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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10177/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per un totale di contributi giornalieri di 52, 52, 102, 102, 102, 102 e 10; nonché la condanna dell' resistente alla pedissequa CP_2 iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
1 Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora Lopez y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
Le dichiarazioni dei testi escussi – i quali hanno tutti dichiarato di avere proposto analogo ricorso
– sono infatti generiche e parzialmente non coincidenti tra loro o con quanto dedotto in ricorso, con riferimento ai mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e agli orari di lavoro.
Deve poi ritenersi inattendibile l'assunto secondo cui vi sarebbero state più squadre presenti, assunto smentito dall'esito dei sopralluoghi effettuati sui terreni dagli ispettori, nel corso dei quali è sempre stato trovato un numero assolutamente esiguo di lavoratori.
A sostegno dell'attendibilità dei testi, nelle note scritte parte ricorrente ha dedotto che “la sig.ra
è stata reperita sui terreni nel corso delle verifiche ispettive, come dalla stessa Controparte_3 dichiarato e comunque risultante dal verbale di accertamento e notificazione n. 2022008586/DDL del 5/05/2023 (pagg. 47/53)”; tale circostanza riguarda però soltanto il periodo da luglio 2021 a dicembre 2022, mentre per gli anni oggetto di causa la ricorrente ha proposto analogo ricorso.
In ogni caso, ciò riguarda solo la posizione lavorativa di e non implica di per sè Controparte_3
l'attendibilità delle sue dichiarazioni, nella parte in cui ha riferito che la ricorrente ha lavorato;
dal verbale del 05.05.2023, risulta che la ricorrente rientra nell'elenco dei lavoratori il cui rapporto non è stato ritenuto genuino (pag. 52) e che il suo nominativo rientrava tra quelli indicati presenti sul LUL sia il 24 maggio che il 25 luglio 2022, ma non fu rinvenuta sui terreni dagli ispettori nel corso dei sopralluoghi effettuati in pari data;
al riguardo, si deve aggiungere che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81) e il 25 luglio erano stati trovati solo n. 10 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 97). Quindi, anche le risultanze del verbale del 05.05.2023 appaiono contrarie alla tesi di parte ricorrente.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10177/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MANGIONE ANDREA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 09/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; la ricorrente ha depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
La ricorrente ha chiesto: il riconoscimento delle prestazioni in agricoltura espletate alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per un totale di contributi giornalieri di 52, 52, 102, 102, 102, 102 e 10; nonché la condanna dell' resistente alla pedissequa CP_2 iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici degli operai agricoli e al pagamento delle indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2021.
L' ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e diritto”. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in quanto la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, ovvero l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez y Royo negli anni e per il numero di giornate indicati in ricorso;
la tesi del ricorrente si fonda infatti esclusivamente sulle dichiarazioni – peraltro generiche – di presunti colleghi di lavoro, i quali sono stati a loro volta cancellati dagli elenchi per gli anni in questione ed hanno proposto analogo ricorso.
Tale circostanza – pur non comportando di per sé la loro incapacità a testimoniare ex art. 246
c.p.c. – è comunque un elemento di cui si deve tenere conto ai fini dell'attendibilità dei testi.
1 Nel caso di specie, il giudizio di attendibilità sulle loro dichiarazioni non può essere positivo.
L' ha infatti prodotto il verbale di accertamento ispettivo definito in data 29.9.2022, che fa CP_1 prova fino a querela di falso dei fatti direttamente accertati dagli ispettori.
Sulla base di tali accertamenti, gli ispettori sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
A. I terreni dichiarati non sono risultati nella reale disponibilità dell'azienda Parte_2
Solo una piccola parte di quelli dichiarati in denuncia aziendale sono risultati nella
[...] disponibilità dell'azienda agricola e di questi solo una piccola parte è stata coltivata mentre tutti i restanti terreni sono risultati incolti. Inoltre, tutte le tipologie di colture avvicendate che sono state dichiarate sono state riportate al solo scopo di far lievitare il fabbisogno aziendale delle giornate da lavorare, mentre di fatto non sono mai state praticate.
B. Assoluta mancanza di documentazione fiscale certa atta a comprovare una qualsiasi attività agricola. E' risultato compilato solo un registro dei corrispettivi che proprio per sua natura non è un documento che possa identificare la tipologia delle registrazioni effettuare: mancanza della tipologia di prodotto venduto;
mancanza della quantità di prodotto;
mancanza dei dati dell'acquirente; mancanza di data certa. Da evidenziare che la signora non è risultata avere licenza per la vendita itinerante dei prodotti Parte_2 agricoli né su aree private o pubbliche rilasciata dal Comune di Monteroni. Non sono state emesse fatture comprovanti la vendita di prodotti agricoli eccetto 2 fatture per l'anno 2015
e una per il 2016 di importi esigui, sotto i mille euro. Non sono state riscontrate fatture acquisti tali da avvallare l'attività agricola imprenditoriale della signora Lopez y Royo;
C. Numero esorbitante di giornate agricole denunciate annualmente (oltre 20.000 giornate) rispetto al fabbisogno rilevato sulla base dei terreni e coltivazioni effettuate;
D. Mancanza di qualsiasi documento atto a tracciare le retribuzioni erogate ai lavoratori così come previsto dall'Art. 1 c. 910-914 della Legge 205/2017 in vigore dal 01/07/2018;
E. L'azienda ha maturato dal 2015 a giugno 2021 un debito contributivo Parte_2 di € 3.029.194,17 che non ha mai pagato;
F. L'azienda LOPEZ Y avrebbe avuto in questi anni una perdita netta di €. Parte_2
8.509.107,55, dato assolutamente inverosimile considerato che la diponibilità economica della signora si aggira intorno a €. 13.300,00 all'anno. Parte_2
In sintesi, gli ispettori hanno quindi rilevato: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle retribuzioni), la frammentarietà e scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello denunciato.
2 Tali conclusioni non appaiono smentite da sufficienti prove di segno contrario.
Le dichiarazioni dei testi escussi – i quali hanno tutti dichiarato di avere proposto analogo ricorso
– sono infatti generiche e parzialmente non coincidenti tra loro o con quanto dedotto in ricorso, con riferimento ai mesi in cui la ricorrente avrebbe lavorato e agli orari di lavoro.
Deve poi ritenersi inattendibile l'assunto secondo cui vi sarebbero state più squadre presenti, assunto smentito dall'esito dei sopralluoghi effettuati sui terreni dagli ispettori, nel corso dei quali è sempre stato trovato un numero assolutamente esiguo di lavoratori.
A sostegno dell'attendibilità dei testi, nelle note scritte parte ricorrente ha dedotto che “la sig.ra
è stata reperita sui terreni nel corso delle verifiche ispettive, come dalla stessa Controparte_3 dichiarato e comunque risultante dal verbale di accertamento e notificazione n. 2022008586/DDL del 5/05/2023 (pagg. 47/53)”; tale circostanza riguarda però soltanto il periodo da luglio 2021 a dicembre 2022, mentre per gli anni oggetto di causa la ricorrente ha proposto analogo ricorso.
In ogni caso, ciò riguarda solo la posizione lavorativa di e non implica di per sè Controparte_3
l'attendibilità delle sue dichiarazioni, nella parte in cui ha riferito che la ricorrente ha lavorato;
dal verbale del 05.05.2023, risulta che la ricorrente rientra nell'elenco dei lavoratori il cui rapporto non è stato ritenuto genuino (pag. 52) e che il suo nominativo rientrava tra quelli indicati presenti sul LUL sia il 24 maggio che il 25 luglio 2022, ma non fu rinvenuta sui terreni dagli ispettori nel corso dei sopralluoghi effettuati in pari data;
al riguardo, si deve aggiungere che il 24 maggio erano stati trovati solo n. 7 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 81) e il 25 luglio erano stati trovati solo n. 10 lavoratori (mentre sul LUL ne risultavano registrati n. 97). Quindi, anche le risultanze del verbale del 05.05.2023 appaiono contrarie alla tesi di parte ricorrente.
Per quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere rigettato.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 19/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 10/12/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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