CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20652 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di NA LL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 27 settembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udite le richieste dei difensori, avv. Nicola Carratelli e avv. Gian Domenico Caiazza, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20652 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LL NA in relazione al reato di cui al capo 171 dell'imputazione provvisoria (artt. 81, comma secondo e 416-ter, commi primo e secondo, cod. pen.). Secondo l'imputazione provvisoria, NA, Sindaco uscente del Comune di Rende e candidato a Sindaco in occasione della competizione elettorale del 26-27 maggio 2019, avrebbe accettato da LF D'AM e MA D'AM, vertici dell'omonimo sodalizio criminale di matrice 'ndranghetista operante nel Comune di Rende, a sua volta inserito nella confederazione di gruppi con a capo Francesco Patitucci, i quali avrebbero agito in concorso con LA LA e NI IL ("gravitanti" nel gruppo e intermediari nel veicolare messaggi e richieste di incontri al NA) , la promessa di procacciamento di voti con le modalità di cui all'art. 416- bis cod. pen. in cambio della concessione ai predetti D'AM dell'affidamento del Palazzetto dello Sport di Rende, utilità in cui andavano ricomprese, alternativamente o cumulativamente, l'affidamento dei lavori di completamento ad imprese edili riconducibili di fatto ai D'AM e la concessione a loro prestanome di licenze per attività commerciali all'interno del palazzetto o nell'adiacente area mercatale (in Rende, in data prossima al 26 maggio 2019). 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di elementi indiziari da cui desumere la partecipazione del NA all'illecito accordo politico-elettorale sulla base di una valutazione atomistica e parcellizzata del compendio investigativo omettendo in particolare di valutare i seguenti elementi valorizzati nell'ordinanza cautelare: -conversazione del 17/7/2019 in cui MA D'AM ricorda a NO MU di incontrare il NA «il quale aveva preso l'impegno» -conversazione del 22/5/2019 in cui MA D'Annbrosio, parlando con NI IL, riferisce che il NA gli aveva promesso l'utilità del Palazzetto dello Sport attraverso NO MU (candidato nella competizione elettorale) e il cugino LA LA;
2 -conversazione del 18/10/2019 in cui i fratelli D'AM fanno riferimento alla promessa ed alla "campagna" fatta ed alla necessità di seguire la "busta" nel corso della gara. Sostiene il ricorrente che nella valutazione della conversazione del 19/4/2019, in cui, ad avviso del Tribunale, il D'AM avrebbe manifestato il suo interesse a sostenere solo il MU, l'ordinanza impugnata è affetta da illogicità e contraddittorietà laddove trascura di analizzare il testo completo della conversazione in cui, tra l'altro, il D'Ambros'io dice "io sto portando a NA e a MU" e di considerare le possibilità di espressione del c.d. voto disgiunto. Si segnala, inoltre, quale ulteriore profilo di contraddittorietà del provvedimento, l'avvenuta conferma della misura cautelare nei confronti degli altri concorrenti nel reato per cui si procede (i D'AM, NO MU, LA LA, NI IL e RO RI). Si lamenta, infine, l'omessa valutazione della nota del 26/9/2022 (allegata al ricorso) relativa agli accertamenti sull'affidamento dei lavori di completamento del palazzetto dello Sport di Rende da cui è emersa l'assegnazione della gestone alla ASD Scintille Montesanto Club Basket Cosenza nel cui organigramma figura LA LA (concorrente e intermediario dello scambio elettorale politico-mafioso). 3. Con memoria pervenuta il 23 febbraio 2023 i difensori di fiducia di LL NA, avv. Gian Domenico Caiazza e Nicola Carratelli, hanno in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un triplice profilo: a) in quanto formulato con riferimento al solo profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza alcuna allegazione in merito alle esigenze cautelari;
b) in relazione al perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, non presentando l'ordinanza impugnata lacune motivazionali di tale spessore da renderla meramente apparente ovvero profili di illogicità evidente o di contraddittorietà ; c) in quanto sollecita una diversa lettura delle conversazioni intercettate. Nel merito deducono l'infondatezza del ricorso, avendo l'ordinanza compiutamente illustrato le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad escludere la sussistenza del quadro gravemente indiziario del reato in contestazione. Aggiungono, inoltre, che l'incontestato interesse dei fratelli D'AM per il Palazzetto dello Sport era volto a perseguire un'utilità propria e non del sodalizio criminale;
le conversazioni indicate dal Pubblico Ministero, tutte successive alla competizione elettorale, pur riferendo di un "interessamento" del Sindaco NA per le richieste relative al Palazzetto dello Sport non sono mai collegate ad una promessa di scambio assunta prima della competizione elettorale;
il riferimento alla "promessa" 3 assunta, contenuto nella conversazione del 17/7/2019, riguarda solo l'impegno assunto da MU «che NA ce lo faceva pigliare»; non è emersa da alcuna conversazione l'esistenza del contestato patto illecito e ciò nonostante D'AM, MU e MO fossero sottoposti ad intercettazione mediante captatore informatico sin da epoca precedente la campagna elettorale del 2019; il D'AM LF è stato detenuto fino a luglio 2019 e, pertanto, non poteva concludere direttamente accordi. In definitiva, ad avviso della difesa, le indagini svolte hanno evidenziato, come ritenuto dal Tribunale, il solo interesse personale dei D'AM a riottenere la gestione del bar nell'area mercatale ed è in ragione di tale interesse che si giustificano le richieste cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate, richieste che il NA si è limitato ad ascoltare. Da ultimo, con riferimento alla nota di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, si rileva che il procedimento amministrativo è stato avviato a distanza di tempo dalla competizione elettorale e, comunque, l'irrilevanza della presenza di LA nell'organigramma della società affidataria della gestione del palazzetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere esaminata e respinta l'eccezione di insussistenza dell'interesse a ricorrere del Pubblico ministero. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse di cui deve essere apprezzata l'attualità (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta (cfr. Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375). Il ricorso del Pubblico ministero deve, pertanto, fornire elementi idonei a suffragare la sussistenza dei presupposti per l'adozione o il ripristino della misura e ciò anche nell'ipotesi in cui il provvedimento impugnato si sia limitato ad escludere la gravità del quadro indiziario sia, a maggior ragione, allorché sia stata contemporaneamente esclusa anche la sussistenza delle esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti. In applicazione di tale regula iuris è stato, pertanto, ritenuto inammissibile, per difetto 4 di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). 1.2 Va, tuttavia, considerato che secondo un precedente di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, tale onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere diversamente modulato con riferimento al contenuto del provvedimento impugnato ed al tipo di reato oggetto dell'imputazione provvisoria. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che nel caso in cui l'ordinanza cautelare genetica sia stata annullata in sede di riesame per insussistenza della gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, «la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario» (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). Va, pertanto, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. Prima di entrare nel merito del ricorso, giova premettere che il reato di scambio elettorale politico-mafioso, riconducibile al paradigma del reato contratto, si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo concernente le reciproche 5 promesse aventi ad oggetto, da un lato, il procacciamento del consenso elettorale e, dall'altro, il denaro o altre utilità (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740). Ai fini della configurabilità del reato in esame tale programma negoziale illecito non può, inoltre, prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. Solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). 3. Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento. Colgono, infatti, nel segno le censure del ricorrente in merito all'erroneo canone di valutazione del compendio investigativo adottato dal Tribunale nella valutazione della gravità del quadro indiziario. Al riguardo è opportuno precisare che, in tema di applicazione delle misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza con riguardo alla consistenza generica e specifica dell'ipotesi accusatoria, pur integrando l'unico requisito richiesto dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. che non richiama gli altri connotati di precisione e concordanza degli indizi indicati nell'art. 192, comma 2, dello stesso codice in tema di prova, postula tuttavia una considerazione non sminuzzata, ma coordinata dei medesimi indizi, da ritenersi funzionale e non ultronea rispetto al giudizio sulla loro gravità, poiché consente di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova e ad apprezzare, quindi, la loro effettiva portata dimostrativa e congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789; Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, Bellocco, Rv. 246935; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1, n. 5894 del 07/12/1994, dep. 1995, Brigida, Rv. 200653) 6 Va, dunque, ribadito che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. 3.1 L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. Da, un lato, infatti, pur considerando che nella conversazione del 19/4/2019 (prog. 226, RIT 490/19) MA D'AM manifestava il proprio interesse sia per NA che per MU, ha ritenuto tale conversazione «priva di contesto» e suscettibile di alternativa spiegazione quale, ad esempio, quella di manifestare la propria preferenza di voto «attesa la maggiore utilità di un voto congiunto rispetto ad uno disgiunto». Così facendo, il Tribunale si è limitato all'esame del singolo elemento indiziario omettendo, tuttavia, di considerare e valutare globalmente gli ulteriori elementi emergenti dal compendio intercettivo. In particolare, come rilevato dal ricorrente, il Tribunale ha omesso di valutare le altre conversazioni intercettate in cui si fa riferimento ad un impegno assunto da NA (conversazione del 17/7/2019) ed alla sua correlazione con la campagna elettorale fatta dai D'AM (conversazione del 18/10/2019). 4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso 1'8 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Giuseppe Riccardi che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udite le richieste dei difensori, avv. Nicola Carratelli e avv. Gian Domenico Caiazza, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 20652 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 08/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha annullato l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di LL NA in relazione al reato di cui al capo 171 dell'imputazione provvisoria (artt. 81, comma secondo e 416-ter, commi primo e secondo, cod. pen.). Secondo l'imputazione provvisoria, NA, Sindaco uscente del Comune di Rende e candidato a Sindaco in occasione della competizione elettorale del 26-27 maggio 2019, avrebbe accettato da LF D'AM e MA D'AM, vertici dell'omonimo sodalizio criminale di matrice 'ndranghetista operante nel Comune di Rende, a sua volta inserito nella confederazione di gruppi con a capo Francesco Patitucci, i quali avrebbero agito in concorso con LA LA e NI IL ("gravitanti" nel gruppo e intermediari nel veicolare messaggi e richieste di incontri al NA) , la promessa di procacciamento di voti con le modalità di cui all'art. 416- bis cod. pen. in cambio della concessione ai predetti D'AM dell'affidamento del Palazzetto dello Sport di Rende, utilità in cui andavano ricomprese, alternativamente o cumulativamente, l'affidamento dei lavori di completamento ad imprese edili riconducibili di fatto ai D'AM e la concessione a loro prestanome di licenze per attività commerciali all'interno del palazzetto o nell'adiacente area mercatale (in Rende, in data prossima al 26 maggio 2019). 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo i vizi di violazione di legge e di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di elementi indiziari da cui desumere la partecipazione del NA all'illecito accordo politico-elettorale sulla base di una valutazione atomistica e parcellizzata del compendio investigativo omettendo in particolare di valutare i seguenti elementi valorizzati nell'ordinanza cautelare: -conversazione del 17/7/2019 in cui MA D'AM ricorda a NO MU di incontrare il NA «il quale aveva preso l'impegno» -conversazione del 22/5/2019 in cui MA D'Annbrosio, parlando con NI IL, riferisce che il NA gli aveva promesso l'utilità del Palazzetto dello Sport attraverso NO MU (candidato nella competizione elettorale) e il cugino LA LA;
2 -conversazione del 18/10/2019 in cui i fratelli D'AM fanno riferimento alla promessa ed alla "campagna" fatta ed alla necessità di seguire la "busta" nel corso della gara. Sostiene il ricorrente che nella valutazione della conversazione del 19/4/2019, in cui, ad avviso del Tribunale, il D'AM avrebbe manifestato il suo interesse a sostenere solo il MU, l'ordinanza impugnata è affetta da illogicità e contraddittorietà laddove trascura di analizzare il testo completo della conversazione in cui, tra l'altro, il D'Ambros'io dice "io sto portando a NA e a MU" e di considerare le possibilità di espressione del c.d. voto disgiunto. Si segnala, inoltre, quale ulteriore profilo di contraddittorietà del provvedimento, l'avvenuta conferma della misura cautelare nei confronti degli altri concorrenti nel reato per cui si procede (i D'AM, NO MU, LA LA, NI IL e RO RI). Si lamenta, infine, l'omessa valutazione della nota del 26/9/2022 (allegata al ricorso) relativa agli accertamenti sull'affidamento dei lavori di completamento del palazzetto dello Sport di Rende da cui è emersa l'assegnazione della gestone alla ASD Scintille Montesanto Club Basket Cosenza nel cui organigramma figura LA LA (concorrente e intermediario dello scambio elettorale politico-mafioso). 3. Con memoria pervenuta il 23 febbraio 2023 i difensori di fiducia di LL NA, avv. Gian Domenico Caiazza e Nicola Carratelli, hanno in primo luogo eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto un triplice profilo: a) in quanto formulato con riferimento al solo profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza alcuna allegazione in merito alle esigenze cautelari;
b) in relazione al perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, non presentando l'ordinanza impugnata lacune motivazionali di tale spessore da renderla meramente apparente ovvero profili di illogicità evidente o di contraddittorietà ; c) in quanto sollecita una diversa lettura delle conversazioni intercettate. Nel merito deducono l'infondatezza del ricorso, avendo l'ordinanza compiutamente illustrato le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad escludere la sussistenza del quadro gravemente indiziario del reato in contestazione. Aggiungono, inoltre, che l'incontestato interesse dei fratelli D'AM per il Palazzetto dello Sport era volto a perseguire un'utilità propria e non del sodalizio criminale;
le conversazioni indicate dal Pubblico Ministero, tutte successive alla competizione elettorale, pur riferendo di un "interessamento" del Sindaco NA per le richieste relative al Palazzetto dello Sport non sono mai collegate ad una promessa di scambio assunta prima della competizione elettorale;
il riferimento alla "promessa" 3 assunta, contenuto nella conversazione del 17/7/2019, riguarda solo l'impegno assunto da MU «che NA ce lo faceva pigliare»; non è emersa da alcuna conversazione l'esistenza del contestato patto illecito e ciò nonostante D'AM, MU e MO fossero sottoposti ad intercettazione mediante captatore informatico sin da epoca precedente la campagna elettorale del 2019; il D'AM LF è stato detenuto fino a luglio 2019 e, pertanto, non poteva concludere direttamente accordi. In definitiva, ad avviso della difesa, le indagini svolte hanno evidenziato, come ritenuto dal Tribunale, il solo interesse personale dei D'AM a riottenere la gestione del bar nell'area mercatale ed è in ragione di tale interesse che si giustificano le richieste cui si fa riferimento nelle conversazioni intercettate, richieste che il NA si è limitato ad ascoltare. Da ultimo, con riferimento alla nota di cui il ricorrente lamenta l'omessa valutazione, si rileva che il procedimento amministrativo è stato avviato a distanza di tempo dalla competizione elettorale e, comunque, l'irrilevanza della presenza di LA nell'organigramma della società affidataria della gestione del palazzetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, deve essere esaminata e respinta l'eccezione di insussistenza dell'interesse a ricorrere del Pubblico ministero. 1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse di cui deve essere apprezzata l'attualità (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269), interesse che, in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta (cfr. Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, dep. 2019, De Gasperis, Rv. 276375). Il ricorso del Pubblico ministero deve, pertanto, fornire elementi idonei a suffragare la sussistenza dei presupposti per l'adozione o il ripristino della misura e ciò anche nell'ipotesi in cui il provvedimento impugnato si sia limitato ad escludere la gravità del quadro indiziario sia, a maggior ragione, allorché sia stata contemporaneamente esclusa anche la sussistenza delle esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti. In applicazione di tale regula iuris è stato, pertanto, ritenuto inammissibile, per difetto 4 di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso si limiti a contestare unicamente il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del ricorso in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero» (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018, De Gasperis, Rv. 276375, e più di recente Sez. 3, n. 13284 del 25/2/2021, Acanfora, Rv 281010). 1.2 Va, tuttavia, considerato che secondo un precedente di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, tale onere rappresentativo del Pubblico ministero può essere diversamente modulato con riferimento al contenuto del provvedimento impugnato ed al tipo di reato oggetto dell'imputazione provvisoria. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che nel caso in cui l'ordinanza cautelare genetica sia stata annullata in sede di riesame per insussistenza della gravità indiziaria, qualora venga in rilievo uno dei reati per cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., rispetto alla quale devono essere concretamente valutati eventuali elementi contrari, forniti dalla parte interessata, «la contestazione del giudizio in ordine all'esclusione della gravità indiziaria di per sé comporta la sottostante reviviscenza della presunzione, ove la stessa non sia stata già concretamente superata sulla base di pregresse argomentazioni di merito: su tali basi deve ritenersi che nei casi indicati il ricorso del Pubblico ministero, incentrato sulla gravità indiziaria, sia di per sé automaticamente evocativo dell'interesse all'impugnazione, essendo volto ad ottenere nel prosieguo un nuovo giudizio di merito, che muova dalla validità della presunzione, salvo che siano offerti e reputati rilevanti elementi di segno contrario» (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). Va, pertanto, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2. Prima di entrare nel merito del ricorso, giova premettere che il reato di scambio elettorale politico-mafioso, riconducibile al paradigma del reato contratto, si consuma nel momento in cui viene raggiunto l'accordo concernente le reciproche 5 promesse aventi ad oggetto, da un lato, il procacciamento del consenso elettorale e, dall'altro, il denaro o altre utilità (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Battaglia, Rv. 253740). Ai fini della configurabilità del reato in esame tale programma negoziale illecito non può, inoltre, prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. Solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). 3. Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento. Colgono, infatti, nel segno le censure del ricorrente in merito all'erroneo canone di valutazione del compendio investigativo adottato dal Tribunale nella valutazione della gravità del quadro indiziario. Al riguardo è opportuno precisare che, in tema di applicazione delle misure cautelari personali, la gravità degli indizi di colpevolezza con riguardo alla consistenza generica e specifica dell'ipotesi accusatoria, pur integrando l'unico requisito richiesto dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. che non richiama gli altri connotati di precisione e concordanza degli indizi indicati nell'art. 192, comma 2, dello stesso codice in tema di prova, postula tuttavia una considerazione non sminuzzata, ma coordinata dei medesimi indizi, da ritenersi funzionale e non ultronea rispetto al giudizio sulla loro gravità, poiché consente di verificare se la valutazione sinottica di essi sia o meno idonea a sciogliere le eventuali incertezze o ambiguità discendenti dall'esame parcellizzato dei singoli elementi di prova e ad apprezzare, quindi, la loro effettiva portata dimostrativa e congruenza rispetto al tema d'indagine prospettato nel capo di imputazione provvisoria (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Castagnella, Rv. 279789; Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871; Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010, Bellocco, Rv. 246935; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. 1, n. 5894 del 07/12/1994, dep. 1995, Brigida, Rv. 200653) 6 Va, dunque, ribadito che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. 3.1 L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo di tali principi. Da, un lato, infatti, pur considerando che nella conversazione del 19/4/2019 (prog. 226, RIT 490/19) MA D'AM manifestava il proprio interesse sia per NA che per MU, ha ritenuto tale conversazione «priva di contesto» e suscettibile di alternativa spiegazione quale, ad esempio, quella di manifestare la propria preferenza di voto «attesa la maggiore utilità di un voto congiunto rispetto ad uno disgiunto». Così facendo, il Tribunale si è limitato all'esame del singolo elemento indiziario omettendo, tuttavia, di considerare e valutare globalmente gli ulteriori elementi emergenti dal compendio intercettivo. In particolare, come rilevato dal ricorrente, il Tribunale ha omesso di valutare le altre conversazioni intercettate in cui si fa riferimento ad un impegno assunto da NA (conversazione del 17/7/2019) ed alla sua correlazione con la campagna elettorale fatta dai D'AM (conversazione del 18/10/2019). 4. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso 1'8 marzo 2023