Sentenza 3 dicembre 2021
Massime • 1
E' inappellabile la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Fattispecie relativa a condanna erroneamente inflitta alla sola pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 681 cod. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2021, n. 31878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31878 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
Testo completo
3 187 8-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Presidente - Sent. n. sez. 1142/2021 UP 03/12/2021 FILIPPO CASA R.G.N. 28681/2020 TERESA LIUNI PALMA TALERICO ANTONIO CAIRO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/04/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo di qualificarsi il ricorso come affello cou Trasmissione degli atti al giudice competente festale imjugnozide - li RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1 aprile 2019, il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli dichiarava ES ON colpevole del reato di cui all'art. 681 cod. pen. in relazione all'art. 80 Tulps, ascritto al capo A), per aver permesso l'accesso al locale, Teatro Posillipo, di un numero di avventori superiore a quello autorizzato dalle leggi di pubblica sicurezza. Assolveva l'imputato dal reato ascritto al capo B) della rubrica, relativo alla somministrazione di bevande alcoliche a minori d'età perché il fatto non sussiste. Il Giudice, all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, condannava l'anzidetto ON alla pena di 100 euro di ammenda e indicava la sanzione base in quella di 150 euro di ammenda, operando sulla pena anzidetta la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Riteneva che dall'istruttoria espletata era emersa, al momento del controllo della polizia giudiziaria, la sussistenza del fatto di cui all'art. 681 cod. pen. e che, all'esito dell'intervento dei carabinieri e delle verifiche operate, si era registrato un numero di soggetti maggiore di quello autorizzato, pari a 300. A costoro si aggiungevano ulteriori 150 avventori, che occupavano il livello sottostante del locale. La documentazione in atti e i rilievi fotografici, oltre alle deposizioni dei testi escussi davano conto, secondo il Giudice di merito, della anzidetta contravvenzione e della lesione del bene giuridico protetto. Ciò anche avuto riguardo ai rilievi stessi e alle condizioni dei servizi igienico-sanitari. Il tutto, dopo appena un'ora dall'apertura, congiuntura in cui si registrava un numero di soggetti presenti già superiore a 500. 2. ON ES, con il ministero del difensore di fiducia, Claudio Botti, ricorre per cassazione e sviluppa due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge sostanziale avendo la sentenza impugnata condannato il ricorrente a una pena illegale, essendo prevista per la contravvenzione in contestazione la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda, là dove il giudice di merito aveva inflitto la sola pena dell'ammenda ritenendo che nella previsione edittale essa figurasse in alternativa alla pena congiunta. Non rispondendo l'anzidetta condizione al dato normativo il dispositivo era da ritenere incompleto, facendo difetto una parte di sanzione, con conseguente illegalità del trattamento. D'altro canto, il Giudice di merito era partito da una pena di 150 euro di ammenda, decisamente superiore alla soglia del minimo edittale e non aveva dato adeguata spiegazione della determinazione del trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che si sarebbe dovuta annullare la decisione impugnata. Né il refuso sarebbe stato emendabile attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale. 2 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la mancanza di motivazione sul rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il Giudice di merito aveva ritenuto il fatto in sé grave e aveva richiamato, per sottolineare l'anzidetta condizione di lesione al bene giuridico, i rilievi fotografici che documentavano la condizione di sofferenza del locale non idoneo ad accogliere il numero di avventori, con i connessi rischi per la pubblica incolumità. Non si era considerato che l'autorizzazione amministrativa prevedeva la possibilità di accesso di 300 persone oltre 150 in altra sala per un totale di 450 soggetti. Da ciò la conseguenza che era da ritenere di indiscutibile esiguità il numero di soggetti che si presentava superiore alla soglia autorizzata. Il computo effettuato si risolveva in appena 64 avventori, in eccesso rispetto al numero massimo assentito. Né valevano le considerazioni svolte richiamando i rilievi fotografici, poiché essi ritraevano, comunque, un locale che era autorizzato a ricevere nel complesso 450 soggetti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché è estinto il reato per prescrizione.
1.1. Deve premettersi che nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrasto sulla appellabilità della sentenza di condanna alla pena pecuniaria, anche se erroneamente inflitta. (Esclude l'appello: Sez. 4, n. 15041 del 07/03/2014, Fabio Rv. 261564; lo ammette: Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv. 266225). Ritiene, al riguardo, questo collegio (pur consapevole del contrastante indirizzo fatto proprio, tra gli altri, anche da Sez. 3, n. 12673/2006, Rv. 234594; Sez. 6, n. 1644/2002, Rv. 223280) di dover ribadire l'orientamento già sostenuto in altra precedente occasione (v. Sez. 4, n. 18654/2013, Rv. 255936), secondo cui deve considerarsi insuperabile l'espresso tenore dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., laddove esclude l'appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (Sez. 4, ordinanza n. 3622 del 14/01/2016 Rv. 266225). Anche aderendo all'ipotesi della riqualificazione come appello la decisione sarebbe inutiliter data. Il reato ascritto è, invero, estinto per prescrizione. La non manifesta infondatezza anche sulla mancata motivazione e applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. impone, del resto, di rilevare la causa di estinzione del reato. 3 Il fatto risulta commesso il 18/1/2015 e la prescrizione ordinaria è maturata il 18/1/2020. Si aggiungono 6 mesi e 5 giorni di sospensione che conducono alla data del 23/7/2020, cui sommano, ancora, 64 giorni per sospensione, dovuta al Covid- 19. Il fatto risulta, perciò, ampiamente prescritto alla data odierna (prescrizione maturata il 25/9/2020).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2021 il presidente Il consigliere relatore Angela Tardio Antqiniotonio Cairo Angels Pardin lein DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 AGO 2022 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Rosa Maria D'Amore. 4