Art. 1137
(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio).
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628 , 629 del codice penale , e' punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.
Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.
(Rapina ed estorsione sul litorale del Regno da parte dell'equipaggio).
Il comandante o l'ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale del Regno commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628 , 629 del codice penale , e' punito a norma dell'articolo 1135 del presente codice.
Si applica il secondo comma dell'articolo predetto.