Articolo 34 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 33Articolo 35
Versione
7 maggio 1958
Art. 34.
I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorita', ente o privato.
Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.
Egli, inoltre, ne da' partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958
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