Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
Il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto, cod.proc.pen. non può essere aumentato fino a sei mesi ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), numero 3 bis), cod.proc.pen., poiché, per un verso, l'avverbio "comunque" utilizzato nella prima disposizione sottolinea il carattere di limite insuperabile del "doppio" termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) numero 3 bis" subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, esclude l'adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della "regola" stessa.
Commentario • 1
- 1. Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni UniteMarco Malerba · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza qui riportata, depositata il 17 marzo 2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni unite circa la soluzione del seguente quesito: «se, in tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero dei termini di altra fase cautelare - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. - comporti o meno l'aumento dei termini massimi di custodia, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.». 2. La questione di fatto oggetto dell'ordinanza inerisce ad una misura cautelare custodiale emessa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, nei confronti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2007, n. 34545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34545 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/04/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 1502
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 001915/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
nei confronti di:
1) CO SE N. IL 06/04/1962;
avverso ORDINANZA del 27/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PALOMBARINI Giovanni, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del 27 novembre 2006 del Tribunale del riesame di Palermo che - in accoglimento dell'appello di CO PE - ha annullato l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Palermo dell'8 novembre 2006 che aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase proposta dal predetto imputato e per l'effetto ha dichiarato l'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere adottata dal GIP del Tribunale di Palermo il 4 dicembre 2002. 2. Deduce il Pubblico Ministero ricorrente che il Tribunale del riesame di Palermo ha errato nel ritenere che in base all'art. 304 c.p.p., comma 6 il limite invalicabile del "termine finale di fase"
va stabilito nella misura di due anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado, senza che possano assumere rilevanza i giorni impiegati per il deposito della sentenza di primo grado o quelli in cui si sono celebrate le udienze del processo d'appello ovvero i giorni in cui ha operato lo specifico provvedimento di sospensione del 30 giugno 2005.
La decisione impugnata, in altri termini, si fonderebbe su di una interpretazione dell'art. 304 c.p.p., comma 6 palesemente errata, in quanto mira a escludere che al termine massimo di fase della durata della custodia cautelare possa aggiungersi il termine per il deposito della sentenza di primo grado, senza considerare che l'art. 304 c.p.p., comma 7 stabilisce testualmente che "nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett. b)".
L'opposta interpretazione della norma di cui trattasi alla base della decisione della Corte di Appello di Palermo annullata dal tribunale del riesame, secondo il PM ricorrente è da ritenersi, al contrario, pienamente conforme alla rado dell'intervento legislativo di cui al D.L. 24.11.2000 n. 341 con riferimento all'art. 304 c.p.p., comma 6, (che ha inteso evitare, per quanto possibile, la scarcerazione degli imputati di gravi reati per il superamento dei termini di custodia cautelare).
DIRITTO
Come già condivisibilmente affermato da questa Corte con riferimento ad una fattispecie non dissimile (vedi Cass. Sez. 6, sentenza n. 15879 del 24 febbraio - 2 aprile 2004 ric. P.M. in proc. Setola e altro), il tema da affrontare per decidere il presente ricorso è quello della interpretazione da dare all'art. 304 c.p.p., comma 6, che, nella sua attuale formulazione, stabilisce: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis...".
Si tratta, in particolare, di stabilire se con l'espressione "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis" il legislatore abbia inteso affermare che il "doppio dei termini" di custodia cautelare previsti dall'art.303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 costituisce una sorta di sbarramento finale della durata della custodia (comunque invalicabile ed insuscettibile di subire l'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3 bis, lett. b)) o se, invece, tale "ulteriore aumento" dei termini della custodia cautelare debba essere computato a parte ai fini della determinazione della durata massima dei termini di custodia cautelare e quindi possa essere aggiunto al raddoppio dei termini.
2. Le due interpretazioni antitetiche, ora menzionate, si osserva nella citata sentenza, derivano dalla possibilità di attribuire significati diametralmente opposti all'inciso "senza tener conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis", che viene letto - nell'ambito della prima interpretazione - come disposizione che "preclude di computare in aggiunta" dei termini massimi di custodia l'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis e - nell'ambito della seconda - come disposizione che "consente di computare a parte" tale ulteriore aumento, che può essere perciò aggiunto ai termini massimi di custodia.
Al riguardo è stato rilevato che l'esistenza di una situazione di obiettiva incertezza derivante dal lessico usato dal legislatore non valga a privare di significato e di valore altri dati testuali che devono, al contrario, essere oggetto di attenta considerazione per sciogliere le difficoltà interpretative poste dalla norma in esame. In primo luogo va richiamata l'attenzione sulla formulazione rigorosa dell'incipit dell'art. 304 c.p.p., comma 6: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3", che sottolinea - attraverso l'uso dell'avverbio "comunque", chiaramente riferito alla durata complessiva della custodia cautelare - il carattere di limite e di insuperabile confine del "doppio" dei termini di custodia. Si è qui di fronte ad una disposizione di ultima istanza, e perciò di chiusura del sistema, che - proprio perché impiegata in un ambito delicatissimo come quello dei limiti temporali alla privazione della libertà personale - non può essere oggetto di letture riduttive da parte dell'interprete.
Ulteriore argomento in questa direzione si ricava, altresì, dal "contesto" e segnatamente dalla collocazione dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis" nel corpo della frase, subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, ove esso assume la funzione di chiarire che la regola stessa esclude l'adozione di ogni criterio di computo che (calcolando a parte l'ulteriore aumento derivante dal nuovo n. 3 bis) riduca la sua portata e la sua forza cogente.
Sul piano testuale, dunque, l'originaria incertezza collegata al lessico usato dal legislatore appare superabile mettendo in campo ®iteri e chiavi di lettura che inducono a interpretare la norma in questione come diretta a sterilizzare l'ulteriore aumento di custodia previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis ai fini del computo della durata della custodia disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 6. 3. Sul diverso terreno del sistema e della ricostruzione delle finalità avute di mira dal legislatore, è stata inoltre richiama l'attenzione su di un dato di particolare rilievo.
Se è vero che il meccanismo di aumento dei termini di custodia - introdotto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis nei procedimenti per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) - è finalizzato ad incrementare, per tali gravi reati, i termini di custodia della fase che inizia con l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, non è meno importante evidenziare che tale risultato non è stato realizzato attraverso un aumento "assoluto" dei termini complessivi di custodia cautelare bensì grazie ad una tecnica di flessibilizzazione e bilanciata redistribuzione dell'aumento dei termini della fase centrale del processo tra gli altri termini di fase già vigenti. Infatti l'aumento dei termini fino sei mesi di cui qui si discute deve essere imputato o ai termini della fase precedente, ove questi non siano stati completamente utilizzati, o ai termini di una fase successiva (quella di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) che risulteranno poi proporzionalmente ridotti. Ciò implica che la ratio del "nuovo" art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis non risiede affatto (almeno in linea astratta e di principio) nel realizzare un incremento in assoluto del tempo della custodia cautelare per gravi reati ma solo nell'introdurre più flessibili condizioni di utilizzazione di un tempo di custodia complessivo che si è voluto mantenere invariato. Se questa è la logica ispiratrice della nuova norma, è perfettamente coerente la "sterilizzazione" dei suoi effetti rispetto alla durata massima della custodia disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 6. In assenza di tale sterilizzazione, infatti, l'operazione di redistribuzione e di bilanciamento regolata dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis avrebbe rischiato di tradursi proprio in quell'incremento in termini assoluti del tempo di custodia che il legislatore ha accuratamente mirato ad evitare, adottando una tecnica di intervento improntata alla flessibilità. Anche sotto questo diverso profilo, dunque, emerge confermata l'interpretazione assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte che nega la possibilità di aggiungere il termine di sei mesi introdotto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis a quelli complessivi e conseguentemente ribadisce che la durata massima della custodia ex art. 304 c.p.p., comma 6, non può superare in nessun caso il doppio dei termini stabiliti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 (cfr. ex plurimis, Cass. 1A, sent. n. 34119
dell'8.8.2001; Cass. Sez. 1A, sent. n. 8094 del 9.1.2002). Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso del Pubblico Ministero va quindi dichiarato infondato e rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2007