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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI GI nato a [...] il [...] RI GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo, il rigetto dei ricorsi. udito il difensore, avvocato DANZUSO IGNAZIO, del foro di CATANIA, in difesa di RI GI e RI GI, anche in sostituzione dell'avvocato PELUSO CA del foro di CATANIA, che si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2514 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di CA ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, il 13 ottobre 2020, ha dichiarato IO PE colpevole del reato di trasferimento fraudolento di valori continuato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, e PP PE colpevole dei reati di trasferimento fraudolento di valori e violazione dell'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, riconosciuta la continuazione, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze verte intorno alla figura di PP PE, già condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa con sentenza della Corte di appello di CA del 26 settembre 2013, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2014. Nella pendenza di quel procedimento, PP PE, con atto notarile, conferì al figlio IO procura speciale a vendere il suo intero patrimonio. L'8 agosto 2013, IO PE, avvalendosi dei poteri attribuitigli dal padre, al tempo ristretto in regime di arresti domiciliari, sottoscrisse un contratto preliminare con il quale si obbligò a trasferire alcuni beni alla AS s.r.I., che intendeva destinarli ad attività estrattiva. Il preliminare era sottoposto a due condizioni sospensive: l'una richiedeva che i sondaggi e le indagini eseguite dalla AS s.r.l. confermassero l'esistenza nel sottosuolo di una riserva di calcare che avesse, a giudizio insindacabile dell'acquirente, i requisiti qualitativi e quantitativi idonei allo sfruttamento della cava;
l'altra, che la AS s.r.I., entro il termine di 24 mesi dall'esito positivo delle verifiche, e comunque decorrente dal 30 giugno 2014, ottenesse l'autorizzazione amministrativa necessaria per lo sfruttamento dell'area individuata. Dei terreni promessi in vendita, PP PE era proprietario pro quota insieme ad altri soggetti, che stipularono lo stesso preliminare per le rispettive quote. Il prezzo globale della futura vendita venne concordato nella somma complessiva di 1.800.000 euro, con versamento di complessivi 180.000 2 euro a titolo di caparra confirmatoria e dei residui 1.620.000 euro alla stipula del definitivo. La protrazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni determinò la proroga del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, per effetto di due successivi atti del 10 giugno 2016 e del 25 giugno 2017, cui IO PE partecipò in proprio, anziché quale procuratore del padre, per avere, medio tempore, acquisito la titolarità della quota degli immobili, già di proprietà del padre, in forza di atto di donazione del 28 dicembre 2013. In quella data, mentre era ancora pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di PP PE per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quest'ultimo si spogliò di tutti i suoi beni in favore del figlio IO, in parte cedendoli a titolo oneroso, in parte — quella oggetto del preliminare stipulato con la AS s.r.l. — con atto di liberalità. Il 30 aprile 2018, tuttavia, PP PE risolse consensualmente, a mezzo atto pubblico, la donazione precedentemente fatta al figlio IO, avente ad oggetto i soli beni promessi in vendita alla AS s.r.I., di cui riacquisì, in tal modo, la titolarità e il 2 maggio 2018 siglò, infine, il contratto traslativo. 3. La partecipazione alla compravendita degli immobili di PP PE, in qualità di venditore, e del figlio IO, nella veste di compratore, è valsa ad entrambi la contestazione, al capo A), del reato di interposizione fittizia sanzionato dall'art. 512-bis cod. pen.. Tanto in ragione: dell'epoca del negozio, concluso tre mesi dopo che PP PE si era visto confermare dalla Corte di appello la condanna per il delitto di associazione mafiosa, con la conseguente concretizzazione del rischio di essere raggiunto da misure di prevenzione patrimoniale;
dell'omessa corresponsione del prezzo di vendita, fissato in 450.000 euro;
dell'incapacità di IO PE, il quale, tra il 2011 ed il 2016, ha percepito redditi leciti mai superiori a 17.000 euro annui, sproporzionati per difetto rispetto all'ingente investimento che egli risulta avere effettuato. L'impostazione accusatoria, per la parte trasfusa nell'addebito sub B), assegna valenza fraudolenta anche alla donazione dei beni da parte PP PE ed in favore del figlio, sul rilievo che essa ha avuto a preponderante oggetto i cespiti per i quali era stato sottoscritto il preliminare di vendita con la AS s.r.l. e che l'atto di liberalità è stato consensualmente risolto due giorni prima della stipula del definitivo, consentendo così a PP PE di incassare direttamente il prezzo corrisposto dalla società acquirente. 3 rt5"-- Ulteriore imputazione, elevata al capo D) ed ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del solo PP PE, attiene all'omissione degli adempimenti previsti dal successivo art. 80, che PP PE PP avrebbe dovuto compiere, dopo avere concluso, il 2 maggio 2018, l'atto di vendita con la AS s.r.I., in quanto rientrante nel novero dei soggetti che, essendo stati condannati con sentenza irrevocabile, hanno l'obbligo di comunicare per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. 4. La Corte di appello ha ritenuto, in linea con quanto già statuito dal Giudice dell'udienza preliminare, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, materiali e psicologici, dei reati contestati. Pacifico, perché non contestato neanche dagli imputati, che sia la vendita che la donazione siano atti simulati, i giudici di merito hanno disatteso la prospettazione difensiva, imperniata sulla carenza del dolo specifico che caratterizza la fattispecie incriminatrice ex art. 512-bis cod. pen., costituito dalla finalità di eludere le disposizioni normative in materia di misure di prevenzione. In questa prospettiva, era stato segnalato che la conoscenza, in capo agli imputati, del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che sanziona con la nullità gli atti che abbiano determinato la fittizia intestazione a terzi di beni suscettibili di confisca, rende del tutto illogica la ricostruzione che legge il compimento delle operazioni de quibus agitur in chiave elusiva del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, obiettivo cui sarebbe stato, semmai, funzionale il coinvolgimento, quale «testa di legno», di persona non legata da rapporto di parentela o affinità a PP PE e, pertanto, estranea all'ambito di applicazione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte di appello ha, invece, stimato che il ricorso al compiacente ausilio di un parente incensurato non possa considerarsi opzione incompatibile con il dolo specifico del reato ipotizzato. In proposito, ha rilevato, da un canto, che la presunzione prevista dall'art. 26 ha carattere relativo e, come tale, non impedisce, comunque, al proposto che abbia ceduto i suoi beni ad un congiunto, in presenza di adeguato supporto probatorio, di vincerla ed aggiunto, dall'altro, che l'individuazione nel figlio dell'apparente titolare dei beni, in realtà mai usciti dalla sfera giuridica di PP PE, è stata, con ogni probabilità, conseguenza necessitata della difficoltà di acquisire la disponibilità di altri soggetti, incensurati ed estranei ad 4 A/1-1\-L, ambienti criminali, che, meglio di un congiunto, sarebbero risultati idonei e meritevoli di fiducia per costruire l'apparenza di un trasferimento di beni. Ha aggiunto che la qualificazione del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. come una fattispecie di pericolo astratto rende sufficiente, per la sua integrazione, il perseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore, restando, invece, irrilevante la concreta idoneità della condotta al raggiungimento dello scopo elusivo. Peraltro, ha ulteriormente osservato, PP PE, essendo stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, aveva ragione di temere l'avvio, a suo carico, di un procedimento di prevenzione, al cui esito avrebbe potuto essere disposta la confisca del suo patrimonio. Né, per giungere a conclusioni di segno opposto, ha continuato la Corte di appello, rileva la lecita acquisizione, da parte di PP PE, dei fondi oggetto dei contratti simulati, ciò che, stante il disposto dell'art. 25, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lo esponeva, comunque, al rischio che detti beni fossero ugualmente confiscati qualora fosse stato accertato che, nel periodo di sua pericolosità sociale qualificata, egli aveva conseguito altre utilità, non più agg red i bili. La fondatezza degli addebiti trova ennesima conferma, nella visione della Corte di appello, nel contegno — volto al mantenimento dell'apparenza destinata ad eludere le eventuali iniziative dell'autorità giudiziaria — serbato dagli imputati, i quali, pur avendo formato delle controdichiarazioni volte a precisare i reali termini dei pattuiti assetti patrimoniali, si sono astenuti dal portarle a conoscenza delle autorità competenti a svolgere le verifiche sulle disponibilità economiche dei soggetti legati alla criminalità organizzata, tanto che le stesse sono state acquisite dagli inquirenti solo a seguito di attività investigativa. La Corte di appello ha, del pari, rigettato la proposta impugnazione con riferimento al reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. A fronte, invero, della tesi secondo cui il dies a quo per computare i trenta giorni entro i quali andava effettuata la prescritta comunicazione dovrebbe farsi decorrere dal momento in cui si è verificata la variazione patrimoniale, da individuarsi, nel caso di specie, nella stipula del preliminare dal quale derivava l'obbligo di trasferimento, i giudici di merito hanno ricordato come l'obbligo di comunicazione discenda dagli atti dispositivi, che incidono sulla composizione del patrimonio del prevenuto, e non da quelli che producono effetti meramente obbligatori. 5 4. IO e PP PE propongono, con unico atto ed il ministero degli avv.ti Carmelo Peluso ed Ignazio Danzuso, ricorsi per cassazione affidati, nel complesso, su tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi, eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza, in relazione alle fittizie attribuzioni, del dolo specifico sulla scorta di argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie e di un'errata interpretazione della normativa di riferimento. Segnalano, a tal fine, che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si pone in contrasto con la richiesta condizione psicologica, ciò che — unitamente alla consapevolezza che i beni immobili in esame erano stati lecitamente acquisiti diversi lustri prima della conclusione dei negozi giuridici in contestazione — rende evidente che la finalità da loro perseguita non era quella indicata dai giudici di merito, che avrebbe dovuto condurli a seguire strade diverse dal compimento di un atto la cui fittizietà è presunta per legge. Sottolineano, in proposito, la differenza tra il rispettivo tenore dei due commi dell'art. 26, nel caso del primo prevedendosi che la declaratoria di nullità consegue alla prova, da acquisirsi a mezzo di apposita attività investigativa, della fittizietà dei trasferimenti, laddove, nel caso previsto dal secondo comma, la nullità è presunta per legge e può essere vinta solo dalla prova contraria. Ne discende, aggiungono, che il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che trasferisca un bene a terzi è consapevole del fatto che, nel caso di cessione ad un estraneo, potrà subire lo scrutinio degli inquirenti e che, nel caso in cui non possa provare l'effettività del trasferimento, vedrà dichiarata la nullità dell'atto posto in essere, mentre, nell'eventualità di trasferimento ad un congiunto, l'autore sa con certezza che il suo atto è viziato da nullità, salvo prova contraria. L'impossibilità di vincere la presunzione di legge, vagliata in unione alla conoscenza del quadro normativo, colora di illogicità, secondo questa prospettazione, l'assegnazione all'atto di una finalità elusiva in concreto non conseguibile. Le specifiche connotazioni della vicenda inducono, piuttosto, sostengono i ricorrenti, il convincimento che l'azione fu diretta a concorrenti scopi di natura familiare e commerciale, ovvero al fine di realizzare la divisione ereditaria con sgravio fiscale e di condurre in porto la fruttuosa operazione con la AS s.r.I.. In questa direzione militerebbe, del resto, l'origine lecita dei beni oggetto di trasferimento, che PP PE aveva acquistato in epoca largamente antecedente a quella di sua supposta pericolosità sociale, sì da convincere 6 ur dell'improbabilità, se non dell'impossibilità, stante l'estraneità al correlato perimetro cronologico, della confisca. La natura di reato di pericolo astratto, propria del delitto sanzionato dall'art. 512-bis cod. pen., non esime, d'altro canto, il giudice, continuano i ricorrenti, dal dovere di verificare l'idoneità dell'azione ai fini della consumazione del reato, ovvero l'oggettiva attitudine, nel caso di specie mancante, della condotta ad eludere la normativa in materia di prevenzione. 4.2. Con il secondo motivo, IO PE lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della sua responsabilità concorsuale in difetto della prova che egli abbia concorso, a livello materiale o morale, alla commissione del reato e sulla base della sola condivisione delle iniziative del padre, elemento assolutamente insufficiente. 4.3. Con il terzo motivo, PP PE eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato connesso all'omessa comunicazione della variazione patrimoniale. Ascrive alla Corte di appello, in proposito, di avere omesso il dovuto impegno motivatorio in ordine all'elemento soggettivo del reato e, precipuamente, alla consapevolezza, in capo all'agente, della sua sottoposizione ad un obbligo di comunicazione assistito da tutela penale. Nota, in punto di fatto, che, avendo egli dato comunicazione della variazione patrimoniale entro trenta giorni dall'accredito sul suo conto corrente delle somme provenienti dalla vendita, è venuta meno l'offensività, in concreto, della condotta, atteso, vieppiù, che, se è vero che la norma incriminatrice risponde alla necessità di un monitoraggio preventivo e costante sui beni di persone condannate o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, non è men vero, per converso, che l'esigenza di verificare l'uso del patrimonio variato nasce, di fatto, solo nel momento in cui si ha la disponibilità del denaro provento dell'operazione. Ciò si riflette, peraltro, anche sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma, avendo egli effettuato la comunicazione nella positiva convinzione che l'obbligo nascesse dalla effettiva disponibilità delle somme provenienti dall'atto di vendita. Il ricorrente addebita, poi, alla Corte di appello, sul piano della oggettiva sussistenza del fatto di reato, di non avere tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la variazione patrimoniale era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a carico di PP PE, cioè nel momento in cui i terreni in contestazione erano stati promessi in vendita alla AS, e che gli effetti obbligatori del contratto preliminare di compravendita, 7 t regolarmente pubblicato e trascritto e contemplante anche il versamento di un acconto sul prezzo, avevano, dunque, già determinato — tenuto conto del fatto che l'eventuale inadempimento del contratto preliminare avrebbe comportato la possibilità della esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 1351 e 2932 cod. civ. — una variazione patrimoniale con riferimento ai terreni promessi in vendita, avvenuta quasi un anno prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di PE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, comune agli imputati, vertente sull'apprezzamento, in capo ad entrambi, del dolo specifico dei reati oggetto di addebito ai capi A) e B), è fondato e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente assorbimento di quello articolato dal solo IO PE in relazione ai medesimi reati. Il motivo proposto da PP PE ed afferente alla violazione dell'obbligo di comunicazione della intervenuta variazione patrimoniale è, invece, destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. 2. Incontestato che PP PE abbia dato vita, con il concorso del figlio IO, ad una serie di atti simulati, sfociati nella fittizia attribuzione, per effetto dei contratti del 28 dicembre 2013, di un vasto compendio patrimoniale, formalmente trasferito, in parte per compravendita ed in parte per donazione, il tema controverso concerne la prova dell'avere gli imputati agito al fine di eludere la normativa in materia di prevenzione. La Corte di appello ha imperniato la decisione su alcuni, in effetti rilevanti, presupposti di fatto, nonché sul richiamo, in termini generali, a consolidati e condivisi canoni ermeneutici. Ha preso le mosse, correttamente, dal plausibile timore di PP PE di essere sottoposto, in conseguenza della sua accertata appartenenza ad un sodalizio mafioso, a procedimento di prevenzione, personale e patrimoniale, così muovendosi nel solco dell'indirizzo secondo cui «Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione» (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01). Ha rilevato che l'individuazione del figlio quale apparente titolare di beni destinati, invece, a restare, di fatto, nella sua disponibilità non è, di per sé, incompatibile con l'impostazione accusatoria, come, del resto, chiarito, nella sua 8 composizione più autorevole, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270087 - 01, che ha stabilito che «L'applicabilità dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia - non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356»). Ha ricordato che alla natura della fattispecie, di pericolo astratto, consegue la superfluità dell'accertamento della concreta capacità elusiva della disposizione patrimoniale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035 - 01). Si è determinata in coerenza con l'assunto per cui «In tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione» (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 - 01). Ha sottolineato, con argomenti scevri da fratture razionali, che l'origine lecita dei beni oggetto dei contratti simulati non ne avrebbe precluso l'eventuale confisca, in sostituzione di quelli, acquisiti in costanza di pericolosità sociale, non rinvenuti nel patrimonio del proposto al tempo della promozione del procedimento preventivo. 3. La decisione impugnata si palesa, nondimeno, viziata perché emessa all'esito di un percorso motivazionale che trascura alcuni profili, già debitamente segnalati con l'atto di appello, suscettibili, almeno in potenza, di incidere sull'apprezzamento — in particolar modo per quanto attiene al capo B) — dell'elemento psicologico del reato di trasferimento fraudolento di valori. Il contratto di donazione del 28 dicembre 2013 ha avuto, invero, ad oggetto beni che, per quanto affermato dalla stessa Corte di appello, sono stati lecitamente acquistati da PP PE in tempi non sospetti, cioè molti anni prima dell'epoca cui si riferisce la patita condanna per associazione mafiosa. La confisca di tale compendio immobiliare sarebbe stata, pertanto, possibile solo qualora il procedimento di prevenzione patrimoniale — il timore del cui avvio avrebbe indotto PP PE, secondo l'ipotesi di accusa, concordemente recepita dai giudici di merito, a spogliarsi dei beni in favore dei figli — fosse sfociato nell'accertamento dell'avere il proposto accumulato, in costanza di pericolosità sociale qualificata, beni sproporzionati rispetto ai propri redditi di fonte lecita divenuti, medio tempore, non più aggredibili (perché, ad esempio, 9 obiettivamente venuti meno, come il denaro, ovvero ceduti a terzi di buona fede). Ora, non essendo stato, per quanto consta, promosso alcun procedimento di prevenzione nei confronti di PP PE, il dato segnalato dal ricorrente, il quale ha dedotto che il proprio patrimonio non ha subito consistenti variazioni nel periodo di sua militanza mafiosa, non risulta disponibile;
esso, tuttavia, avrebbe potuto essere agevolmente accertato al fine di sottoporre a scrutinio la plausibilità dell'impostazione accusatoria e, per contro, della versione offerta dai ricorrenti i quali, già con l'atto di appello, hanno dedotto che la donazione simulata ha costituito un escamotage diretto ad agevolare il rilascio, in favore della AS s.r.I., delle autorizzazioni cui era subordinatamente condizionata la positiva conclusione del lucroso affare e, al contempo, a non frustrare le legittime aspettative delle figlie del donante, tutelate dalle disposizioni contenute nella scrittura occulta recante traccia dell'effettivo assetto patrimoniale. In questo contesto, segnato dalla sovrapposizione di indicatori di segno diverso, taluni dei quali apparentemente inidonei a mettere in luce la supposta finalità elusiva della normativa in materia di prevenzione patrimoniale, si inserisce la risoluzione della donazione, immediatamente precedente alla sottoscrizione del contratto di vendita dei beni tra PP PE e la AS s.r.I., che, da un punto di vista puramente logico, sembra rispondere ad una finalità diversa da quella di occultare la reale titolarità dei beni che, attraverso di essa, viene invece messa in chiaro. In proposito, se è vero che il ristabilimento della corrispondenza tra realtà ed apparenza fu sollecitato dal promissario acquirente e, quindi, che i PE potrebbero essere stati costretti dalla volontà della controparte a rinunziare ad uno stratagemma ideato e realizzato per le finalità indicate dalla fattispecie incriminatrice che si assume essere stata violata, non può trascurarsi, per contro, che la stretta contiguità temporale tra la risoluzione della donazione e la vendita e la percezione, in capo al cedente, di una cospicua somma di denaro avrebbero consentito di testarne la condizione psicologica attraverso la verifica della destinazione data al prezzo incassato, che i ricorrenti sostengono essere avvenuta in perfetta coerenza con le esigenze di par condicio tra i fratelli PE già sottese alla controdichiarazione redatta contestualmente alla donazione simulata. Accertamento, questo, che pur avrebbe potuto essere compiuto e la cui omissione concorre a rendere carente la motivazione che sorregge la sentenza impugnata al punto da imporne l'annullamento, in relazione al capo B), in vista di un nuovo giudizio che, ispirato ai principi di diritto sopra richiamati ed esente dai vizi segnalati, riesamini, in modo più completo ed approfondito, il tema del 1 0 dolo specifico tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle allegazioni difensive e disponendo, se del caso, i necessari approfondimenti istruttori. 4. L'annullamento va esteso al fatto di cui al capo A), per il quale i ricorrenti hanno offerto giustificazioni parzialmente diverse — avuto riguardo sia alla natura onerosa del trasferimento simulato che all'assenza di una sua successiva revoca — adducendo, in sostanza, ragioni di natura fiscale, connesse anche alla qualità di imprenditore agricolo di IO PE, che avrebbe da lunga pezza detenuto quei beni in comodato, e rilevando che i beni, secondo quanto precisato nella corrispondente controdichiarazione, sarebbero stati destinati, in realtà, anche a CA PE, fratello di IO, il cui formale intervento dell'atto non avrebbe consentito lo sfruttamento del regime tributario agevolato. La simulazione della compravendita con indicazione, quale unica controparte, di IO PE avrebbe costituito, in altri termini, lo strumento per consentire a PP PE di conseguire congrui risparmi (per IMU e TASI, tra l'altro) senza sopportare, per contro, il peso delle imposte connesse alla esplicita manifestazione dell'intento liberale sotteso all'intera operazione. Prospettazione, questa, la cui plausibilità potrà, se del caso, essere riconsiderata alla luce delle conclusioni raggiunte dal giudice del rinvio in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto agli imputati al capo B). Resta, come accennato in premessa, assorbita, ma non preclusa, la doglianza sollevata da IO PE, il quale lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice di appello, delle obiezioni svolte con riferimento alla sua consapevole partecipazione, sul piano morale e\o materiale, a vicende delle quali il padre sarebbe stato deus ex machina. 5. Per quanto riguarda il reato di omessa comunicazione della variazione patrimoniale conseguente alla cessione dei fondi alla AS s.r.I., ascritta sub D) a PP PE, priva di pregio si palesa, in primis, la censura imperniata sull'individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo, che il ricorrente pretende ancorare alla sottoscrizione del contratto preliminare ovvero, alternativamente, al saldo del prezzo pattuito. Sul punto, la Corte di appello ha chiarito che la variazione nella composizione del patrimonio non può che discendere dall'atto traslativo, come tale produttivo di effetti reali, secondo la disciplina dettata, per la compravendita, dall'art. 1376 cod. civ. a mente del quale «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un 11 altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato». Rebus sic stantibus, è indubbio che PP PE avrebbe dovuto effettuare entro il 3 giugno 2018 la prescritta comunicazione che, invece, egli ha eseguito solo il successivo 1 ottobre, e cioè dopo che la stampa si era interessata dell'operazione relativa al notevole compendio immobiliare, venduto da soggetto condannato per associazione mafiosa ed acquistato da una primaria impresa del Nord Italia. Ininfluente, sulla consumazione del reato, che ha natura istantanea (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, Lo Bello) Rv. 264164 - 01) e sul quale non incide la pubblicità dell'atto traslativo, soggetto a regime di pubblicità legale, formalità che non assicura all'autorità competente la conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'obbligato (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Bruzzise, Rv. 282227 - 01; Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, Artale, Rv. 266381 - 01; Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655 - 01), risulta, pertanto, l'esecuzione dell'adempimento in momento successivo alla scadenza del termine di legge. In ordine, infine, al requisito psicologico del reato, sul quale, pure, si appuntano le eccezioni del ricorrente, è sufficiente ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce» (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998 - 01; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253199 - 01) e che «L'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile)» (Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, D'Angelo, Rv. 258991 - 01). 12
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) con rinvio per nuovo giudizio sugli stessi capi ad altra sezione della Corte di appello di CA . Rigetta nel resto il ricorso di PE PP e dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo D) nei confronti di PE PP. Così deciso il 13/09/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo, il rigetto dei ricorsi. udito il difensore, avvocato DANZUSO IGNAZIO, del foro di CATANIA, in difesa di RI GI e RI GI, anche in sostituzione dell'avvocato PELUSO CA del foro di CATANIA, che si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2514 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 13/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 aprile 2021, la Corte di appello di CA ha confermato quella con cui il Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, il 13 ottobre 2020, ha dichiarato IO PE colpevole del reato di trasferimento fraudolento di valori continuato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, e PP PE colpevole dei reati di trasferimento fraudolento di valori e violazione dell'obbligo di comunicazione prevista dall'art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, riconosciuta la continuazione, lo ha condannato alla pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato, di due anni, un mese e dieci giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze verte intorno alla figura di PP PE, già condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa con sentenza della Corte di appello di CA del 26 settembre 2013, divenuta irrevocabile il 16 dicembre 2014. Nella pendenza di quel procedimento, PP PE, con atto notarile, conferì al figlio IO procura speciale a vendere il suo intero patrimonio. L'8 agosto 2013, IO PE, avvalendosi dei poteri attribuitigli dal padre, al tempo ristretto in regime di arresti domiciliari, sottoscrisse un contratto preliminare con il quale si obbligò a trasferire alcuni beni alla AS s.r.I., che intendeva destinarli ad attività estrattiva. Il preliminare era sottoposto a due condizioni sospensive: l'una richiedeva che i sondaggi e le indagini eseguite dalla AS s.r.l. confermassero l'esistenza nel sottosuolo di una riserva di calcare che avesse, a giudizio insindacabile dell'acquirente, i requisiti qualitativi e quantitativi idonei allo sfruttamento della cava;
l'altra, che la AS s.r.I., entro il termine di 24 mesi dall'esito positivo delle verifiche, e comunque decorrente dal 30 giugno 2014, ottenesse l'autorizzazione amministrativa necessaria per lo sfruttamento dell'area individuata. Dei terreni promessi in vendita, PP PE era proprietario pro quota insieme ad altri soggetti, che stipularono lo stesso preliminare per le rispettive quote. Il prezzo globale della futura vendita venne concordato nella somma complessiva di 1.800.000 euro, con versamento di complessivi 180.000 2 euro a titolo di caparra confirmatoria e dei residui 1.620.000 euro alla stipula del definitivo. La protrazione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni determinò la proroga del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo, per effetto di due successivi atti del 10 giugno 2016 e del 25 giugno 2017, cui IO PE partecipò in proprio, anziché quale procuratore del padre, per avere, medio tempore, acquisito la titolarità della quota degli immobili, già di proprietà del padre, in forza di atto di donazione del 28 dicembre 2013. In quella data, mentre era ancora pendente il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di PP PE per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quest'ultimo si spogliò di tutti i suoi beni in favore del figlio IO, in parte cedendoli a titolo oneroso, in parte — quella oggetto del preliminare stipulato con la AS s.r.l. — con atto di liberalità. Il 30 aprile 2018, tuttavia, PP PE risolse consensualmente, a mezzo atto pubblico, la donazione precedentemente fatta al figlio IO, avente ad oggetto i soli beni promessi in vendita alla AS s.r.I., di cui riacquisì, in tal modo, la titolarità e il 2 maggio 2018 siglò, infine, il contratto traslativo. 3. La partecipazione alla compravendita degli immobili di PP PE, in qualità di venditore, e del figlio IO, nella veste di compratore, è valsa ad entrambi la contestazione, al capo A), del reato di interposizione fittizia sanzionato dall'art. 512-bis cod. pen.. Tanto in ragione: dell'epoca del negozio, concluso tre mesi dopo che PP PE si era visto confermare dalla Corte di appello la condanna per il delitto di associazione mafiosa, con la conseguente concretizzazione del rischio di essere raggiunto da misure di prevenzione patrimoniale;
dell'omessa corresponsione del prezzo di vendita, fissato in 450.000 euro;
dell'incapacità di IO PE, il quale, tra il 2011 ed il 2016, ha percepito redditi leciti mai superiori a 17.000 euro annui, sproporzionati per difetto rispetto all'ingente investimento che egli risulta avere effettuato. L'impostazione accusatoria, per la parte trasfusa nell'addebito sub B), assegna valenza fraudolenta anche alla donazione dei beni da parte PP PE ed in favore del figlio, sul rilievo che essa ha avuto a preponderante oggetto i cespiti per i quali era stato sottoscritto il preliminare di vendita con la AS s.r.l. e che l'atto di liberalità è stato consensualmente risolto due giorni prima della stipula del definitivo, consentendo così a PP PE di incassare direttamente il prezzo corrisposto dalla società acquirente. 3 rt5"-- Ulteriore imputazione, elevata al capo D) ed ai sensi dell'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del solo PP PE, attiene all'omissione degli adempimenti previsti dal successivo art. 80, che PP PE PP avrebbe dovuto compiere, dopo avere concluso, il 2 maggio 2018, l'atto di vendita con la AS s.r.I., in quanto rientrante nel novero dei soggetti che, essendo stati condannati con sentenza irrevocabile, hanno l'obbligo di comunicare per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, al Nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. 4. La Corte di appello ha ritenuto, in linea con quanto già statuito dal Giudice dell'udienza preliminare, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, materiali e psicologici, dei reati contestati. Pacifico, perché non contestato neanche dagli imputati, che sia la vendita che la donazione siano atti simulati, i giudici di merito hanno disatteso la prospettazione difensiva, imperniata sulla carenza del dolo specifico che caratterizza la fattispecie incriminatrice ex art. 512-bis cod. pen., costituito dalla finalità di eludere le disposizioni normative in materia di misure di prevenzione. In questa prospettiva, era stato segnalato che la conoscenza, in capo agli imputati, del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che sanziona con la nullità gli atti che abbiano determinato la fittizia intestazione a terzi di beni suscettibili di confisca, rende del tutto illogica la ricostruzione che legge il compimento delle operazioni de quibus agitur in chiave elusiva del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, obiettivo cui sarebbe stato, semmai, funzionale il coinvolgimento, quale «testa di legno», di persona non legata da rapporto di parentela o affinità a PP PE e, pertanto, estranea all'ambito di applicazione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. La Corte di appello ha, invece, stimato che il ricorso al compiacente ausilio di un parente incensurato non possa considerarsi opzione incompatibile con il dolo specifico del reato ipotizzato. In proposito, ha rilevato, da un canto, che la presunzione prevista dall'art. 26 ha carattere relativo e, come tale, non impedisce, comunque, al proposto che abbia ceduto i suoi beni ad un congiunto, in presenza di adeguato supporto probatorio, di vincerla ed aggiunto, dall'altro, che l'individuazione nel figlio dell'apparente titolare dei beni, in realtà mai usciti dalla sfera giuridica di PP PE, è stata, con ogni probabilità, conseguenza necessitata della difficoltà di acquisire la disponibilità di altri soggetti, incensurati ed estranei ad 4 A/1-1\-L, ambienti criminali, che, meglio di un congiunto, sarebbero risultati idonei e meritevoli di fiducia per costruire l'apparenza di un trasferimento di beni. Ha aggiunto che la qualificazione del reato previsto dall'art. 512-bis cod. pen. come una fattispecie di pericolo astratto rende sufficiente, per la sua integrazione, il perseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore, restando, invece, irrilevante la concreta idoneità della condotta al raggiungimento dello scopo elusivo. Peraltro, ha ulteriormente osservato, PP PE, essendo stato condannato per il delitto di associazione mafiosa, aveva ragione di temere l'avvio, a suo carico, di un procedimento di prevenzione, al cui esito avrebbe potuto essere disposta la confisca del suo patrimonio. Né, per giungere a conclusioni di segno opposto, ha continuato la Corte di appello, rileva la lecita acquisizione, da parte di PP PE, dei fondi oggetto dei contratti simulati, ciò che, stante il disposto dell'art. 25, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, lo esponeva, comunque, al rischio che detti beni fossero ugualmente confiscati qualora fosse stato accertato che, nel periodo di sua pericolosità sociale qualificata, egli aveva conseguito altre utilità, non più agg red i bili. La fondatezza degli addebiti trova ennesima conferma, nella visione della Corte di appello, nel contegno — volto al mantenimento dell'apparenza destinata ad eludere le eventuali iniziative dell'autorità giudiziaria — serbato dagli imputati, i quali, pur avendo formato delle controdichiarazioni volte a precisare i reali termini dei pattuiti assetti patrimoniali, si sono astenuti dal portarle a conoscenza delle autorità competenti a svolgere le verifiche sulle disponibilità economiche dei soggetti legati alla criminalità organizzata, tanto che le stesse sono state acquisite dagli inquirenti solo a seguito di attività investigativa. La Corte di appello ha, del pari, rigettato la proposta impugnazione con riferimento al reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. A fronte, invero, della tesi secondo cui il dies a quo per computare i trenta giorni entro i quali andava effettuata la prescritta comunicazione dovrebbe farsi decorrere dal momento in cui si è verificata la variazione patrimoniale, da individuarsi, nel caso di specie, nella stipula del preliminare dal quale derivava l'obbligo di trasferimento, i giudici di merito hanno ricordato come l'obbligo di comunicazione discenda dagli atti dispositivi, che incidono sulla composizione del patrimonio del prevenuto, e non da quelli che producono effetti meramente obbligatori. 5 4. IO e PP PE propongono, con unico atto ed il ministero degli avv.ti Carmelo Peluso ed Ignazio Danzuso, ricorsi per cassazione affidati, nel complesso, su tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, comune ad entrambi, eccepiscono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza, in relazione alle fittizie attribuzioni, del dolo specifico sulla scorta di argomentazioni manifestamente illogiche e contraddittorie e di un'errata interpretazione della normativa di riferimento. Segnalano, a tal fine, che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si pone in contrasto con la richiesta condizione psicologica, ciò che — unitamente alla consapevolezza che i beni immobili in esame erano stati lecitamente acquisiti diversi lustri prima della conclusione dei negozi giuridici in contestazione — rende evidente che la finalità da loro perseguita non era quella indicata dai giudici di merito, che avrebbe dovuto condurli a seguire strade diverse dal compimento di un atto la cui fittizietà è presunta per legge. Sottolineano, in proposito, la differenza tra il rispettivo tenore dei due commi dell'art. 26, nel caso del primo prevedendosi che la declaratoria di nullità consegue alla prova, da acquisirsi a mezzo di apposita attività investigativa, della fittizietà dei trasferimenti, laddove, nel caso previsto dal secondo comma, la nullità è presunta per legge e può essere vinta solo dalla prova contraria. Ne discende, aggiungono, che il soggetto sottoposto a misura di prevenzione che trasferisca un bene a terzi è consapevole del fatto che, nel caso di cessione ad un estraneo, potrà subire lo scrutinio degli inquirenti e che, nel caso in cui non possa provare l'effettività del trasferimento, vedrà dichiarata la nullità dell'atto posto in essere, mentre, nell'eventualità di trasferimento ad un congiunto, l'autore sa con certezza che il suo atto è viziato da nullità, salvo prova contraria. L'impossibilità di vincere la presunzione di legge, vagliata in unione alla conoscenza del quadro normativo, colora di illogicità, secondo questa prospettazione, l'assegnazione all'atto di una finalità elusiva in concreto non conseguibile. Le specifiche connotazioni della vicenda inducono, piuttosto, sostengono i ricorrenti, il convincimento che l'azione fu diretta a concorrenti scopi di natura familiare e commerciale, ovvero al fine di realizzare la divisione ereditaria con sgravio fiscale e di condurre in porto la fruttuosa operazione con la AS s.r.I.. In questa direzione militerebbe, del resto, l'origine lecita dei beni oggetto di trasferimento, che PP PE aveva acquistato in epoca largamente antecedente a quella di sua supposta pericolosità sociale, sì da convincere 6 ur dell'improbabilità, se non dell'impossibilità, stante l'estraneità al correlato perimetro cronologico, della confisca. La natura di reato di pericolo astratto, propria del delitto sanzionato dall'art. 512-bis cod. pen., non esime, d'altro canto, il giudice, continuano i ricorrenti, dal dovere di verificare l'idoneità dell'azione ai fini della consumazione del reato, ovvero l'oggettiva attitudine, nel caso di specie mancante, della condotta ad eludere la normativa in materia di prevenzione. 4.2. Con il secondo motivo, IO PE lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di appello pervenuta all'affermazione della sua responsabilità concorsuale in difetto della prova che egli abbia concorso, a livello materiale o morale, alla commissione del reato e sulla base della sola condivisione delle iniziative del padre, elemento assolutamente insufficiente. 4.3. Con il terzo motivo, PP PE eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato connesso all'omessa comunicazione della variazione patrimoniale. Ascrive alla Corte di appello, in proposito, di avere omesso il dovuto impegno motivatorio in ordine all'elemento soggettivo del reato e, precipuamente, alla consapevolezza, in capo all'agente, della sua sottoposizione ad un obbligo di comunicazione assistito da tutela penale. Nota, in punto di fatto, che, avendo egli dato comunicazione della variazione patrimoniale entro trenta giorni dall'accredito sul suo conto corrente delle somme provenienti dalla vendita, è venuta meno l'offensività, in concreto, della condotta, atteso, vieppiù, che, se è vero che la norma incriminatrice risponde alla necessità di un monitoraggio preventivo e costante sui beni di persone condannate o indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, non è men vero, per converso, che l'esigenza di verificare l'uso del patrimonio variato nasce, di fatto, solo nel momento in cui si ha la disponibilità del denaro provento dell'operazione. Ciò si riflette, peraltro, anche sulla sussistenza del dolo richiesto dalla norma, avendo egli effettuato la comunicazione nella positiva convinzione che l'obbligo nascesse dalla effettiva disponibilità delle somme provenienti dall'atto di vendita. Il ricorrente addebita, poi, alla Corte di appello, sul piano della oggettiva sussistenza del fatto di reato, di non avere tenuto in alcuna considerazione la circostanza che la variazione patrimoniale era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa a carico di PP PE, cioè nel momento in cui i terreni in contestazione erano stati promessi in vendita alla AS, e che gli effetti obbligatori del contratto preliminare di compravendita, 7 t regolarmente pubblicato e trascritto e contemplante anche il versamento di un acconto sul prezzo, avevano, dunque, già determinato — tenuto conto del fatto che l'eventuale inadempimento del contratto preliminare avrebbe comportato la possibilità della esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 1351 e 2932 cod. civ. — una variazione patrimoniale con riferimento ai terreni promessi in vendita, avvenuta quasi un anno prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di PE. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, comune agli imputati, vertente sull'apprezzamento, in capo ad entrambi, del dolo specifico dei reati oggetto di addebito ai capi A) e B), è fondato e merita, pertanto, accoglimento, con conseguente assorbimento di quello articolato dal solo IO PE in relazione ai medesimi reati. Il motivo proposto da PP PE ed afferente alla violazione dell'obbligo di comunicazione della intervenuta variazione patrimoniale è, invece, destituito di fondamento e va, pertanto, rigettato. 2. Incontestato che PP PE abbia dato vita, con il concorso del figlio IO, ad una serie di atti simulati, sfociati nella fittizia attribuzione, per effetto dei contratti del 28 dicembre 2013, di un vasto compendio patrimoniale, formalmente trasferito, in parte per compravendita ed in parte per donazione, il tema controverso concerne la prova dell'avere gli imputati agito al fine di eludere la normativa in materia di prevenzione. La Corte di appello ha imperniato la decisione su alcuni, in effetti rilevanti, presupposti di fatto, nonché sul richiamo, in termini generali, a consolidati e condivisi canoni ermeneutici. Ha preso le mosse, correttamente, dal plausibile timore di PP PE di essere sottoposto, in conseguenza della sua accertata appartenenza ad un sodalizio mafioso, a procedimento di prevenzione, personale e patrimoniale, così muovendosi nel solco dell'indirizzo secondo cui «Ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in I. n. 356 del 1992), non occorre la preventiva emanazione delle misure di prevenzione, né la pendenza del relativo procedimento, bastando soltanto che l'autore ne possa temere l'instaurazione» (Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480 - 01). Ha rilevato che l'individuazione del figlio quale apparente titolare di beni destinati, invece, a restare, di fatto, nella sua disponibilità non è, di per sé, incompatibile con l'impostazione accusatoria, come, del resto, chiarito, nella sua 8 composizione più autorevole, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, Rv. 270087 - 01, che ha stabilito che «L'applicabilità dell'art. 26, comma secondo, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia - non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12 quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356»). Ha ricordato che alla natura della fattispecie, di pericolo astratto, consegue la superfluità dell'accertamento della concreta capacità elusiva della disposizione patrimoniale (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035 - 01). Si è determinata in coerenza con l'assunto per cui «In tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12-quinquies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione» (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 - 01). Ha sottolineato, con argomenti scevri da fratture razionali, che l'origine lecita dei beni oggetto dei contratti simulati non ne avrebbe precluso l'eventuale confisca, in sostituzione di quelli, acquisiti in costanza di pericolosità sociale, non rinvenuti nel patrimonio del proposto al tempo della promozione del procedimento preventivo. 3. La decisione impugnata si palesa, nondimeno, viziata perché emessa all'esito di un percorso motivazionale che trascura alcuni profili, già debitamente segnalati con l'atto di appello, suscettibili, almeno in potenza, di incidere sull'apprezzamento — in particolar modo per quanto attiene al capo B) — dell'elemento psicologico del reato di trasferimento fraudolento di valori. Il contratto di donazione del 28 dicembre 2013 ha avuto, invero, ad oggetto beni che, per quanto affermato dalla stessa Corte di appello, sono stati lecitamente acquistati da PP PE in tempi non sospetti, cioè molti anni prima dell'epoca cui si riferisce la patita condanna per associazione mafiosa. La confisca di tale compendio immobiliare sarebbe stata, pertanto, possibile solo qualora il procedimento di prevenzione patrimoniale — il timore del cui avvio avrebbe indotto PP PE, secondo l'ipotesi di accusa, concordemente recepita dai giudici di merito, a spogliarsi dei beni in favore dei figli — fosse sfociato nell'accertamento dell'avere il proposto accumulato, in costanza di pericolosità sociale qualificata, beni sproporzionati rispetto ai propri redditi di fonte lecita divenuti, medio tempore, non più aggredibili (perché, ad esempio, 9 obiettivamente venuti meno, come il denaro, ovvero ceduti a terzi di buona fede). Ora, non essendo stato, per quanto consta, promosso alcun procedimento di prevenzione nei confronti di PP PE, il dato segnalato dal ricorrente, il quale ha dedotto che il proprio patrimonio non ha subito consistenti variazioni nel periodo di sua militanza mafiosa, non risulta disponibile;
esso, tuttavia, avrebbe potuto essere agevolmente accertato al fine di sottoporre a scrutinio la plausibilità dell'impostazione accusatoria e, per contro, della versione offerta dai ricorrenti i quali, già con l'atto di appello, hanno dedotto che la donazione simulata ha costituito un escamotage diretto ad agevolare il rilascio, in favore della AS s.r.I., delle autorizzazioni cui era subordinatamente condizionata la positiva conclusione del lucroso affare e, al contempo, a non frustrare le legittime aspettative delle figlie del donante, tutelate dalle disposizioni contenute nella scrittura occulta recante traccia dell'effettivo assetto patrimoniale. In questo contesto, segnato dalla sovrapposizione di indicatori di segno diverso, taluni dei quali apparentemente inidonei a mettere in luce la supposta finalità elusiva della normativa in materia di prevenzione patrimoniale, si inserisce la risoluzione della donazione, immediatamente precedente alla sottoscrizione del contratto di vendita dei beni tra PP PE e la AS s.r.I., che, da un punto di vista puramente logico, sembra rispondere ad una finalità diversa da quella di occultare la reale titolarità dei beni che, attraverso di essa, viene invece messa in chiaro. In proposito, se è vero che il ristabilimento della corrispondenza tra realtà ed apparenza fu sollecitato dal promissario acquirente e, quindi, che i PE potrebbero essere stati costretti dalla volontà della controparte a rinunziare ad uno stratagemma ideato e realizzato per le finalità indicate dalla fattispecie incriminatrice che si assume essere stata violata, non può trascurarsi, per contro, che la stretta contiguità temporale tra la risoluzione della donazione e la vendita e la percezione, in capo al cedente, di una cospicua somma di denaro avrebbero consentito di testarne la condizione psicologica attraverso la verifica della destinazione data al prezzo incassato, che i ricorrenti sostengono essere avvenuta in perfetta coerenza con le esigenze di par condicio tra i fratelli PE già sottese alla controdichiarazione redatta contestualmente alla donazione simulata. Accertamento, questo, che pur avrebbe potuto essere compiuto e la cui omissione concorre a rendere carente la motivazione che sorregge la sentenza impugnata al punto da imporne l'annullamento, in relazione al capo B), in vista di un nuovo giudizio che, ispirato ai principi di diritto sopra richiamati ed esente dai vizi segnalati, riesamini, in modo più completo ed approfondito, il tema del 1 0 dolo specifico tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e delle allegazioni difensive e disponendo, se del caso, i necessari approfondimenti istruttori. 4. L'annullamento va esteso al fatto di cui al capo A), per il quale i ricorrenti hanno offerto giustificazioni parzialmente diverse — avuto riguardo sia alla natura onerosa del trasferimento simulato che all'assenza di una sua successiva revoca — adducendo, in sostanza, ragioni di natura fiscale, connesse anche alla qualità di imprenditore agricolo di IO PE, che avrebbe da lunga pezza detenuto quei beni in comodato, e rilevando che i beni, secondo quanto precisato nella corrispondente controdichiarazione, sarebbero stati destinati, in realtà, anche a CA PE, fratello di IO, il cui formale intervento dell'atto non avrebbe consentito lo sfruttamento del regime tributario agevolato. La simulazione della compravendita con indicazione, quale unica controparte, di IO PE avrebbe costituito, in altri termini, lo strumento per consentire a PP PE di conseguire congrui risparmi (per IMU e TASI, tra l'altro) senza sopportare, per contro, il peso delle imposte connesse alla esplicita manifestazione dell'intento liberale sotteso all'intera operazione. Prospettazione, questa, la cui plausibilità potrà, se del caso, essere riconsiderata alla luce delle conclusioni raggiunte dal giudice del rinvio in ordine all'elemento soggettivo del reato ascritto agli imputati al capo B). Resta, come accennato in premessa, assorbita, ma non preclusa, la doglianza sollevata da IO PE, il quale lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice di appello, delle obiezioni svolte con riferimento alla sua consapevole partecipazione, sul piano morale e\o materiale, a vicende delle quali il padre sarebbe stato deus ex machina. 5. Per quanto riguarda il reato di omessa comunicazione della variazione patrimoniale conseguente alla cessione dei fondi alla AS s.r.I., ascritta sub D) a PP PE, priva di pregio si palesa, in primis, la censura imperniata sull'individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo, che il ricorrente pretende ancorare alla sottoscrizione del contratto preliminare ovvero, alternativamente, al saldo del prezzo pattuito. Sul punto, la Corte di appello ha chiarito che la variazione nella composizione del patrimonio non può che discendere dall'atto traslativo, come tale produttivo di effetti reali, secondo la disciplina dettata, per la compravendita, dall'art. 1376 cod. civ. a mente del quale «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un 11 altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato». Rebus sic stantibus, è indubbio che PP PE avrebbe dovuto effettuare entro il 3 giugno 2018 la prescritta comunicazione che, invece, egli ha eseguito solo il successivo 1 ottobre, e cioè dopo che la stampa si era interessata dell'operazione relativa al notevole compendio immobiliare, venduto da soggetto condannato per associazione mafiosa ed acquistato da una primaria impresa del Nord Italia. Ininfluente, sulla consumazione del reato, che ha natura istantanea (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, Lo Bello) Rv. 264164 - 01) e sul quale non incide la pubblicità dell'atto traslativo, soggetto a regime di pubblicità legale, formalità che non assicura all'autorità competente la conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'obbligato (Sez. 1, n. 44586 del 19/10/2021, Bruzzise, Rv. 282227 - 01; Sez. 5, n. 13077 del 03/12/2015, dep. 2016, Artale, Rv. 266381 - 01; Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655 - 01), risulta, pertanto, l'esecuzione dell'adempimento in momento successivo alla scadenza del termine di legge. In ordine, infine, al requisito psicologico del reato, sul quale, pure, si appuntano le eccezioni del ricorrente, è sufficiente ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che «L'elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità organizzata è integrato dal dolo generico e non è pertanto necessario che l'autore abbia agito allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l'obbligo normativamente imposto si riferisce» (Sez. 5, n. 38098 del 29/05/2015, Clemente, Rv. 264998 - 01; Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253199 - 01) e che «L'ignoranza dell'obbligo di comunicare alla polizia giudiziaria le variazioni patrimoniali da parte del condannato per reati di criminalità organizzata non esclude il dolo del reato, in quanto l'art. 30 della legge n. 646 del 1982, che impone tale obbligo, è la norma integratrice del precetto penale, sebbene la sanzione per la sua violazione sia contenuta nel successivo art. 31 della stessa legge, e, quindi, l'ignoranza in ordine ad essa si traduce non in errore sul fatto, bensì in ignoranza della legge penale, rilevante solo in caso di sua inevitabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ignoranza inevitabile del precetto osservando che il reo, condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen., aveva in ogni caso l'onere di informarsi della disciplina a lui applicabile)» (Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, dep. 2014, D'Angelo, Rv. 258991 - 01). 12
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi A) e B) con rinvio per nuovo giudizio sugli stessi capi ad altra sezione della Corte di appello di CA . Rigetta nel resto il ricorso di PE PP e dichiara irrevocabile la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo D) nei confronti di PE PP. Così deciso il 13/09/2022.