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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 23/11/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 130/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...]C.F._1
San Pantaleo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Putzolu (C.F.: , C.F._2
(C.F.: ) e (C.F.: , Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Tempio Pausania, Via Roma nr. 106; pagina 1 di 6 ricorrente contro
, nata ad [...] il [...], residente in [...], Loc. San Pantaleo, Controparte_1
Piazza Della Chiesa nr. 7 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela C.F._5
PR (C.F.: ), con studio in La Maddalena, Via Ilva nr. 44; C.F._6
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al
20 novembre 2025;
il PM non ha presentato conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio (separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto tra e ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Nulla riguardo ai figli maggiorenni ed autosufficienti;
c) Nulla sulla assegnazione della dimora familiare essendo i figli maggiorenni ed autosufficienti e stabilmente residenti in altra dimora;
d) In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la non autosufficienza di uno o di entrambi i figli, disporre la collocazione prevalente degli stessi con il padre e per conseguenza assegnare al ricorrente la dimora familiare con condanna della Sig.ra al versamento, in favore del sig. di un congruo contributo di CP_1 Pt_1 mantenimento. e) In ogni caso, condannare la resistente al rilascio dell'immobile già adibito a domicilio familiare, sito in Loc. San Pantaleo - Piazza della Chiesa 7 - 07020 - Olbia (SS), intestato ai familiari del Sig. ”. Parte_1
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIRMINARMENTE stante la tardività con conseguente nullità della notifica del ricorso con l'allegato decreto di fissazione dell'udienza per il mancato rispetto dei termini ex art.473 bis.14 CPC, si insta perchè venga fissata una nuova udienza di comparizione delle parti secondo gli adempimenti di cui agli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 CPC, stante l'impossibilità di esplicare le difese di cui all'art. 473 Cont bis.17 , con la cadenza dei relativi termini per le difese delle parti del presente procedimento. - autorizzare i coniugi a vivere separati;
- onerare il sig. del pagamento di un assegno di Parte_1 mantenimento per i due figli di euro 500/00 mensili, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto della signora;
- onerare il sig. al pagamento nel 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie relative ai figli. - assegnare in via definitiva la casa familiare sita in Olbia Loc. San
Pantaleo Piazza della Chiesa n.7 alla signora con tutti gli arredi e corredi, abitazione nella CP_1 quale vivrà unitamente ai figli. Fin d'ora conclude perchè l'intestato Tribunale, contrariis rejectis,
Voglia 1) Dichiarare la separazione dei coniugi tra e con addebito Controparte_1 Parte_1
a quest'ultimo, alle condizioni sopra riportate. 2) con condanna alle spese diritti ed onorari di lite.
Inoltre la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, ex art. 473 bis .49 Pt_4 Controparte_1
CPC CHIEDE All'Ill.mo Tribunale intestato, decorso il termine di cui all'art. 3 Legge 01.12.1970
n.898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione con addebito al sig. Parte_1
pagina 3 di 6 in forza di quanto esposto in motivazione alle le condizioni sopra riportate, e perché pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in data 01.06.1997 ad Olbia tra la signora CP_1
ed il sig. trascritto presso i registri dello stato civile del predetto Comune al n.
[...] Parte_1
3 parte IISA.Uff.2 dell'anno 1997, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olbia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza”.
All'udienza del 16 aprile 2024 il Presidente del Tribunale, su istanza della difesa della parte resistente, assegnava alle parti nuovi termini per integrare i rispettivi atti difensivi, e rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26 marzo 2025 si procedeva all'ascolto dei coniugi, e si tentava la conciliazione tra gli stessi, con esito negativo.
Vista l'impossibilità di definire in via consensuale la presente controversia, si procedeva con l'ascolto dei figli maggiorenni delle parti e, all'esito, si adottavano i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa familiare sita in Olbia, Loc. San Pantaleo, Piazza della Chiesa nr. 7 a , con Controparte_1 tutti gli arredi e corredi, che la abiterà insieme alla IG , maggiorenne, non economicamente Per_1 indipendente;
ASSEGNA ad termine sino al 31 ottobre 2025 per prelevare Parte_1 dall'abitazione i suoi effetti personali. In caso di mancata spontanea esecuzione entro il predetto termine, la potrà fare intervenire l'Ufficiale Giudiziario che, richiesto senza alcuna CP_1 formalità (quali precetto o avviso), dovrà intervenire per eseguire l'ordinanza, con le modalità già indicate nella parte motiva, redigendo apposito verbale, e facendo intervenire, se lo ritiene, la Forza
Pubblica, ed il personale indicato nella parte motiva. Le spese saranno anticipate da CP_1 che, eventualmente, le potrà ripetere con le modalità espresse nella parte motiva;
PONE a
[...] carico di a titolo di mantenimento in favore della IG , l'importo di € 150,00 Parte_1 Per_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovranno essere versati con bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie per le esigenze di vita di )”. Per_2
Contestualmente, vista la volontà di entrambi i coniugi di ottenere la pronuncia di separazione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, limitatamente alla decisione sullo status dei coniugi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza che precede, le parti confermavano di volersi separare, richiamandosi a quanto dedotto nei propri atti difensivi. pagina 4 di 6 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla pronuncia sullo status, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata, e meriti, pertanto, accoglimento.
Sussistono infatti, indiscutibilmente, le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, atteso che, dalle dichiarazioni delle parti, e dagli ulteriori elementi acquisiti nell'istruttoria sino ad ora condotta nel presente procedimento, si evince la sussistenza di fatti tali che hanno spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, per cui non è più ripristinabile il consorzio coniugale.
Il processo deve proseguire, come da separato provvedimento, per l'istruttoria relativa alle questioni controverse fra le parti, in ordine alle condizioni della separazione (ferma restando la successiva ed eventuale trattazione e decisione della domanda di divorzio, una volta decorsi i termini previsti dalla legge).
Le spese di lite devono essere demandate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...]_1
Pausania, e , nata il [...] ad Ozieri, in [...] al matrimonio Controparte_1 celebrato tra le parti in Olbia, il 1° giugno 1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Olbia al nr. 3, P. 2, S. A, Uff. 2, Anno 1997;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
pagina 5 di 6 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
SPESE al definitivo;
DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 130/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto “Ricorso cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: , residente in [...]C.F._1
San Pantaleo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Putzolu (C.F.: , C.F._2
(C.F.: ) e (C.F.: , Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Tempio Pausania, Via Roma nr. 106; pagina 1 di 6 ricorrente contro
, nata ad [...] il [...], residente in [...], Loc. San Pantaleo, Controparte_1
Piazza Della Chiesa nr. 7 (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela C.F._5
PR (C.F.: ), con studio in La Maddalena, Via Ilva nr. 44; C.F._6
resistente con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al
20 novembre 2025;
il PM non ha presentato conclusioni.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio (separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio) contratto tra e ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Nulla riguardo ai figli maggiorenni ed autosufficienti;
c) Nulla sulla assegnazione della dimora familiare essendo i figli maggiorenni ed autosufficienti e stabilmente residenti in altra dimora;
d) In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata la non autosufficienza di uno o di entrambi i figli, disporre la collocazione prevalente degli stessi con il padre e per conseguenza assegnare al ricorrente la dimora familiare con condanna della Sig.ra al versamento, in favore del sig. di un congruo contributo di CP_1 Pt_1 mantenimento. e) In ogni caso, condannare la resistente al rilascio dell'immobile già adibito a domicilio familiare, sito in Loc. San Pantaleo - Piazza della Chiesa 7 - 07020 - Olbia (SS), intestato ai familiari del Sig. ”. Parte_1
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“PRELIRMINARMENTE stante la tardività con conseguente nullità della notifica del ricorso con l'allegato decreto di fissazione dell'udienza per il mancato rispetto dei termini ex art.473 bis.14 CPC, si insta perchè venga fissata una nuova udienza di comparizione delle parti secondo gli adempimenti di cui agli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 CPC, stante l'impossibilità di esplicare le difese di cui all'art. 473 Cont bis.17 , con la cadenza dei relativi termini per le difese delle parti del presente procedimento. - autorizzare i coniugi a vivere separati;
- onerare il sig. del pagamento di un assegno di Parte_1 mantenimento per i due figli di euro 500/00 mensili, da pagarsi entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento a mezzo bonifico bancario sul conto della signora;
- onerare il sig. al pagamento nel 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie relative ai figli. - assegnare in via definitiva la casa familiare sita in Olbia Loc. San
Pantaleo Piazza della Chiesa n.7 alla signora con tutti gli arredi e corredi, abitazione nella CP_1 quale vivrà unitamente ai figli. Fin d'ora conclude perchè l'intestato Tribunale, contrariis rejectis,
Voglia 1) Dichiarare la separazione dei coniugi tra e con addebito Controparte_1 Parte_1
a quest'ultimo, alle condizioni sopra riportate. 2) con condanna alle spese diritti ed onorari di lite.
Inoltre la ricorrente come sopra rappresentata e difesa, ex art. 473 bis .49 Pt_4 Controparte_1
CPC CHIEDE All'Ill.mo Tribunale intestato, decorso il termine di cui all'art. 3 Legge 01.12.1970
n.898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione con addebito al sig. Parte_1
pagina 3 di 6 in forza di quanto esposto in motivazione alle le condizioni sopra riportate, e perché pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio celebrato in data 01.06.1997 ad Olbia tra la signora CP_1
ed il sig. trascritto presso i registri dello stato civile del predetto Comune al n.
[...] Parte_1
3 parte IISA.Uff.2 dell'anno 1997, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olbia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel comune di residenza”.
All'udienza del 16 aprile 2024 il Presidente del Tribunale, su istanza della difesa della parte resistente, assegnava alle parti nuovi termini per integrare i rispettivi atti difensivi, e rinviava a successiva udienza per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 26 marzo 2025 si procedeva all'ascolto dei coniugi, e si tentava la conciliazione tra gli stessi, con esito negativo.
Vista l'impossibilità di definire in via consensuale la presente controversia, si procedeva con l'ascolto dei figli maggiorenni delle parti e, all'esito, si adottavano i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, nell'obbligo del reciproco rispetto;
ASSEGNA la casa familiare sita in Olbia, Loc. San Pantaleo, Piazza della Chiesa nr. 7 a , con Controparte_1 tutti gli arredi e corredi, che la abiterà insieme alla IG , maggiorenne, non economicamente Per_1 indipendente;
ASSEGNA ad termine sino al 31 ottobre 2025 per prelevare Parte_1 dall'abitazione i suoi effetti personali. In caso di mancata spontanea esecuzione entro il predetto termine, la potrà fare intervenire l'Ufficiale Giudiziario che, richiesto senza alcuna CP_1 formalità (quali precetto o avviso), dovrà intervenire per eseguire l'ordinanza, con le modalità già indicate nella parte motiva, redigendo apposito verbale, e facendo intervenire, se lo ritiene, la Forza
Pubblica, ed il personale indicato nella parte motiva. Le spese saranno anticipate da CP_1 che, eventualmente, le potrà ripetere con le modalità espresse nella parte motiva;
PONE a
[...] carico di a titolo di mantenimento in favore della IG , l'importo di € 150,00 Parte_1 Per_1 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovranno essere versati con bonifico sull'IBAN che sarà indicato dalla entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1 straordinarie necessarie per le esigenze di vita di )”. Per_2
Contestualmente, vista la volontà di entrambi i coniugi di ottenere la pronuncia di separazione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, limitatamente alla decisione sullo status dei coniugi.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza che precede, le parti confermavano di volersi separare, richiamandosi a quanto dedotto nei propri atti difensivi. pagina 4 di 6 Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione limitatamente alla pronuncia sullo status, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
Ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata, e meriti, pertanto, accoglimento.
Sussistono infatti, indiscutibilmente, le condizioni per la pronunzia della separazione personale giudiziale fra i coniugi, atteso che, dalle dichiarazioni delle parti, e dagli ulteriori elementi acquisiti nell'istruttoria sino ad ora condotta nel presente procedimento, si evince la sussistenza di fatti tali che hanno spento il rapporto affettivo di comunione spirituale, per cui non è più ripristinabile il consorzio coniugale.
Il processo deve proseguire, come da separato provvedimento, per l'istruttoria relativa alle questioni controverse fra le parti, in ordine alle condizioni della separazione (ferma restando la successiva ed eventuale trattazione e decisione della domanda di divorzio, una volta decorsi i termini previsti dalla legge).
Le spese di lite devono essere demandate al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così dispone:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi , nato il [...] a [...]_1
Pausania, e , nata il [...] ad Ozieri, in [...] al matrimonio Controparte_1 celebrato tra le parti in Olbia, il 1° giugno 1997, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Olbia al nr. 3, P. 2, S. A, Uff. 2, Anno 1997;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
pagina 5 di 6 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
SPESE al definitivo;
DISPONE con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21 novembre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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