Art. 5.
Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.
Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.
Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia e' fissato nella misura corrispondente alla meta' del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennita', di carovita.
(2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la gestione sussidi di cui all' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , gli agenti rurali debbono versare all'istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 agosto 1950, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , quale risulta modificata dall' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000".
Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.
Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.
Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.
Il sussidio mensile da corrispondersi dopo il trentesimo giorno d'assenza per malattia e' fissato nella misura corrispondente alla meta' del trattamento mensile spettante all'agente, risultante dalla retribuzione e dall'indennita', di carovita.
(2) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 591 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la gestione sussidi di cui all' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , gli agenti rurali debbono versare all'istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1945. --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica si applica con decorrenza dal 1° gennaio 1947. --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 10 agosto 1950, n. 730 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall' art. 5 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408 , quale risulta modificata dall' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088 , e' stabilito, a decorrere dal 1 gennaio 1950, nella somma annua di lire 3.500.000".