Sentenza 22 maggio 2002
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, poiché l'art. 1 della legge n. 217 del 1990 è stato modificato dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 nel senso che l'ammissione ad esso è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse, mentre è rimasto inalterato il testo dell'art. 12, comma 2, della citata legge n. 217, secondo il quale la liquidazione delle relative spese è effettuata al termine di ogni fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, ne discende che la liquidazione stessa deve avere luogo al termine di ogni fase o di ogni grado del giudizio principale, restando irrilevanti tutte le eventuali procedure, derivate o incidentali, comunque connesse, che possono sorgere nell'ambito del grado o della fase. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza, in relazione al quale la Corte ha ritenuto che le spese di patrocinio inerenti a procedura incidentale "de libertate" dovessero essere liquidate dal tribunale ordinario dinanzi al quale si celebrava il processo e non da quello del riesame dinanzi al quale si era svolto il procedimento incidentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23233 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 22/05/2002
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 2088
3. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO LIVIO - Consigliere - N. 008039/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRB. LIBERTÀ BOLOGNA - CONFLITTO - N. IL 00/00/0000 nel ricorso a carico di:
LO VI N. IL 20/03/1969
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Fabrizio Hinna Danesi che ha chiesto dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Bologna;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza dell'11 febbraio 2000 il tribunale di Piacenza rifiutava di prendere cognizione della richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. Carlo Bordi che aveva assistito OL NC, ammesso al patrocino a spese dello Strato, nel procedimento incidentale "de libertate" celebratosi davanti allo stesso tribunale, in quanto riteneva che la procedura incidentale in esame costituisse una "fase" autonoma del procedimento e di conseguenza la competenza a conoscere della domanda dovesse ritenersi attribuita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, legge 30 luglio 1990, n. 217, alla sezione dello stesso tribunale, nella composizione competente per i procedimenti "de libertate".
La suddetta sezione, alla quale gli atti erano stati trasmessi, con ordinanza del 12 febbraio 2002 si è rifiutata a sua volta di prendere cognizione dell'affare ed ha sollevato conflitto di competenza, investendo questa corte per la risoluzione della questione.
Ha osservato la sezione "de libertate" che la giurisprudenza di questa corte non è conforme in ordine all'interpretazione dell'art 12, comma 2, legge citata, avendo, con diverse decisioni, sostenute entrambe le tesi prospettate dai giudici in conflitto. Ritiene, tuttavia, il remittente che, anche a volere ritenere che il procedimento di cui agli att. 309 e ss. c.p.p. instauri una fase procedimentale autonoma, tuttavia non sarebbe dimostrata la corrispondenza di tali fasi con quelle considerate dal legislatore nell'art. 12, comma 2, legge 217/90, che, a suo avviso, avrebbe inteso, invece, vincolare la liquidazione delle spese "alle sole fasi autonome che connotano lo sviluppo del procedimento principale". Tale interpretazione, peraltro, corrisponderebbe ad esigenze pratiche di elementare evidenza, tenuto conto della frammentazione delle competenze e della moltiplicazione delle procedure, anche incidentali, che deriverebbero dall'adozione della diversa interpretazione.
2. Ritiene la corte che avendo lo stesso tribunale, sia pure in diversa composizione, rifiutato di prendere cognizione dello stesso affare relativo alla stessa persona, si è verificata una situazione di stasi processuale per cui sussiste la situazione di caso verificata una si analogo di conflitto, prevista dall'art. 28, comma 2, c.p.p. che deve in ogni caso essere risolta.
Il conflitto all'interno del tribunale di Piacenza, nelle due diverse composizioni, deriva dalla incertezza interpretativa dell'art. 12, comma 2, legge 217/1990 che testualmente recita che "la liquidazione
(delle spese) è effettuata.. al termine di ogni fase o grado del procedimento.. dall'autorità giudiziaria che ha proceduto", sicché, a seconda che la procedura incidentale "de libertate" venga considerata o meno una fase del procedimento, ai sensi della legge in esame, alla liquidazione delle spese dovrà provvedere quale "giudice che procede", il tribunale nell'una o nell'altra delle composizioni in conflitto.
Osserva la corte che, allo stato della legislazione il conflitto non abbia più motivo di esistere.
Con l'art. 2, comma 2, legge 29 marzo 2001, n. 134 è stato, infatti, inserito nell'originario testo dell'art. 1, legge 217/90 il comma 3, che precisa che "l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse". Se si considera, dunque, che il legislatore ha, invece, lasciato inalterato il testo originario del sopra richiamato art. 12, comma 2, della legge, dal confronto delle due disposizioni deve necessariamente dedursi che, non essendo richiamate le procedure incidentali, di cui il legislatore è ben consapevole, la liquidazione delle spese deve avere luogo al termine di ogni fase o di ogni grado del giudizio principale, essendo a tali fini irrilevanti "tutte le eventuali procedure, derivate o incidentali, comunque connesse", che possono sorgere nell'ambito del grado o della fase, con l'ulteriore conseguenza che per "giudice che procede", ai limitati fini della risoluzione del conflitto in esame, non deve intendersi il giudice del procedimento incidentale, ma il giudice del procedimento in cui quello incidentale si innesta. Deve, pertanto, dichiararsi la competenza del tribunale di Piacenza, in composizione ordinaria, a conoscere della richiesta di liquidazione dei compensi presentata dall'avv. Carlo Bordi, difensore di OL NC.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del tribunale ordinario di Piacenza al quale dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2002