagati, nel carcere di Foggia in data 09/03/2020. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2021, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura, presentata dal pubblico ministero nei confronti di tutti i detenuti partecipanti a quella rivolta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, indicate nel pericolo di reiterazione dei reati, perché la vicenda si era verificata in un contesto fattuale molto particolare, cioè lo scoppio della pandemia da Covid-19 e i provvedimenti restrittivi adottati a carico dei detenuti, e non era perciò prevedibile il rischio di reiterazione di reati analoghi. 1.1. Il Tribunale ha in primo luogo affermato l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, e quindi ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. 1.2. I gravi indizi di colpevolezza a carico del CE emergono dalla comunicazione di notizia di reato, comprensiva dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza interno, che descrive la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione a molti degli atti che hanno composto l'azione devastatrice, in particolare la rottura, con la forza delle braccia, del primo cancello della porta carraia. 1.3. Sussistono le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: pur essendo contestato un delitto posto a presidio di beni giuridici diversi, quale la devastazione, le sue modalità esecutive lo rendono assimilabile ai reati che offendono la libertà della persona e l'integrità del patrimonio, nonché caratterizzati dall'uso della violenza, reati questi ultimi suscettibili di reiterazione attesa la gravità della condotta tenuta e la personalità dell'autore. Il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti contestati non era singolare e originale, come ritenuto dal G.i.p., perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era quindi giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro 2 proseguita per più giorni, che era quindi la manifestazione delle loro personalità aggressiva. 1.4. Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo. In particolare il CE ha tenuto una condotta grave, partecipando alla distruzione del varco della c.d. porta carraia, operazione organizzata e condotta unitamente ad altri detenuti, e quindi palesemente finalizzata a consentire il delitto di devastazione, compiuto mediante il coordinamento tra i detenuti che avevano aderito alla protesta violenta. Inoltre dagli atti emerge la sua personalità negativa, essendo egli gravato da precedenti penali per reati connotati dall'uso della violenza ed avendo, anche in quella occasione, commesso il delitto di evasione, condotta dimostrativa del pericolo di recidivanza. Anche successivamente egli ha commesso fatti caratterizzati dall'uso della violenza per opporsi all'autorità, essendo stato arrestato il 18/01/2022 per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 582 cp. 1.5. Infine il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori evidenziate dall'indagato impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione DA CE, per mezzo del proprio difensore avv. Francesco Americo, articolando un unico motivo con il quale censura la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen per l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., e la manifesta illogicità della motivazione. L'istante non contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma afferma essere ingiustificata e immotivata l'imposizione della misura cautelare della massima gravità, risalendo i fatti al marzo 2020. La Corte di cassazione ha più volte stabilito che la scelta della misura cautelare deve rispettare il principio della minor compressione possibile della libertà personale, con la conseguenza che si viola il principio di proporzionalità quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva. Mancano, infatti, dati oggettivi indicativi di un pericolo di reiterazione concreto e attuale, ed in particolare di un pericolo fronteggiabile solo con la detenzione in carcere. Il Tribunale non si è confrontato con il dato temporale, e non ha motivato in merito 3 alla necessità di applicare la detta misura cautelare a tre anni di distanza dai fatti oggetto del processo. Attualmente l'imputato, giovane e gravato di precedenti penali non particolarmente significativi, è libero, e tale sua condizione dimostra l'assenza di un pericolo di recidivanza attuale e concreto. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per l'infondatezza di tutti i motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, per la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie stante il tempo trascorso dai fatti contestati, nonché contesta l'adeguatezza della misura applicata. L'affermazione della insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie è manifestamente infondata. E' principio consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel presente caso, il Tribunale ha valutato in modo attento e approfondito le concrete modalità della condotta di reato tenuta da DA CE, notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell'azione delittuosa, ed ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati contro l'autorità e con uso di violenza, essendo state le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica una mera occasione per scatenare una rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo così ad alcuni detenuti, e allo stesso ricorrente, di evadere. 1.2. L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati contro l'autorità e caratterizzati dall'uso della violenza sono state desunte, così come 4 prescrive l'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., anche dalla personalità dell'indagato che, secondo l'ordinanza impugnata, ha riportato precedenti condanne per reati commessi con l'uso della violenza e contro l'autorità, quali i reati di cui agli artt. 582, 385 e 337 cod.pen., ed ha procedimenti pendenti per reati analoghi e per il delitto di rapina. Tale pericolo è stato, peraltro, confermato dalla condotta tenuta in seguito dall'indagato, il quale nei mesi successivi al delitto qui contestato è stato nuovamente denunciato per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod.pen. commessi 1'8/2/2020, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod.pen. commessi il 15/9/2022, e arrestato il 18/01/2022 per i reati di cui agli artt. 582-583 cod.pen. e 624, 625 n. 4 cod.pen. Egli ha quindi continuato a commettere reati caratterizzati dall'uso della violenza e contro l'autorità pubblica. 1.3. In merito alla «stessa specie» dei reati, richiesta dall'art. 274, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, deve infatti applicarsi il consolidato principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. peri. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive.» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444) 1.4 La censura in merito alla adeguatezza della misura cautelare applicata è infondata e deve essere rigettata. Il Tribunale ha sufficientemente motivato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere tutelato con una misura meno grave della custodia in carcere, avendo il CE dimostrato non solo una spiccata capacità a delinquere, ma anche il concreto rifiuto di rispettare le prescrizioni dell'autorità, elementi che impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo rispetto degli obblighi conseguenti all'applicazione di una misura meno afflittiva. Tale motivazione è logica e congrua, in quanto fondata su elementi oggettivi ed ampiamente dimostrati: il ricorrente ha già in precedenza commesso il delitto di evasione, ed ha approfittato della rivolta in carcere per evadere nuovamente. Inoltre la commissione, anche in epoca recente, di delitti contro pubblici ufficiali 5 dimostra che persiste il suo atte gg iamento di rifiuto del rispetto della pubblica autorità e dei suoi provvedimenti. La gravità del reato di devastazione commesso, poi, dimostra la proporzionalità della misura, ritenuta dal Tribunale alla luce del g rado di violenza impiegato e dall'entità dei danni causati, apparendo per tali motivi presumibile, allo stato, l'irrogazione di una condanna a pena superiore al limite stabilito dall'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. 2. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pa gamento delle spese processuali. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Re g . esec. cod.proc.pen. Così deciso il 10 ma gg io 2023 Il Consig liere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIOVANNI DI LEO, che ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26558 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2022 il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen. dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia contro l'ordinanza emessa in data 17 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere a carico di DA CE per il delitto di devastazione da lui commesso, insieme a molti altri coindagati, nel carcere di Foggia in data 09/03/2020. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa in data 17 marzo 2021, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura, presentata dal pubblico ministero nei confronti di tutti i detenuti partecipanti a quella rivolta, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, indicate nel pericolo di reiterazione dei reati, perché la vicenda si era verificata in un contesto fattuale molto particolare, cioè lo scoppio della pandemia da Covid-19 e i provvedimenti restrittivi adottati a carico dei detenuti, e non era perciò prevedibile il rischio di reiterazione di reati analoghi. 1.1. Il Tribunale ha in primo luogo affermato l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, e quindi ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi richiesti dalla legge per l'applicazione di una misura cautelare. 1.2. I gravi indizi di colpevolezza a carico del CE emergono dalla comunicazione di notizia di reato, comprensiva dei fotogrammi estrapolati dalle videocamere dell'impianto di sorveglianza interno, che descrive la condotta specificamente tenuta da costui e la sua partecipazione a molti degli atti che hanno composto l'azione devastatrice, in particolare la rottura, con la forza delle braccia, del primo cancello della porta carraia. 1.3. Sussistono le esigenze cautelari, consistenti nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, cioè di reati connotati da violenza e che mettono in pericolo analoghi beni tutelati dalla legge: pur essendo contestato un delitto posto a presidio di beni giuridici diversi, quale la devastazione, le sue modalità esecutive lo rendono assimilabile ai reati che offendono la libertà della persona e l'integrità del patrimonio, nonché caratterizzati dall'uso della violenza, reati questi ultimi suscettibili di reiterazione attesa la gravità della condotta tenuta e la personalità dell'autore. Il contesto in cui sono avvenuti i gravi fatti contestati non era singolare e originale, come ritenuto dal G.i.p., perché le restrizioni adottate in conseguenza della emergenza pandemica avevano colpito l'intera popolazione e non solo i soggetti detenuti, la cui reazione violenta, peraltro tenuta solo da alcuni di essi, non era quindi giustificata, avendo costoro semplicemente sfruttato l'occasione per mettere in atto una rivolta, tra l'altro 2 proseguita per più giorni, che era quindi la manifestazione delle loro personalità aggressiva. 1.4. Sussiste anche il requisito della attualità del pericolo di reiterazione dei reati, perché le gravi modalità di quelli commessi, caratterizzate dalla totale inosservanza delle prescrizioni dell'autorità e persino delle normali regole di convivenza civile, dimostrano una spiccata pervicacia e una totale incapacità di autocontrollo, che impongono un giudizio prognostico positivo in ordine a tale pericolo. In particolare il CE ha tenuto una condotta grave, partecipando alla distruzione del varco della c.d. porta carraia, operazione organizzata e condotta unitamente ad altri detenuti, e quindi palesemente finalizzata a consentire il delitto di devastazione, compiuto mediante il coordinamento tra i detenuti che avevano aderito alla protesta violenta. Inoltre dagli atti emerge la sua personalità negativa, essendo egli gravato da precedenti penali per reati connotati dall'uso della violenza ed avendo, anche in quella occasione, commesso il delitto di evasione, condotta dimostrativa del pericolo di recidivanza. Anche successivamente egli ha commesso fatti caratterizzati dall'uso della violenza per opporsi all'autorità, essendo stato arrestato il 18/01/2022 per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 582 cp. 1.5. Infine il Tribunale ha ritenuto che l'unica misura idonea a fronteggiare tali esigenze cautelari sia la custodia in carcere, perché la spiccata capacità a delinquere e la mancanza di freni inibitori evidenziate dall'indagato impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo adempimento degli obblighi conseguenti all'adozione di misure meno afflittive. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione DA CE, per mezzo del proprio difensore avv. Francesco Americo, articolando un unico motivo con il quale censura la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen per l'erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., e la manifesta illogicità della motivazione. L'istante non contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma afferma essere ingiustificata e immotivata l'imposizione della misura cautelare della massima gravità, risalendo i fatti al marzo 2020. La Corte di cassazione ha più volte stabilito che la scelta della misura cautelare deve rispettare il principio della minor compressione possibile della libertà personale, con la conseguenza che si viola il principio di proporzionalità quando sia possibile conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela meno invasiva. Mancano, infatti, dati oggettivi indicativi di un pericolo di reiterazione concreto e attuale, ed in particolare di un pericolo fronteggiabile solo con la detenzione in carcere. Il Tribunale non si è confrontato con il dato temporale, e non ha motivato in merito 3 alla necessità di applicare la detta misura cautelare a tre anni di distanza dai fatti oggetto del processo. Attualmente l'imputato, giovane e gravato di precedenti penali non particolarmente significativi, è libero, e tale sua condizione dimostra l'assenza di un pericolo di recidivanza attuale e concreto. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso per l'infondatezza di tutti i motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto è infondato, e deve essere rigettato. 1.1. Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, per la mancanza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie stante il tempo trascorso dai fatti contestati, nonché contesta l'adeguatezza della misura applicata. L'affermazione della insussistenza del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie è manifestamente infondata. E' principio consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891). Nel presente caso, il Tribunale ha valutato in modo attento e approfondito le concrete modalità della condotta di reato tenuta da DA CE, notevolmente violente, le particolari circostanze di tempo e luogo e le motivazioni dell'azione delittuosa, ed ha ritenuto, in modo pienamente logico e privo di contraddittorietà, che tali modalità denotino una personalità aggressiva e incline a commettere reati contro l'autorità e con uso di violenza, essendo state le restrizioni imposte dall'emergenza pandemica una mera occasione per scatenare una rivolta finalizzata a devastare la struttura carceraria e ad abbatterne le difese, consentendo così ad alcuni detenuti, e allo stesso ricorrente, di evadere. 1.2. L'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati contro l'autorità e caratterizzati dall'uso della violenza sono state desunte, così come 4 prescrive l'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., anche dalla personalità dell'indagato che, secondo l'ordinanza impugnata, ha riportato precedenti condanne per reati commessi con l'uso della violenza e contro l'autorità, quali i reati di cui agli artt. 582, 385 e 337 cod.pen., ed ha procedimenti pendenti per reati analoghi e per il delitto di rapina. Tale pericolo è stato, peraltro, confermato dalla condotta tenuta in seguito dall'indagato, il quale nei mesi successivi al delitto qui contestato è stato nuovamente denunciato per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod.pen. commessi 1'8/2/2020, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod.pen. commessi il 15/9/2022, e arrestato il 18/01/2022 per i reati di cui agli artt. 582-583 cod.pen. e 624, 625 n. 4 cod.pen. Egli ha quindi continuato a commettere reati caratterizzati dall'uso della violenza e contro l'autorità pubblica. 1.3. In merito alla «stessa specie» dei reati, richiesta dall'art. 274, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione, deve infatti applicarsi il consolidato principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e «In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. peri. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive.» (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444) 1.4 La censura in merito alla adeguatezza della misura cautelare applicata è infondata e deve essere rigettata. Il Tribunale ha sufficientemente motivato che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere tutelato con una misura meno grave della custodia in carcere, avendo il CE dimostrato non solo una spiccata capacità a delinquere, ma anche il concreto rifiuto di rispettare le prescrizioni dell'autorità, elementi che impediscono di fare affidamento su un suo spontaneo rispetto degli obblighi conseguenti all'applicazione di una misura meno afflittiva. Tale motivazione è logica e congrua, in quanto fondata su elementi oggettivi ed ampiamente dimostrati: il ricorrente ha già in precedenza commesso il delitto di evasione, ed ha approfittato della rivolta in carcere per evadere nuovamente. Inoltre la commissione, anche in epoca recente, di delitti contro pubblici ufficiali 5 dimostra che persiste il suo atte gg iamento di rifiuto del rispetto della pubblica autorità e dei suoi provvedimenti. La gravità del reato di devastazione commesso, poi, dimostra la proporzionalità della misura, ritenuta dal Tribunale alla luce del g rado di violenza impiegato e dall'entità dei danni causati, apparendo per tali motivi presumibile, allo stato, l'irrogazione di una condanna a pena superiore al limite stabilito dall'art. 275, comma 2-bis, cod.proc.pen. 2. Per i motivi sopra esposti, pertanto, il ricorso proposto deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pa gamento delle spese processuali. Il presente provvedimento deve essere trasmesso, per estratto, al pubblico ministero per l'immediata esecuzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Re g . esec. cod.proc.pen. Così deciso il 10 ma gg io 2023 Il Consig liere estensore Il Presidente