Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NONE DEL POROLO ITALIANO2 10 LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE rezuurahilità dell Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: affatiature exact. 1669 c.c. - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20200/98 - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 243/99 Cron..5963 - Rel. Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. 216 MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio Consigliere Ud. 09/11/00 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 CONDOMINIO LA DUNA, in persona dell'Amm.re p.t. Sig. IL CANCELL. MEROI Steno, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato SGROMO GIOVAMBATTISTA, che lo difende unitamente all'avvocato PETIZIOL ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG073596 IMM. NO DI AN NO & C. SAS in persona del legale rapp.te p.t.; CONFE - Rics 2000 - intimato do FERRi 1807 e sul 2° ricorso n° 00243/99 proposto da: per du 3.000 108 LUG 2001 -1- IMM NO DI AN NO & C SAS, in persona dell'Amm.re e legale rapp.te Sig. NO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P.MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERRI FERDINANDO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
CONDOMINIO LA DUNA in persona dell'Amm.re p.t.; intimato avverso la sentenza n. 27/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 26/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato Roberto PETIZIOL, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento principale;
udito l'Avvocato Ferdinando FERRI, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale e accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto principale, assorbito ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Condominio "La Duna", di Lignano Sabbiadoro, con atto di citazione notificato il 31 marzo 1981, convenne innanzi al Tribunale di Udine la Immobiliare GI TO s.a. s., di GI Tonom e C., per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a risarcirgli i danni che assumeva di aver sofferto a causa di gravi difetti della tubatura di scarico dell'edificio condominiale, costruito, ad avviso di esso attore, dalla società convenuta. Costituitasi in giudizio, la convenuta resistè alla domanda, opponendo, tra l'altro, di essere priva di legittimazione passiva, poiché l'edificio condominiale era stato costruito dall'appaltatrice su commissione impresa individuale GI TO di essa convenuta, che aveva venduto ai singoli condomini gli immobili facenti parte del fabbricato. A seguito di tale eccezione, il procuratore dell'attore modificò l'originaria domanda, chiedendo che la condanna al risarcimento dei danni fosse pronunciata nei confronti dell'"impresa edile GI TO". L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva, 3 rigettò l'eccezione sollevata dalla convenuta, parti rimettendo, con separata ordinanza, le innanzi al g.i. per l'ulteriore istruttoria. La convenuta formulò riserva d'appello avverso detta sentenza. Con sentenza definitiva, lo stesso Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò la società convenuta a versare all'attore, а titolo risarcitorio, la somma di £.152.340.089, da rivalutazion a far tempo dal 1° gennaio 1983, oltre agli interessi legali. La convenuta propose appello avverso entrambe le sentenze e la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza resa in data 26 gennaio 1998, in accoglimento del gravame, ha rigettato la domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della società appellante. Il giudice d'appello, pur dando atto condotta della dell'equivoco, ingenerato dalla società appellante, in cui era caduto il Condominio nell'individuazione del soggetto responsabile del danno lamentato, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., incombesse sui Condomini l'onere di provare che la convenuta ave realizzato la costruzione dell'edificio e che tale 4 onere non fosse stato adempiuto. Peraltro, ha soggiunto la corte di merito, lo stesso Condominio, a mezzo del suo procuratore, aveva chiarito che la domanda era stata rivolta nei confronti del TO, in proprio, e, quindi, nei diverso dalla società confronti di un soggetto convenuta. Il che, ad avviso della stessa corte, interarava una domanda nuova ed imponeva di respingere la domanda proposta nei confronti della società, mentre il primo giudice, rigettando l'eccezione sollevata dalla convenuta, aveva finito con l'incorrere in un vizio di ultrapetizione. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Condominio "La Duna", affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la Immobiliare TO s.a.s., di GI TO e C., che propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, fondato su sette motivi. Vi sono memorie di entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso una stessa sentenza. 5 Col primo motivo il ricorrente principale censura 1'impugnata sentenza per violazione degli artt. 81, 83, 99, 100, 112 e 163 cod. proc. civ., nonché per difetto di motivazione, adducendo che la Corte d'Appello, avendo ritenuto il difetto di legittimazione passiva della società convenuta nel rilievo che il Condominio, dichiarando di avere inteso proporre la domanda nei confronti TO, avevadell'impresa individuale di GI proposto una domanda nuova, non avrebbe potuto tener conto di tale mutamento, in quanto operato da difensore privo di mandato. Col secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116 e 163 nonché difetto di motivazione, osservando che, poiché il giudice di merito, salvo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed non è il pronunciato, nell'interpretare la domanda vincolato alle espressioni formali zurate dalle parti, dovendo, piuttosto, determinare il contenuto sostanziale della pretesa, nel caso in esame il giudice d'appello, che pur aveva riconosciuto l'equivoco ingenerato nel condominio dalla condotta extraprocessuale della convenuta, avrebbe dovuto in proprio, ilindividuare nel GI TO, 6 destinatario della domanda, senza porre l'accento lla novità della domanda. Col terzo motivo il ricorrente principale, dolendosi di violazione degli artt. 1294, 1669 e 2697 cod. civ., nonché di difetto di motivazione, adduce che, poiché la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. ha natura di responsabilità aquiliana, la norma deve ritenersi applicabile, non solo al rapporto tra committente ed appaltatore, ma anche al rapporto tra acquirente e costruttore-venditore e quest'ultimo, in caso di realizzazione dell'opera da parte di un terzo su suo incarico, può essere mandato esente da responsabilità solo se dimostri che egli fu estraneo alla gestione dei lavori, assumerne la responsabilità ed il rischio.senza Il ricorso è destituito di fondamento. Non v'è dubbio che, come esattamente afferma il ricorrente, il giudice di merito, nell'esercizio della funzione interpretativa della domanda, debba al di là delle formali tendere ad individuare, espressioni adoperate dall'attore, l'effettivo contenuto della pretesa e che tale principio, per solito affermato da dottrina e giurisprudenza con riferimento al petitum, possa valere anche con riferimento al destinatario della pretesa dedotta 7 in giudizio. Ma, quando, come nel caso in esame, il giudice di merito abbia ritenuto che la domanda, così come originariamente formulata, era stata inequivocabilmente rivolta nei confronti un determinato soggetto - la Immobiliare TO s.a.s. diverso da quello che, per espressa ammissione dello stesso procuratore dell'attore, doveva essere l'effettivo destinatario della pretesa, e la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici, non v'è spazio per un'interpretazione che vada al di là delle espressioni usate nell'atto di citazione. Tale considerazione, per la sua decisività, rende irrilevante lo stabilire se, come ha ritenuto il giudice d'appello, l'indicazione in corso di causa del TO come effettivo destinatario della [ domanda, integrasse о non la proposizione di una domanda nuova ed assorbe il problema dell'onere della prova in ordine alla responsabilità della società convenuta, essendo evidente, con riferimento alla seconda questione, che, avendo lo stesso attore chiarito che la domanda andava rivolta nei confronti di altro soggetto (il TO, in proprio), la responsabilità della società 8 convenuta restava, per ciò stesso, esclusa. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Tale decisione impone di ritenere assorbito il ricorso incidentale, che è stato proposto solo in via condizionata. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso assorbito quello principale, dichiarando incidentale;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, addi 9 novembre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це Ригибите Friktion MeFe Courigliere exterrace Grafoleren IL CANCELLIERE C1 C atania 66000 310000 DEPOSITATO IN CANC A Roma 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE C1 s a UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in 17 MAG. 2001 seria 4 an23486. HOY versate £. 310.000 10 trecentodiecimila - (lire p. II Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Marel a FILIPPO Il Responsabile Giudiziari (Dr. CICHINI)