Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2007, n. 34545
CASS
Sentenza 11 aprile 2007

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Massime1

Il termine di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 304, comma sesto, cod.proc.pen. non può essere aumentato fino a sei mesi ai sensi dell'art. 303, comma primo, lett. b), numero 3 bis), cod.proc.pen., poiché, per un verso, l'avverbio "comunque" utilizzato nella prima disposizione sottolinea il carattere di limite insuperabile del "doppio" termine di custodia e, per altro verso, la collocazione dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b) numero 3 bis" subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, esclude l'adozione di ogni criterio di computo che riduca la portata della "regola" stessa.

Commentario1

  • 1Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni Unite
    Marco Malerba · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con l'ordinanza qui riportata, depositata il 17 marzo 2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni unite circa la soluzione del seguente quesito: «se, in tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero dei termini di altra fase cautelare - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. - comporti o meno l'aumento dei termini massimi di custodia, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.». 2. La questione di fatto oggetto dell'ordinanza inerisce ad una misura cautelare custodiale emessa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, nei confronti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2007, n. 34545
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34545
Data del deposito : 11 aprile 2007

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