Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02125/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2125 del 2025, proposto da
Si Può Fare per il Lavoro di Comunità ETS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Serena Lazzaro e Rosanna Garufi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza di questo Tribunale n. 3405/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa EL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 3405/2024;
- l’A.S.P. di Siracusa, seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che:
- con memoria del 30 marzo 2026, parte ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire il titolo oggetto della richiesta di ottemperanza, insistendo per la condanna alle spese di lite, essendo la predetta esecuzione successiva alla proposizione del gravame;
Ritenuto, pertanto, che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- che le spese di lite debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza virtuale e liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IU IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
EL CA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EL CA | IU IO |
IL SEGRETARIO