Articolo 2418 del Codice civile
Articolo 2417Articolo 2419
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2418.

(( (Obblighi e poteri del rappresentante comune).)) ((Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della societa' debitrice.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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