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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/02/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8005 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Romano presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n.
30, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento di
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Cristina Romano presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 30, è elettivamente domiciliata terzo intervenuto
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 333/2021 emesso da questo Tribunale il 15-22/01/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
All'udienza del 09/01/2025 il ricorrente ha confermato di voler continuare a versare l'assegno di euro 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della IG maggiorenne
, già previsto in sede di separazione, ed ha chiesto di poterlo versare direttamente alla CP_2
IG, alla quale già lo corrisponde dal mese di giugno 2022.
In data 10/02/2025 si è costituita in giudizio la IG , la quale ha espressamente CP_2
formulato domanda di versamento diretto dell'assegno.
La domanda merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 337 septies c.c. prevede che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, che ne fa espressa richiesta.
Le spese straordinarie per la IG continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La natura del giudizio e la contumacia di parte resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 12/06/2000 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla IG , Parte_1 CP_2
nata a [...] il [...], l'assegno di mantenimento di € 400,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
3) Dispone che le spese straordinarie per la IG siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
2 4) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 27, parte II, serie A, dell'anno 2000).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8005 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Romano presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n.
30, è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento di
, nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e CP_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Cristina Romano presso il cui studio a Palermo, via Tripoli n. 30, è elettivamente domiciliata terzo intervenuto
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di la quale, nonostante la Controparte_1
ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario:
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 333/2021 emesso da questo Tribunale il 15-22/01/2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
All'udienza del 09/01/2025 il ricorrente ha confermato di voler continuare a versare l'assegno di euro 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della IG maggiorenne
, già previsto in sede di separazione, ed ha chiesto di poterlo versare direttamente alla CP_2
IG, alla quale già lo corrisponde dal mese di giugno 2022.
In data 10/02/2025 si è costituita in giudizio la IG , la quale ha espressamente CP_2
formulato domanda di versamento diretto dell'assegno.
La domanda merita, pertanto, accoglimento.
L'art. 337 septies c.c. prevede che l'assegno in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, che ne fa espressa richiesta.
Le spese straordinarie per la IG continueranno ad essere ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La natura del giudizio e la contumacia di parte resistente consigliano di lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia della resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo in data 12/06/2000 da , nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
2) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere direttamente alla IG , Parte_1 CP_2
nata a [...] il [...], l'assegno di mantenimento di € 400,00 al mese, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
3) Dispone che le spese straordinarie per la IG siano ripartite tra i genitori nella misura del
50% ciascuno.
2 4) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 27, parte II, serie A, dell'anno 2000).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
3