TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/06/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1254/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Parte_1 C.F._1 BARGELLINI elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BARGELLINI LUCA ATTORE/I contro
(C.F. ), C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...] C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PILLININI Controparte_4 C.F._5 CARLO elettivamente domiciliato in FORO ULPIANO, 2 34133 TRIESTE presso lo studio dell'avv. PILLININI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio gli eredi di al fine di sentirli Persona_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto di aver conferito incarico professionale al de cuius dei convenuti al fine di ottenere il riconoscimento del maggior compenso preteso per l'attività peritale espletata, a fronte di un decreto di liquidazione del giudice originario di euro 1000,00
Ha dedotto che parte convenuta ha omesso, nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione, di integrare il contraddittorio per come disposto dal giudice e ha, altresì, errato nell'incardinare il pagina 1 di 5 gravame dinanzi alla Corte di Appello anziché proporre ricorso dinanzi alla Cassazione.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità a carico di in ragione delle omissioni Persona_1 denunciate.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di Persona_1 contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza dei presupposti necessari per la configurabilità di una ipotesi di responsabilità professionale di Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è del tutto infondata.
La pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio è inquadrabile e giustificabile nell'ambito del rapporto professionale instaurato con il de cuius degli odierni convenuti, il cui rapporto contrattuale non costituisce oggetto di contestazione nel presente giudizio.
In tale quadro normativo affinché l'allegato inadempimento o non corretto adempimento della prestazione d'opera intellettuale dell'avvocato sia suscettibile di configurare una responsabilità professionale giuridicamente rilevante è necessario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che vi sia non soltanto un non corretto adempimento della prestazione ma, altresì, la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso (ex multis C. 25895/2016; C. 2638/2013; C. 22376/2012).
Nel caso di specie, non risultano integrati, sul piano dell'an, nella presente controversia, i suddetti elementi idonei a configurare la responsabilità professionale dell'odierno convenuto.
In particolare, sul piano della causalità, affinché sia configurabile una responsabilità professionale dell'avvocato, occorre dimostrare che il lamentato pregiudizio, cristallizzato nel rigetto definitivo della domanda dell'odierno attore, sia eziologicamente riconducibile all'operato colposo del professionista.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, il danno derivante dall'accertata condotta colposa del professionista deve ritenersi giuridicamente risarcibile ove si accerti che senza quella condotta negligente il risultato (che nel caso di specie, come sopra pagina 2 di 5 visto è rappresentato dal rigetto sia in primo grado che in appello della opposizione al decreto di liquidazione emesso nei confronti di parte attrice in qualità di CTU) sarebbe stato conseguito (ex multis C. 22026/04; C. 10966/04; C. 21894/04; C. 6967/06; C: 9917/10).
Tale valutazione impone un giudizio prognostico a carattere probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, circa l'eventuale accoglimento della domanda originaria nel caso in cui il legale convenuto avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile, ossia, nel caso di specie, avesse integrato il contraddittorio per come richiesto nel giudizio di opposizione ovvero correttamente incardinata l'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione anziché dinanzi alla Corte d'Appello.
Tale valutazione, pertanto, non può prescindere dall'oggetto della controversia originariamente instaurata, avente ad oggetto, appunto, le pretese economiche conseguenti allo svolgimento dell'attività peritale espletata da parte attrice in altro giudizio.
In questo contesto fattuale, parte attrice non ha allegato, nel presente giudizio, il benché minimo elemento idoneo a ritenere che, con elevato grado di probabilità, la pretesa originariamente richiesta (i.e. 13.168,94) sarebbe stata definitivamente accolta ove fossero stato adempiute le suddette condotte.
Nessun rilievo, infatti, nel presente giudizio, è stato effettuato in ordine all'originario giudizio instaurato dallo stesso attore avverso il decreto di liquidazione del diverso compenso di euro 1000,00 e, in occasione del quale, l'odierno attore avrebbe subito il rigetto della domanda originariamente proposta di oltre euro 13.000,00.
Parte attrice, invero, a parte ricostruire il fatto storico e le colpe del professionista convenuto, non si preoccupa di allegare il benché minimo elemento che consenta, sul piano dell'attività assertiva, nei limiti del maturare delle preclusioni assertive (i.e. nei limiti del deposito della memoria istruttoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c.) di ritenere errata la liquidazione effettuata dal Giudice in sede di emissione del decreto di liquidazione e le ragioni logico giuridiche che giustifichino la diversa richiesta avanzata nel diverso giudizio di opposizione.
Nessun accenno viene fatto in sostanza al giudizio originario che consenta, in via prognostica, di ritenere dimostrata e prevedibilmente accoglibile il maggior compenso richiesto nella causa originaria ove il professionista convenuto avesse eseguito diligentemente il proprio mandato (i.e. integrato il contraddittorio ed eventualmente incardinato il gravame dinanzi alla Corte di Cassazione).
pagina 3 di 5 Da tale difetto assoluto di allegazione consegue, come è prevedibile, la totale assenza di elementi da cui poter desumere, sul piano eziologico e alla stregua di criteri probabilistici, che ove il convenuto avesse diligentemente prestato la propria attività professionale secondo le modalità prospettate dall'odierno attore e nei termini sopra riepilogati, quest'ultimo avrebbe conseguito il riconoscimento definitivo delle proprie ragioni nell'ambito del giudizio originario di opposizione.
Parte attrice, invero, si ribadisce, omette del tutto, per come sopra detto, nel proprio atto introduttivo, di riferire quali sia stata l'attività peritale espletata e la documentazione e/o le argomentazioni che parte convenuta avrebbe prodotto e/o dedotto a supporto che avrebbe comprovato l'attività concretamente svolta e la differente liquidazione richiesta rispetto a quanto concretamente liquidato, così precludendo in toto allo scrivente giudice di poter valutare in che modo la condotta omissiva del professionista avrebbe inciso sull'esito complessivo della lite, quanto meno alla stregua del criterio del “più probabile che non”.
Tutte le carenze sopra evidenziate si traducono nella mancata specifica allegazione e prova di elementi suscettibili di ritenere concreta la probabilità di accoglimento definitivo della domanda originaria, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria formulata nel presente giudizio è del tutto carente del nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'odierno convenuto (i.e. mancata integrazione del contraddittorio e mancata tempestiva impugnazione) e l'evento di danno, cristallizzato nel pregiudizio rappresentato dal mancato riconoscimento, in via definitiva, del maggior compenso professionale preteso, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, cui deve, di contro, necessariamente orientarsi l'accertamento sia del nesso di causalità materiale che del nesso di causalità giuridica (C. 25112/2017).
Appare pertanto evidente, per tutte le ragioni sopra esposte, che, in difetto assoluto di allegazione , da parte dell'odierno attore, degli elementi sopra indicati la domanda è da ritenersi del tutto infondata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 8000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1254/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Parte_1 C.F._1 BARGELLINI elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BARGELLINI LUCA ATTORE/I contro
(C.F. ), C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...] C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PILLININI Controparte_4 C.F._5 CARLO elettivamente domiciliato in FORO ULPIANO, 2 34133 TRIESTE presso lo studio dell'avv. PILLININI CARLO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio gli eredi di al fine di sentirli Persona_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto di aver conferito incarico professionale al de cuius dei convenuti al fine di ottenere il riconoscimento del maggior compenso preteso per l'attività peritale espletata, a fronte di un decreto di liquidazione del giudice originario di euro 1000,00
Ha dedotto che parte convenuta ha omesso, nel giudizio di opposizione a decreto di liquidazione, di integrare il contraddittorio per come disposto dal giudice e ha, altresì, errato nell'incardinare il pagina 1 di 5 gravame dinanzi alla Corte di Appello anziché proporre ricorso dinanzi alla Cassazione.
Ha pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità a carico di in ragione delle omissioni Persona_1 denunciate.
Si sono costituiti in giudizio gli eredi di Persona_1 contestando quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza dei presupposti necessari per la configurabilità di una ipotesi di responsabilità professionale di Persona_1
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda è del tutto infondata.
La pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio è inquadrabile e giustificabile nell'ambito del rapporto professionale instaurato con il de cuius degli odierni convenuti, il cui rapporto contrattuale non costituisce oggetto di contestazione nel presente giudizio.
In tale quadro normativo affinché l'allegato inadempimento o non corretto adempimento della prestazione d'opera intellettuale dell'avvocato sia suscettibile di configurare una responsabilità professionale giuridicamente rilevante è necessario, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, che vi sia non soltanto un non corretto adempimento della prestazione ma, altresì, la dimostrazione che l'evento produttivo del pregiudizio lamentato sia riconducibile alla condotta del professionista, che un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, che, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, l'esito sarebbe stato diverso (ex multis C. 25895/2016; C. 2638/2013; C. 22376/2012).
Nel caso di specie, non risultano integrati, sul piano dell'an, nella presente controversia, i suddetti elementi idonei a configurare la responsabilità professionale dell'odierno convenuto.
In particolare, sul piano della causalità, affinché sia configurabile una responsabilità professionale dell'avvocato, occorre dimostrare che il lamentato pregiudizio, cristallizzato nel rigetto definitivo della domanda dell'odierno attore, sia eziologicamente riconducibile all'operato colposo del professionista.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, il danno derivante dall'accertata condotta colposa del professionista deve ritenersi giuridicamente risarcibile ove si accerti che senza quella condotta negligente il risultato (che nel caso di specie, come sopra pagina 2 di 5 visto è rappresentato dal rigetto sia in primo grado che in appello della opposizione al decreto di liquidazione emesso nei confronti di parte attrice in qualità di CTU) sarebbe stato conseguito (ex multis C. 22026/04; C. 10966/04; C. 21894/04; C. 6967/06; C: 9917/10).
Tale valutazione impone un giudizio prognostico a carattere probabilistico, secondo il criterio del “più probabile che non”, circa l'eventuale accoglimento della domanda originaria nel caso in cui il legale convenuto avesse diligentemente posto in essere la prestazione esigibile, ossia, nel caso di specie, avesse integrato il contraddittorio per come richiesto nel giudizio di opposizione ovvero correttamente incardinata l'impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione anziché dinanzi alla Corte d'Appello.
Tale valutazione, pertanto, non può prescindere dall'oggetto della controversia originariamente instaurata, avente ad oggetto, appunto, le pretese economiche conseguenti allo svolgimento dell'attività peritale espletata da parte attrice in altro giudizio.
In questo contesto fattuale, parte attrice non ha allegato, nel presente giudizio, il benché minimo elemento idoneo a ritenere che, con elevato grado di probabilità, la pretesa originariamente richiesta (i.e. 13.168,94) sarebbe stata definitivamente accolta ove fossero stato adempiute le suddette condotte.
Nessun rilievo, infatti, nel presente giudizio, è stato effettuato in ordine all'originario giudizio instaurato dallo stesso attore avverso il decreto di liquidazione del diverso compenso di euro 1000,00 e, in occasione del quale, l'odierno attore avrebbe subito il rigetto della domanda originariamente proposta di oltre euro 13.000,00.
Parte attrice, invero, a parte ricostruire il fatto storico e le colpe del professionista convenuto, non si preoccupa di allegare il benché minimo elemento che consenta, sul piano dell'attività assertiva, nei limiti del maturare delle preclusioni assertive (i.e. nei limiti del deposito della memoria istruttoria ex art 171 ter n. 1 c.p.c.) di ritenere errata la liquidazione effettuata dal Giudice in sede di emissione del decreto di liquidazione e le ragioni logico giuridiche che giustifichino la diversa richiesta avanzata nel diverso giudizio di opposizione.
Nessun accenno viene fatto in sostanza al giudizio originario che consenta, in via prognostica, di ritenere dimostrata e prevedibilmente accoglibile il maggior compenso richiesto nella causa originaria ove il professionista convenuto avesse eseguito diligentemente il proprio mandato (i.e. integrato il contraddittorio ed eventualmente incardinato il gravame dinanzi alla Corte di Cassazione).
pagina 3 di 5 Da tale difetto assoluto di allegazione consegue, come è prevedibile, la totale assenza di elementi da cui poter desumere, sul piano eziologico e alla stregua di criteri probabilistici, che ove il convenuto avesse diligentemente prestato la propria attività professionale secondo le modalità prospettate dall'odierno attore e nei termini sopra riepilogati, quest'ultimo avrebbe conseguito il riconoscimento definitivo delle proprie ragioni nell'ambito del giudizio originario di opposizione.
Parte attrice, invero, si ribadisce, omette del tutto, per come sopra detto, nel proprio atto introduttivo, di riferire quali sia stata l'attività peritale espletata e la documentazione e/o le argomentazioni che parte convenuta avrebbe prodotto e/o dedotto a supporto che avrebbe comprovato l'attività concretamente svolta e la differente liquidazione richiesta rispetto a quanto concretamente liquidato, così precludendo in toto allo scrivente giudice di poter valutare in che modo la condotta omissiva del professionista avrebbe inciso sull'esito complessivo della lite, quanto meno alla stregua del criterio del “più probabile che non”.
Tutte le carenze sopra evidenziate si traducono nella mancata specifica allegazione e prova di elementi suscettibili di ritenere concreta la probabilità di accoglimento definitivo della domanda originaria, con la conseguenza che la pretesa risarcitoria formulata nel presente giudizio è del tutto carente del nesso di causalità tra le omissioni addebitate all'odierno convenuto (i.e. mancata integrazione del contraddittorio e mancata tempestiva impugnazione) e l'evento di danno, cristallizzato nel pregiudizio rappresentato dal mancato riconoscimento, in via definitiva, del maggior compenso professionale preteso, alla stregua della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, cui deve, di contro, necessariamente orientarsi l'accertamento sia del nesso di causalità materiale che del nesso di causalità giuridica (C. 25112/2017).
Appare pertanto evidente, per tutte le ragioni sopra esposte, che, in difetto assoluto di allegazione , da parte dell'odierno attore, degli elementi sopra indicati la domanda è da ritenersi del tutto infondata.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 8000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 27 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 5 di 5