Sentenza 15 aprile 2010
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore imputabile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità esecutive. Per riconoscere, infatti, l'immoralità di alcuni fatti che si contrappongono alle regole più elementari di condotta è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, sul quale non possono aver influenza specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto. (Nella specie, in relazione ad una misura cautelare personale, la Corte ha ritenuto sufficientemente motivata l'ordinanza del Tribunale del riesame quanto alla sussistenza della capacità di intendere dell'indagato, poiché era stata evidenziata la gravità dei fatti ascritti - detenzione a fini di spaccio di ovuli di cocaina - in considerazione delle circostanze di luogo e di tempo).
Commentari • 2
- 1. Sull’imputabilità del minoreAccesso limitatoDomenico Prosciutto · https://www.altalex.com/ · 8 marzo 2011
- 2. Minori, responsabilità penale, genitori separati, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2010, n. 17661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17661 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 15/04/2010
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 628
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 41025/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) C.A. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 64/2009 TRIB. LIBERTÀ MINORI di ROMA, del 05/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gialanella Antimonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
PREMESSO IN FATTO
C.A., a mezzo del suo difensore, ricorre in Cassazione avverso l'ordinanza del 5 novembre 2009 del Tribunale per i Minorenni di Roma - Sezione del Riesame con la quale, accogliendo l'appello presentato dal procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del 16.10.2009 che aveva disposto a carico del C. minore all'epoca dei fatti, la misura cautelare delle prescrizioni con riferimento al reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, veniva disposta la più grave misura cautelare della permanenza in casa.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale dei Minorenni di Roma - Sezione del riesame e ne chiede l'annullamento per violazione di legge, erroneità o comunque contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 98 cod. pen.. Secondo il difensore del ricorrente la misura cautelare applicata sarebbe eccessivamente grave in considerazione della personalità del minore C. e dell'assenza di precedenti penali e, inoltre, sarebbe in violazione dell'articolo 98 cod. pen. che impone al Giudice di valutare l'imputabilità del minore sulla base del complesso dei dati acquisibili.
Nella fattispecie de qua non sarebbe stato approfondito il giudizio sulla effettiva capacità di intendere del minore, tenuto conto della situazione disagiata della sua famiglia e della circostanza che lo stesso, al momento dei fatti, si trovava in uno stato di alterazione causata dalla somministrazione personale di sostanze stupefacenti e in uno stato di soggezione nei confronti di soggetti maggiorenni che l'avevano coinvolto in situazioni da lui non ben percepite. OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che il proposto motivo non è fondato. C.A., nato l'(OMISSIS), è stato sorpreso dal
Carabinieri in data 15.10.2009, in ora serale, salire su di una autovettura Matiz unitamente a due donne presumibilmente prostitute, guidata da un soggetto maggiorenne che aveva da pochissimo tempo fatto scendere in (OMISSIS), nel comune di
(OMISSIS), altre due donne, verosimilmente dedite al meretricio. Il C., che, all'epoca dei fatti aveva 17 anni compiuti, all'atto del controllo, alla vista degli operanti scendeva repentinamente dall'autovettura e cercava di disfarsi di otto piccoli ovoli contenenti cocaina. La condotta descritta in atti, in considerazione in particolare delle circostanze di tempo e di luogo che fanno da sfondo alla vicenda, è quindi di particolare gravità. Questa Corte ritiene, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, che il tribunale per i minorenni di Roma, nel provvedimento impugnato, laddove evidenzia la gravità dei fatti ascritti al giovane, abbia implicitamente motivato in merito alla sussistenza della capacità di intendere del C..
Ai fini dell'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore imputabile, valore preminente deve riconoscersi alla natura del fatto criminoso ed alle sue modalità esecutive. "Per riconoscere, infatti, l'immoralità di alcuni fatti è sufficiente uno sviluppo individuale anche limitato, perché tali fatti si contrappongono alle regole più elementari di condotta morale e sono immediatamente ripugnanti" (cfr, sul punto Cass., Sez 1, Sent. n. 9709 del 3.05.1979). Non può invece ritenersi, come sembra sostenere la difesa del ricorrente, che specifiche condizioni socio-ambientali e familiari nelle quali il minore sia eventualmente vissuto, possano compromettere la sua capacità di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di volizione delle stesse e quindi influire sul giudizio di non imputabilità dello stesso, in quanto, al più, siffatte condizioni possono aver avuto una influenza negativa sul soggetto, inficiando le potenzialità di valutazione critica della sua condotta e agevolando il processo psicologico di "auto legittimazione" del crimine (cfr. Cass,Sez6, Sent. n. 31753 del 27.05.2003, Rv. 226281). Il proposto ricorso deve essere quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010