TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1101/2020
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 12/11/2025
E' comparso, per parte appellata, l'avv. Antonio Gorga, il quale si riporta ai propri scritti contestando l'atto di appello, ribadendo in particolare non vi è stato alcun frazionamento del credito in quanto il precedente giudizio era stato instaurato tra soggetti parzialmente diversi anche in ragione di quanto recentemente affermato Cass. S.U. N. 7299/2025.
Il difensore, precisate le conclusioni, discute oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
Il Giudice
NC SS
1 N.R.G. 1101/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. NC SS, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 12.11.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 1101/2020, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Capaccio n. 321/2019
depositata in data 19.07.2019, vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello dall'avv. Emilio
MA e dall'avv. Raffaele Carpinelli, domiciliato presso la casa comunale sita in
Capaccio – Paestum, alla Via Vittorio Emanuele, n.1
APPELLANTE
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'avv. Antonio Gorga e
2 dall'avv. Nicola Greco, presso il cui studio sito in Roccadaspide, al Viale degli Ulivi
n.6 elettivamente domicilia
APPELLATO
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione e decisione del 12.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28.01.2020, il
[...]
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_2
Capaccio n.321/2019, con la quale veniva condannato al risarcimento dei danni in favore di , quantificati in € 3.294,15 oltre il pagamento delle spese di CP_1
CTU e delle spese legali.
1.1. Con i quattro motivi di appello proposti censurava la motivazione della sentenza del giudice di primo grado, deducendo:
- l'inammissibilità della domanda originaria per indebito frazionamento del credito,
sostenendo che per il medesimo fatto il sig. avesse già agito con CP_1
separato giudizio per ottenere solo il risarcimento dei danni materiali, unitamente al padre comproprietario dell'automobile danneggiata;
Persona_1
- l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
- l'infondatezza della domanda per mancata prova del fatto e del nesso causale, a causa dell'erronea valutazione della prova versata agli atti di causa da parte del Giudice di primo grado;
- l'erronea valutazione della quantificazione del danno in seguito a CTU.
1.2 Rassegnava le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'inammissibilità
dell'azione proposta per violazione del divieto di frazionamento della domanda e del
principio del né bis in idem, come sopra dedotto;
- accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione;
- decidendo nel merito, rigettare la domanda di primo
3 grado per mancata prova del fatto e del nesso causale;
- rigettare la domanda per
mancanza prova del danno;
- in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore, con
conseguente riduzione della responsabilità del . In tal Parte_1
caso, limitare il risarcimento al solo periodo di inabilità temporanea risultante dal
primo referto ospedaliero, con esclusione di ogni postumo invalidante.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio.-
in via estremamente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi si rigetto dei motivi
di merito dedotti, riformare il capo relativo alla regolazione delle spese di giudizio,
applicando i valori medi previsti dal DM 55/14 con riguardo allo scaglione fino ad €
1.100,00 e compensando le spese almeno in proporzione all'accertato concorso di
colpa; - ridurre, in ogni caso, le spese liquidate in sentenza per violazione dell'art.
91, co. 4, del cpc. Vittoria di spese.”
2. In data 28.02.2022 si costituiva contestando nel merito CP_1
l'infondatezza dell'appello e concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
2.1 Nello specifico, contestava l'atto di appello sostenendo:
- l'ammissibilità della domanda proposta in primo grado, non essendo configurabile,
nel caso di specie, un abusivo frazionamento del credito, posta la diversità delle parti in causa nonché la non avvenuta guarigione dai postumi di danno, il che comportava il mancato verificarsi del danno in via definitiva;
- l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata in primo grado dal sia perché tardiva (sollevata unicamente nella Controparte_2
comparsa conclusionale) sia in quanto infondata nel merito (essendoci agli atti le costituzioni in mora e le comunicazioni interruttive).
4 2.2 Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, competenze ed onorari con distrazione agli avvocati antistatari.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato, in servizio presso la sezione civile a far data dal 22.01.2024 e all'udienza del 26.06.2025 veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
4. In via preliminare, sull'eccezione di inammissibilità della domanda, si osserva quanto segue. La questione giuridica in esame riguarda il c.d. frazionamento del credito.
4.1 È utile rammentare che la Corte di Cassazione, esprimendosi nel corso del tempo con diverse pronunce, con la sentenza a Sezioni Unite n. 4090/2017, con un'inversione di tendenza rispetto alla sentenza n. 23726 del 2007, ha stabilito che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi;
ove le suddette pretese creditorie, però, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività
istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
4.2 Da ultimo, tale orientamento è stato confermato da una nuova pronuncia (Cass.
civ. sez. III, n. 2278/2023) in materia di responsabilità civile da circolazione stradale.
5 In tale pronuncia si ricorda che è stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, perché “Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale
nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere
di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-
debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale (così la sentenza
22 dicembre 2011, n. 28286, ribadita dalla sentenza 21 ottobre 2015, n. 21318, dalle
ordinanze 4 novembre 2016, n. 22503, e 28 giugno 2018, n. 17019, nonché, sulla
stessa lunghezza d'onda, dalla sentenza 6 maggio 2020, n. 8530).
4.3 Da tale ricostruzione del quadro giurisprudenziale si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può
avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Tale interesse non può
consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi (cfr. Cass. civ. n. 1373/2022).
4.4 Con una recente sentenza, le Sezioni Unite sono ritornate sul tema, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale e soffermandosi, in particolare, alla sanzione per l'ingiustificata domanda frazionata, ribadendo i medesimi principi già esposti. (Cfr.
Cass. sez. unite n. 7299/2025).
5. Applicando l'orientamento giurisprudenziale al caso di specie e analizzando la vicenda processuale nel suo complesso, l'eccezione è fondata e l'appello va accolto.
6 5.1 In prima battuta, come già ricordato, uno dei parametri da tenere in considerazione al fine di valutare l'abusivo frazionamento del credito è verificare se il danno alla salute (quello richiesto nella presente vertenza) si fosse già verificato nella sua completezza al momento dell'introduzione del primo giudizio avente ad oggetto i danni materiali occorsi all'auto, iscritto nel 2009 e conclusosi con sentenza di appello del 2018 (Cfr. allegati nella produzione di primo grado).
5.2. L'odierno appellato deduce che al momento della proposizione della domanda, la guarigione non fosse ancora avvenuta, ma ciò non può dirsi alla stregua di diversi elementi.
In prima battuta, dalla lettura dell'atto di citazione della causa introdotta per i danni materiali (pag. 44 produzione di primo grado ) e dalle costituzioni in CP_1
mora inoltrate al comune sin dal 12 dicembre 2008 (pag. 37 produzione Parte_1
di primo grado ) che il danno si fosse già verificato nella sua interezza, CP_1
in quanto non vi è riscontro di alcun elemento utile a poter provare che il danneggiato si trovasse in una posizione di effettiva incertezza sul consolidamento degli esiti negativi della malattia. Anzi, nelle costituzioni in mora si legge: “Vi comunico,
pertanto, che, per l'accertamento dei danni patiti, sia l'auto che la documentazione
medica sono a vostra disposizione presso codesto studio legale”.
D'altronde, dagli stessi esiti poi accertati in sede di CTU in primo grado emerge chiaramente la modestissima entità del danno, stante la “chiusura” della malattia certificata al 21.01.2009 (referto del reparto di Ortopedia P.S. di Roccadaspide).
Tutti questi elementi fanno sicuramente ritenere che alla data di instaurazione del primo giudizio i danni non patrimoniali si erano sicuramente verificati nella loro interezza e che dunque non era necessaria una valutazione ex post circa le conseguenze dannose del sinistro.
7 5.3. In secondo luogo, il giudice di prime cure sostiene che non sia ravvisabile una fattispecie abusiva di frazionamento del credito in quanto i danni materiali occorsi all'auto venivano richiesti congiuntamente da (odierno appellato) ed CP_1
il padre entrambi comproprietari dell'auto e che non si riavvisava, Persona_1
dunque, nel caso di specie, il requisito della identità di parti tra i diversi giudizi.
Tale conclusione è censurabile alla luce della circostanza di fatto che comunque in capo ad si ravvisa l'unitarietà della pretesa creditoria (comprensiva CP_1
sia di danno patrimoniale che non patrimoniale), che poteva essere già richiesta fin dal primo giudizio, cumulando le domande (art. 103 c.p.c.).
6. Riconosciuto l'abusivo frazionamento del credito, vanno verificate le conseguenze processuali di tale accertamento.
Soccorre, sul punto, il recente arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 7299/2025), di cui si trascrivono gli enunciati principi di diritto:
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare
capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione
iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul
medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un
inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere
azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al
creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in
mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata
improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa
arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione
di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla
8 domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del
creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo
favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e
92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale
un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.
Nella specie, è circostanza pacifica che non sia più proponibile l'introduzione di un giudizio unitario, atteso che il separato giudizio sui danni risulta già chiuso in primo grado e quindi in appello, con sentenza n.1804/2018.
7. Tanto premesso, non potendosi dichiarare l'inammissibilità della domanda, pur riconoscendosi l'abusivo frazionamento del credito, vanno esaminati gli altri motivi di appello.
8. In primo luogo, in riferimento all'eccezione di prescrizione del credito azionato, è
noto che la stessa debba essere sollevata nel primo atto difensivo. Dall'analisi degli atti del giudizio di primo grado si evince chiaramente che l'eccezione di prescrizione non venne sollevata dal convenuto nella memoria di costituzione e risposta Pt_1
(cfr. produzione di primo grado) e dunque non può che rilevarsi la tardività della stessa.
9. Venendo al merito della vicenda, sulla mancata prova del fatto e del nesso di causalità si osserva quanto segue.
9.1 In primo luogo, codesto giudicante ritiene di dover confermare la motivazione del giudice di prime cure in ordine alla dinamica del sinistro.
Sul punto, si valorizzano – quale prova atipica – le risultanze dell'accertamento già
compiuto tra le stesse parti nel separato giudizio di danno, che ha accertato la responsabilità del nella causazione del sinistro, con Controparte_2
efficacia di giudicato.
9 Si aggiunga che anche i testimoni escussi nel presente procedimento hanno confermato quanto dedotto nella memoria istruttoria e nell'atto di citazione (cfr.
verbale di udienza del 13/03/2019 del giudizio di primo grado).
Tali elementi, difatti, sono valutati nel complesso unitamente alle altre risultanze probatorie e, nello specifico, il verbale redatto dagli agenti di Polizia Municipale di
, intervenuti sul luogo del sinistro nonché alle fotografie allegate allo stesso Pt_1
(cfr. pag. 5 produzione di primo grado di parte convenuta).
Ne consegue che gli elementi introdotti nel processo consentono di poter ritenere accertata la responsabilità in capo al Pt_1
10. In ordine al quantum debeatur, il motivo di appello relativo all'errata quantificazione del danno biologico è fondato. Il Tribunale ritiene di non condividere le conclusioni alle quali è giunto il giudice di prime cure in ordine alle risultanze della
Consulenza Tecnica d'Ufficio.
10.1 In primo luogo, è fondamentale sottolineare, che la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal medico legale incaricato dall'autorità giudiziaria è stata espletata in data
12/04/2019, a distanza di ben 11 anni dalla data del sinistro, avvenuto in data
10/12/2008 e dunque dopo un considerevole lasso di tempo.
Il CTU conclude per la diagnosi di “trauma discorsivo rachide cervicale” e quantifica il danno biologico nella percentuale dell'1%.
10.2 La giurisprudenza, sul tema della prova del danno biologico da c.d. “colpo di frusta” individua un regime probatorio più rigoroso, stante l'entità lieve dello stesso,
e che, pertanto si renda necessario un maggiore approfondimento: “Tra le lesioni di
lieve entità da accertarsi necessariamente attraverso l'esame clinico strumentale deve
annoverarsi la lesione del rachide cervicale nota volgarmente come colpo di frusta.”
(Cass. civ., n. 1272/2018).
10 Viene precisato che, in presenza di una patologia da sinistro stradale quale la lesione del rachide cervicale, il consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a dichiararla accertata sulla base del dato semplice e, in sostanza, non verificabile, del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca.
Sussistono, infatti, particolari affezioni per le quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede: “L'accertamento della sussistenza
della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali
rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l'esame clinico strumentale obiettivo non è di per
sé l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori,
ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla
base della sola visita dal medico legale.” (Cass. civ. n. 32483 del 2019; cfr. anche
Cass. civ., 2206/2018; Cass. civ., n. 18773/2016). Tale orientamento era vigente anche alla data di proposizione del giudizio.
In mancanza di accertamento strumentale nella descritta ipotesi deve escludersi la possibilità di pervenire alla determinazione di postumi permanenti sulla sola base della sintomatologia riferita dal paziente e dunque, di fatto, sulla base di elementi non oggettivamente riscontrabili.
10.3 La stessa giurisprudenza sopra citata ribadisce, comunque, che si può ritenere provato il danno biologico anche in assenza dei suddetti accertamenti, quando sussistano autoevidenze della lesione e del danno.
Merita precisare che nel caso di specie, oltre a non essere stati compiuti i suddetti accertamenti, non sussistono neanche quelle ragioni tali da far ritenere accertato il
11 danno biologico in questione alla stregua di diversi elementi come, ade esempio una cicatrice, assente, nel caso di specie. (Cfr. pag. 7 CTU)
Per le suddette motivazioni, la sentenza di primo grado va riformata e la domanda di risarcimento del danno biologico non può essere accolta.
10.4 Quanto invece, alla liquidazione dell'indennità temporanea, si condividono gli esiti motivazionali del giudice di prime cure.
Dalla documentazione medica agli atti (cfr. pag. 32 produzione di primo grado di parte attrice, odierna appellata) è attestato che in data 21/01/2009, dunque a distanza di poco più di un mese dal sinistro, la malattia si consolidava e il paziente veniva dichiarato guarito.
Tale risultanza conforta quanto affermato dal medico legale, il quale riconosce una durata complessiva della malattia in giorni 33 totali (3 ITT 75%, 15 al 50% e 15 al
25%. Tale indennità temporanea va dunque certamente riconosciuta, perché in linea con l'accertamento medico compiuto durante il periodo successivo al sinistro.
11. In conclusione, in parziale riforma della sentenza appellata, la domanda viene accolta limitatamente alla voce di danno relativo all'indennità temporanea.
11.1. Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
Sviluppando i calcoli avremo:
12 invalidità temporanea parziale al 75% € 258,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 431,25
Totale danno biologico temporaneo € 1.552,50
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data del sinistro (10.12.2008) ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
12. Non resta che disciplinare le spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della CTU di primo grado,
sulla scorta della giurisprudenza di legittimità pronunciata a sezioni unite, vanno compensate tra le parti in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto altresì
conto dell'accoglimento minimale della domanda sia dell'accertato abusivo frazionamento del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice di Appello, in persona del Giudice dott.
NC SS, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nell'ambito del giudizio 1101/2020 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda di , condanna il CP_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore della somma euro € 1.552,50 oltre interessi legali e rivalutazione come indicati in motivazione;
13 2. compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle della CTU di primo grado che restano a carico delle parti al 50%ciascuno.
Così deciso in Salerno, all'esito della discussione orale, 12 novembre 2025.
Il Giudice
NC SS
14