Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03735/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10789 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Notargiovanni, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Andrea Doria, n. 64 sc. G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell’Interno;
- Prefettura di Roma;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. prot. -OMISSIS- del 21 agosto 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. RO PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino maliano, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il 14 ottobre 2025, si sono costituite le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza n. 5627 del 16 ottobre 2025 è stata respinta la domanda cautelare.
Prima dell’odierna udienza pubblica, il Ministero dell’Interno ha depositato documentazione attestante la collocazione del ricorrente presso il CAS Amarilli, in Roma, alla Via Amarilli n. 1.
Alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ravvisandosi i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO PO, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.