Art. 34.
I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorita', ente o privato.
Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.
Egli, inoltre, ne da' partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.
I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorita', ente o privato.
Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.
Egli, inoltre, ne da' partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.