Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23233
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Sentenza 22 maggio 2002

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In tema di gratuito patrocinio, poiché l'art. 1 della legge n. 217 del 1990 è stato modificato dalla legge 29 marzo 2001 n. 134 nel senso che l'ammissione ad esso è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse, mentre è rimasto inalterato il testo dell'art. 12, comma 2, della citata legge n. 217, secondo il quale la liquidazione delle relative spese è effettuata al termine di ogni fase o grado del procedimento dall'autorità giudiziaria che ha proceduto, ne discende che la liquidazione stessa deve avere luogo al termine di ogni fase o di ogni grado del giudizio principale, restando irrilevanti tutte le eventuali procedure, derivate o incidentali, comunque connesse, che possono sorgere nell'ambito del grado o della fase. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza, in relazione al quale la Corte ha ritenuto che le spese di patrocinio inerenti a procedura incidentale "de libertate" dovessero essere liquidate dal tribunale ordinario dinanzi al quale si celebrava il processo e non da quello del riesame dinanzi al quale si era svolto il procedimento incidentale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2002, n. 23233
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23233
    Data del deposito : 22 maggio 2002

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