CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/04/2023, n. 13788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13788 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di IS CE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 09/06/2022 della Corte di appello di Brescia, visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Antonio Berti, che ha concluso chiedendo l'acco g limento del ricorso e producendo documento dell'ENPA di Bergamo disponibile ad acco g liere l'imputato per l'esecuzione della pena sostitutiva RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 9 g iu g no 2022 la Corte di appello di Brescia, decidendo in se g uito alla sentenza n. 8417 in data 6 ottobre 2020 della Quarta Sezione della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza in data 11 marzo 2019 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per la violazione dell'art. 187, comma 1 e 1-bis, d.l gs. n. 285 del 1992. A Penale Sent. Sez. 3 Num. 13788 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/02/2023 2. Con un unico motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nonché il mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, perché la Corte territoriale non aveva tenuto conto del giudicato interno formatosi in merito all'applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen., e cioè della giovane età dell'imputato, della condotta collaborativa successiva al reato e dello stato di alterazione psico-fisica non grave, e aveva negato la sostituzione della pena detentiva irrogata di sei mesi di arresto nella corrispondente pena pecuniaria. Contesta le conclusioni della Corte territoriale secondo cui l'imputato versava in un conclamato stato di alterazione e ne sottolinea l'incongruenza con l'affermazione del primo Giudice che aveva riconosciuto uno stato di alterazione non particolarmente grave e una discreta lucidità dell'imputato. Sostiene che la decisione è stata irrispettosa dei principi di diritto affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 e ricorda che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ammette la sostituzione della pena detentiva anche con il lavoro di pubblica utilità. Con successiva memoria del 19 febbraio 2023, la difesa ha dichiarato la disponibilità dell'ente ENPA di Bergamo che si occupa della protezione animali ad accogliere l'imputato per l'espletamento di lavori di pubblica utilità (misura alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con la sentenza n. 8417 del 6 ottobre 2021 la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha accertato in via definitiva la responsabilità di CE IS per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1-bis, del Codice della strada, consistente nell'aver guidato l'auto in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti (cannabinoidi) con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale (l'auto era andata distrutta a causa del fortissimo impatto del veicolo contro lo spartitraffico, del palo della luce e del guarda-rail). Tuttavia, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Brescia limitatamente all'omessa motivazione del diniego della sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e ha rinviato per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, la quale ha reso una motivazione ampia in merito alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato con esclusione quindi della possibilità di procedere alla conversione. La difesa dell'imputato, per un verso, ha sostenuto l'inosservanza della prescrizione del Giudice di legittimità, per un altro verso, ha contestato la prognosi negativa. VI/h Gli argomenti svolti non hanno colto nel segno. Quanto al primo profilo, la Corte di cassazione si era limitata a registrare un'omessa motivazione sull'istanza, lasciando piena libertà al giudice del rinvio in merito alla valutazione della sussistenza dei presupposti della conversione;
quanto al secondo profilo, correttamente la Corte territoriale ha ripercorso i fatti e ne ha offerto, ai fini che qui interessano, una lettura non illogica o contraddittoria che ha giustificato la prognosi negativa: ha infatti stimato grave l'incidente a causa della violenta collisione dell'auto con lo spartitraffico, il palo della luce e il guarda-rail; ha apprezzato lo stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione dei cannabinoidi;
ha valorizzato la circostanza che l'incidente non aveva avuto conseguenze ulteriori perché risalente alle prime ore del mattino, salvo stigmatizzare che già a quell'ora l'imputato era sotto l'effetto dei cannabinoidi;
ha ritenuto decisivo il precedente penale per detenzione illecita di stupefacenti, per cui l'episodio oggetto del presente procedimento dimostrava che non si era affrancato da certe abitudini e contesti. La difesa ha molto insistito sulla contraddizione tra tale decisione e quella del Giudice di primo grado che aveva valorizzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del contenimento della pena, la giovane età, la condotta successiva al reato piuttosto collaborativa e la non particolarmente grave alterazione psico-fisica, stante la discreta lucidità dimostrata dopo il sinistro. E' di tutta evidenza che la denunciata incongruenza non sussiste, perché la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento su parametri, sempre riconducibili nell'alveo dell'art. 133 cod. pen., distinti rispetto a quelli tenuti presenti dal primo Giudice per mitigare la pena. Al momento della decisione della Corte di appello, l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 prevedeva ai fini della conversione della pena detentiva in pecuniaria al primo comma che Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piu' idonea al reinserimento sociale del condannato, al secondo comma che Non puo' tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, al terzo che Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata. In seguito alla novella dell'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, l'art. 58 è rimasto invariato quanto al potere discrezionale del giudice nel decidere la conversione che va senz'altro negata quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. In tale discrezionalità si concretizza il bilanciamento degli interessi in gioco, tra la doverosa esecuzione della pena e la prevenzione di effetti negativi e distorsivi collegati a questa quando sia troppo breve per la impostare un efficace 3 programma rieducativo e abbastanza lunga da portare gravi conseguenze a carico del condannato, come di recente ricordato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 10 febbraio 2022, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 53, secondo comma, I. n. 689 del 1981, con riferimento alla modulabilità della sanzione pecuniaria. Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Brescia abbia correttamente amministrato tale discrezionalità. In ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01, i Giudici infatti non hanno motivato la decisione in base alla disponibilità economica del prevenuto, ma in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen., formulando una prognosi negativa sia per le modalità del fatto - incidente stradale che solo casualmente non aveva provocato ulteriori danni - sia per la personalità dell'imputato già gravato da un precedente per detenzione di stupefacente (nello stesso senso si vedano a esempio, Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 che ha ritenuto idonei ai fini del diniego la valutazione della gravità del fatto - lesioni personali - e della personalità dell'imputato, e Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725-01, che ha ritenuto sufficiente ai fini del diniego il precedente penale). E' pacifico poi che non è necessario l'esame di tutti i criteri dell'art. 133 cod. pen., bastando anche un solo parametro per giustificare il diniego (tra le più recenti, Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01, fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcol in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa ). Non ignora il Collegio che, di recente, con sentenza n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954-01, la Sezione Quinta sembra aver ripristinato il criterio di valutazione economico della solvibilità dell'imputato come prerequisito della conversione. In tal senso, la difesa ha non solo ricordato la capacità reddituale dell'imputato ma ha anche valorizzato la legge delega del 2021 (all'epoca di redazione del ricorso non era stato pubblicato il decreto legislativo n. 150 del 2022) e il precedente della Corte costituzionale. Tuttavia, il precedente della Quinta non si confronta con le Sezioni Unite né con il formante giurisprudenziale che ne è seguito e, a ben vedere, introduce un argomento ad abundantiam dal momento che la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato erano già stati valutati negativamente ai fini della conferma del diniego del beneficio della pena sospesa. Pertanto, non vi è ragione per discostarsi dall'orientamento tradizionale, anche dopo la novella, della discrezionalità della valutazione e dell'obbligo di motivazione. 4 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consi g liere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. Antonio Berti, che ha concluso chiedendo l'acco g limento del ricorso e producendo documento dell'ENPA di Bergamo disponibile ad acco g liere l'imputato per l'esecuzione della pena sostitutiva RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 9 g iu g no 2022 la Corte di appello di Brescia, decidendo in se g uito alla sentenza n. 8417 in data 6 ottobre 2020 della Quarta Sezione della Corte di cassazione, ha confermato la sentenza in data 11 marzo 2019 del Tribunale di Bergamo che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per la violazione dell'art. 187, comma 1 e 1-bis, d.l gs. n. 285 del 1992. A Penale Sent. Sez. 3 Num. 13788 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/02/2023 2. Con un unico motivo di ricorso, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nonché il mancato rispetto del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, perché la Corte territoriale non aveva tenuto conto del giudicato interno formatosi in merito all'applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen., e cioè della giovane età dell'imputato, della condotta collaborativa successiva al reato e dello stato di alterazione psico-fisica non grave, e aveva negato la sostituzione della pena detentiva irrogata di sei mesi di arresto nella corrispondente pena pecuniaria. Contesta le conclusioni della Corte territoriale secondo cui l'imputato versava in un conclamato stato di alterazione e ne sottolinea l'incongruenza con l'affermazione del primo Giudice che aveva riconosciuto uno stato di alterazione non particolarmente grave e una discreta lucidità dell'imputato. Sostiene che la decisione è stata irrispettosa dei principi di diritto affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2022 e ricorda che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ammette la sostituzione della pena detentiva anche con il lavoro di pubblica utilità. Con successiva memoria del 19 febbraio 2023, la difesa ha dichiarato la disponibilità dell'ente ENPA di Bergamo che si occupa della protezione animali ad accogliere l'imputato per l'espletamento di lavori di pubblica utilità (misura alternativa al pagamento della sanzione pecuniaria). CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con la sentenza n. 8417 del 6 ottobre 2021 la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha accertato in via definitiva la responsabilità di CE IS per il reato di cui all'art. 187, comma 1 e 1-bis, del Codice della strada, consistente nell'aver guidato l'auto in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di stupefacenti (cannabinoidi) con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale (l'auto era andata distrutta a causa del fortissimo impatto del veicolo contro lo spartitraffico, del palo della luce e del guarda-rail). Tuttavia, ha annullato la sentenza della Corte di appello di Brescia limitatamente all'omessa motivazione del diniego della sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria e ha rinviato per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, la quale ha reso una motivazione ampia in merito alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato con esclusione quindi della possibilità di procedere alla conversione. La difesa dell'imputato, per un verso, ha sostenuto l'inosservanza della prescrizione del Giudice di legittimità, per un altro verso, ha contestato la prognosi negativa. VI/h Gli argomenti svolti non hanno colto nel segno. Quanto al primo profilo, la Corte di cassazione si era limitata a registrare un'omessa motivazione sull'istanza, lasciando piena libertà al giudice del rinvio in merito alla valutazione della sussistenza dei presupposti della conversione;
quanto al secondo profilo, correttamente la Corte territoriale ha ripercorso i fatti e ne ha offerto, ai fini che qui interessano, una lettura non illogica o contraddittoria che ha giustificato la prognosi negativa: ha infatti stimato grave l'incidente a causa della violenta collisione dell'auto con lo spartitraffico, il palo della luce e il guarda-rail; ha apprezzato lo stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione dei cannabinoidi;
ha valorizzato la circostanza che l'incidente non aveva avuto conseguenze ulteriori perché risalente alle prime ore del mattino, salvo stigmatizzare che già a quell'ora l'imputato era sotto l'effetto dei cannabinoidi;
ha ritenuto decisivo il precedente penale per detenzione illecita di stupefacenti, per cui l'episodio oggetto del presente procedimento dimostrava che non si era affrancato da certe abitudini e contesti. La difesa ha molto insistito sulla contraddizione tra tale decisione e quella del Giudice di primo grado che aveva valorizzato, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del contenimento della pena, la giovane età, la condotta successiva al reato piuttosto collaborativa e la non particolarmente grave alterazione psico-fisica, stante la discreta lucidità dimostrata dopo il sinistro. E' di tutta evidenza che la denunciata incongruenza non sussiste, perché la Corte territoriale ha fondato il suo convincimento su parametri, sempre riconducibili nell'alveo dell'art. 133 cod. pen., distinti rispetto a quelli tenuti presenti dal primo Giudice per mitigare la pena. Al momento della decisione della Corte di appello, l'art. 58 della I. n. 689 del 1981 prevedeva ai fini della conversione della pena detentiva in pecuniaria al primo comma che Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, puo' sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella piu' idonea al reinserimento sociale del condannato, al secondo comma che Non puo' tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, al terzo che Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata. In seguito alla novella dell'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, l'art. 58 è rimasto invariato quanto al potere discrezionale del giudice nel decidere la conversione che va senz'altro negata quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. In tale discrezionalità si concretizza il bilanciamento degli interessi in gioco, tra la doverosa esecuzione della pena e la prevenzione di effetti negativi e distorsivi collegati a questa quando sia troppo breve per la impostare un efficace 3 programma rieducativo e abbastanza lunga da portare gravi conseguenze a carico del condannato, come di recente ricordato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 28 del 10 febbraio 2022, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 53, secondo comma, I. n. 689 del 1981, con riferimento alla modulabilità della sanzione pecuniaria. Ritiene il Collegio che la Corte di appello di Brescia abbia correttamente amministrato tale discrezionalità. In ossequio alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01, i Giudici infatti non hanno motivato la decisione in base alla disponibilità economica del prevenuto, ma in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen., formulando una prognosi negativa sia per le modalità del fatto - incidente stradale che solo casualmente non aveva provocato ulteriori danni - sia per la personalità dell'imputato già gravato da un precedente per detenzione di stupefacente (nello stesso senso si vedano a esempio, Sez. 5, n. 10941 del 26/01/2011, Orabona, Rv. 249717 che ha ritenuto idonei ai fini del diniego la valutazione della gravità del fatto - lesioni personali - e della personalità dell'imputato, e Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Di Pasquale, Rv. 256725-01, che ha ritenuto sufficiente ai fini del diniego il precedente penale). E' pacifico poi che non è necessario l'esame di tutti i criteri dell'art. 133 cod. pen., bastando anche un solo parametro per giustificare il diniego (tra le più recenti, Sez. 7, n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01, fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcol in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sostituzione sulla sola base di precedente specifico con pena sospesa ). Non ignora il Collegio che, di recente, con sentenza n. 44402 del 10/10/2022, Majer, Rv. 283954-01, la Sezione Quinta sembra aver ripristinato il criterio di valutazione economico della solvibilità dell'imputato come prerequisito della conversione. In tal senso, la difesa ha non solo ricordato la capacità reddituale dell'imputato ma ha anche valorizzato la legge delega del 2021 (all'epoca di redazione del ricorso non era stato pubblicato il decreto legislativo n. 150 del 2022) e il precedente della Corte costituzionale. Tuttavia, il precedente della Quinta non si confronta con le Sezioni Unite né con il formante giurisprudenziale che ne è seguito e, a ben vedere, introduce un argomento ad abundantiam dal momento che la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato erano già stati valutati negativamente ai fini della conferma del diniego del beneficio della pena sospesa. Pertanto, non vi è ragione per discostarsi dall'orientamento tradizionale, anche dopo la novella, della discrezionalità della valutazione e dell'obbligo di motivazione. 4 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente