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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 754/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4535/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vizzini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025901731754000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190016128371000 TARI 2015 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, il sig. Ricorrente1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2025 9017317 54/000, notificata il 23.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A., relativa alla cartella di pagamento n. 29320190016128371000, asseritamente notificata in data 26.10.2019.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, deducendo che, anche considerando la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 del D.L.
n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020), il diritto di riscossione risulta estinto.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alle parti resistenti in data 23.07.2025 a mezzo PEC, come da ricevute in atti. Nella medesima data il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento presupposta è stata notificata in data
26.10.2019, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata soltanto in data 23.05.2025, senza che nel periodo intermedio siano stati notificati atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
Anche tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021, il termine quinquennale di prescrizione risulta comunque spirato prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente1, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2025 9017317 54/000 e la cartella di pagamento n. 29320190016128371000, per intervenuta prescrizione del credito;
accerta che nulla è dovuto dal ricorrente né all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A. né al Comune di Vizzini per i medesimi titoli;
compensa integralmente le spese di giudizio, avuto riguardo alla mancata costituzione delle parti resistenti e alla natura della controversia.
Cosi deciso in Catania lì 19 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4535/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vizzini
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2932025901731754000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190016128371000 TARI 2015 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato in data 17.07.2025, il sig. Ricorrente1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 293 2025 9017317 54/000, notificata il 23.05.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A., relativa alla cartella di pagamento n. 29320190016128371000, asseritamente notificata in data 26.10.2019.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, deducendo che, anche considerando la sospensione dei termini prevista dall'art. 68 del D.L.
n. 18/2020 (conv. in L. n. 27/2020), il diritto di riscossione risulta estinto.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alle parti resistenti in data 23.07.2025 a mezzo PEC, come da ricevute in atti. Nella medesima data il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio, rimanendo contumaci.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella di pagamento presupposta è stata notificata in data
26.10.2019, mentre l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata soltanto in data 23.05.2025, senza che nel periodo intermedio siano stati notificati atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
Anche tenendo conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020, nel periodo compreso tra l'08.03.2020 e il 31.08.2021, il termine quinquennale di prescrizione risulta comunque spirato prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Ne consegue l'illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Ricorrente1, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 546/1992:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 293 2025 9017317 54/000 e la cartella di pagamento n. 29320190016128371000, per intervenuta prescrizione del credito;
accerta che nulla è dovuto dal ricorrente né all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia S.p.A. né al Comune di Vizzini per i medesimi titoli;
compensa integralmente le spese di giudizio, avuto riguardo alla mancata costituzione delle parti resistenti e alla natura della controversia.
Cosi deciso in Catania lì 19 gennaio 2026