CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
IO IU, EL
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1051/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001828831000 IRAP 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004288717000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004853484000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003830669000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190000549772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190000549772000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190002016344000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190007237482000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200004175745000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200005856520000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200006778129000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001067104000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004172900000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004172900000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004172900000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001589882000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1016/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 01720249001828831/000,, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Benevento, intimava il pagamento di euro 70.744,32 per un presunto omesso pagamento di varie cartelle e avvisi di addebito.
A tal fine eccepiva il difetto di motivazione, la mancata allegazione degli atti presupposti, la nullità della notifica in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito nel pubblico registro e la prescrizione dei crediti.
Ritualmente costituitasi l'Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedeva in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.T. in relazione agli avvisi di addebito INPS. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'infondatezza. Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025 all'esito della quale la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di Questa Corte e la giurisdizione dell'AGO in relazione agli avvisi di addebito.
Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la rilevanza del vizio di legittimità connesso a violazione delle norme sul procedimento, viene a essere elisa nel caso di atti a contenuto vincolato - cfr.
L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2 - quale deve ritenersi il contenuto dell'ingiunzione di pagamento interamente predeterminato dal modello ministeriale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 11722/2010) hanno affermato, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Neppure dunque il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché come nella fattispecie,
l'atto impositivo vincolato conteneva la prescritta motivazione, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 attraverso l'espressa indicazione di tutti gli elementi necessari all'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti. Invero (Cassazione civile sez. trib., 26/06/2024, n.17641) l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto
Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. Orbene, nella fattispecie parte ricorrente ha provato, come era in suo onere l'avvenuta notifica delle cartelle depositando in giudizio i file notificati in formato eml.
Infondata è anche l'eccezione relativa all'indirizzo pec tramite il quale è stato notificato l'atto impugnato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. trib., 24/10/2025, n.28328) la notifica di un atto a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione va rilevato innanzitutto che con riferimento alla cartella n.
01720170004288717000 relativa all'IRAP 2014 la prescrizione decennale del tributo non è maturata, stante la notifica della cartella in data 19.1.2018, mentre è maturata la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi in quanto tra la notifica della cartella e quella del successivo atto interruttivo depositato dalla resistente (il preavviso di fermo n. 01776202400000666000) avvenuta in data 6.6.2024 sono decorsi più di cinque anni.
Con riferimento alla cartella n. 01720170004853484000 relativa alla TARES 2013, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione atteso che tra la notifica della cartella, avvenuta in data 25.1.2018 e quella del successivo atto interruttivo depositato dalla resistente (il preavviso di fermo n. 01776202400000666000) avvenuta in data 6.6.2024 sono decorsi più di cinque anni.
Al riguardo, quanto alla durata del termine prescrizionale, occorre rammentare, in linea con il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 17/11/2016, n. 23397), che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., operando detta disposizione soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.
E tale regula iuris trova applicazione con riguardo a tutti gli atti di riscossione, comunque denominati, mediante ruolo, riguardanti quindi crediti relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni per la violazione di norme tributarie, amministrative o assimilate, "con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"" (così Cass., n. 23397 del 2016, cit.; conf. Cass. 15/10/2020, n. 22351).
Ne deriva che, integrando la TARES obbligazione periodica o di durata (in quanto elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento soltanto con il decorso del tempo), siffatta imposta è sottoposta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, num. 4, c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno del verificarsi di un atto interruttivo (Cass. 03/07/2020, n. 13683; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 23/11/2018,
n. 30362; Cass. 23/02/2010, n. 4283). Né rileva la mancata impugnazione del citato preavviso di fermo atteso che in tema di contenzioso tributario l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D. Lgs 546/1992 (quale il preavviso di fermo), con il quale l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è una facoltà e non un onere. Ne consegue che l'omessa impugnazione dell'atto non determina l'irretrattabilità della pretesa né preclude in alcun modo alla ricorrente di far valere la prescrizione maturata medio tempore.
Per quanto riguarda la cartella n. 01720180000209030000 relativa all'IRPEF 2014 la prescrizione decennale del tributo non è maturata, stante la notifica della cartella in data 14.2.2018, mentre è maturata la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi in quanto tra la notifica della cartella e quella del successivo atto interruttivo depositato dalla resistente (il preavviso di fermo n. 01776202400000666000) avvenuta in data
6.6.2024 sono decorsi più di cinque anni.
Per quanto attiene alla cartella n. 01720180003830669000, notificata il 15/11/2018 relativa all'IRAP 2015 non è maturata né la prescrizione decennale del tributo né quella quinquennale di sanzioni e interessi, atteso che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data 18/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229000992471/000.
Per quel che concerne la cartella n. 01720190000549772000, relativa all'IRPEF 2015 e all'IVA 2015 notificata il 23/01/2019 non è maturata né la prescrizione decennale del tributo né quella quinquennale di sanzioni e interessi, atteso che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data 18/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229000992471/000.
Per quanto concerne la cartella n. 01720190002016344000, notificata in data 01/03/2019 relativa al diritto annuale della Camera di Commercio non è maturata la prescrizione, atteso che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data 18/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229000992471/000.
Per quanto riguarda la cartella n. 01720190007237482000 relativa all'IVA 2016, notificata il 19/09/2019 non
è maturata la prescrizione (neppure con riguardo a sanzioni e interessi) atteso che tra la notifica della cartella e quella dell'atto impugnato avvenuta in data 22.5.2024 non è decorso il termine quinquennale.
Analogamente è a dirsi per la cartella n. 01720200004175745000, notificata il 26/11/2021 relativa all'IVA
2018, alla cartella n. Cartella n. 01720200005856520000, notificata il 19/01/2022 relativa all'IRPEF 2016, alla cartella n. 01720200006778129000, notificata il 10/01/2023 relativa all'IRAP 2017, alla cartella n.
01720210001067104000, notificata il 10/01/2023 relativa al diritto annuale della Camera di Commercio
2017, alla cartella n. 01720210004172900000, notificata il 06/12/2022 relativa all'IRPEF 2016 e 2017, alla cartella n. 01720230000842246000, notificata il 16/03/2023 relativa all'IVA 2017 e all'IRPEF 2018 e alla
Cartella n. 01720230001589882000, notificata il 03/05/2023 relativa all'IVA 2018.
L'esito della lite con la parziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. Per il resto le spese vanno poste a carico della ricorrente (risultata soccombente in relazione alla gran parte delle cartelle) e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando: dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria in relazione agli avvisi di addebito;
accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente al credito di cui alla cartella n. 01720170004853484000 e al credito per sanzioni e gli interessi di cui alla cartella n. 01720170004288717000 e alla cartella n.
01720180000209030000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente la rimanente parte delle spese di lite che si liquidano in € 2.641,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cassa come per legge.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE TULLIO GIUSEPPE, Presidente
IO IU, EL
GRASSO PATRIZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1051/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249001828831000 IRAP 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004288717000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720170004853484000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180000209030000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180003830669000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190000549772000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190000549772000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190002016344000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720190007237482000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200004175745000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200005856520000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720200006778129000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210001067104000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004172900000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004172900000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210004172900000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230000842246000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720230001589882000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1016/2025 depositato il
08/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.9.2024 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 01720249001828831/000,, con la quale Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della riscossione per la provincia di Benevento, intimava il pagamento di euro 70.744,32 per un presunto omesso pagamento di varie cartelle e avvisi di addebito.
A tal fine eccepiva il difetto di motivazione, la mancata allegazione degli atti presupposti, la nullità della notifica in quanto proveniente da indirizzo pec non inserito nel pubblico registro e la prescrizione dei crediti.
Ritualmente costituitasi l'Agenzia delle Entrate - Riscossione chiedeva in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.T. in relazione agli avvisi di addebito INPS. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso eccependone l'infondatezza. Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 4.12.2025 all'esito della quale la Corte decideva la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di Questa Corte e la giurisdizione dell'AGO in relazione agli avvisi di addebito.
Venendo al merito, il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
Occorre premettere che, come evidenziato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la rilevanza del vizio di legittimità connesso a violazione delle norme sul procedimento, viene a essere elisa nel caso di atti a contenuto vincolato - cfr.
L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, comma 2 - quale deve ritenersi il contenuto dell'ingiunzione di pagamento interamente predeterminato dal modello ministeriale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 11722/2010) hanno affermato, con indirizzo al quale si intende dare continuità, che il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Neppure dunque il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché come nella fattispecie,
l'atto impositivo vincolato conteneva la prescritta motivazione, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 attraverso l'espressa indicazione di tutti gli elementi necessari all'esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata allegazione degli atti presupposti. Invero (Cassazione civile sez. trib., 26/06/2024, n.17641) l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall'art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto
Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. Orbene, nella fattispecie parte ricorrente ha provato, come era in suo onere l'avvenuta notifica delle cartelle depositando in giudizio i file notificati in formato eml.
Infondata è anche l'eccezione relativa all'indirizzo pec tramite il quale è stato notificato l'atto impugnato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. trib., 24/10/2025, n.28328) la notifica di un atto a mezzo pec da un indirizzo non presente nei pubblici registri non è nulla ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione va rilevato innanzitutto che con riferimento alla cartella n.
01720170004288717000 relativa all'IRAP 2014 la prescrizione decennale del tributo non è maturata, stante la notifica della cartella in data 19.1.2018, mentre è maturata la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi in quanto tra la notifica della cartella e quella del successivo atto interruttivo depositato dalla resistente (il preavviso di fermo n. 01776202400000666000) avvenuta in data 6.6.2024 sono decorsi più di cinque anni.
Con riferimento alla cartella n. 01720170004853484000 relativa alla TARES 2013, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione atteso che tra la notifica della cartella, avvenuta in data 25.1.2018 e quella del successivo atto interruttivo depositato dalla resistente (il preavviso di fermo n. 01776202400000666000) avvenuta in data 6.6.2024 sono decorsi più di cinque anni.
Al riguardo, quanto alla durata del termine prescrizionale, occorre rammentare, in linea con il fondamentale insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 17/11/2016, n. 23397), che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., operando detta disposizione soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale definitivo.
E tale regula iuris trova applicazione con riguardo a tutti gli atti di riscossione, comunque denominati, mediante ruolo, riguardanti quindi crediti relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, dello Stato, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni per la violazione di norme tributarie, amministrative o assimilate, "con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo"" (così Cass., n. 23397 del 2016, cit.; conf. Cass. 15/10/2020, n. 22351).
Ne deriva che, integrando la TARES obbligazione periodica o di durata (in quanto elemento strutturale di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento soltanto con il decorso del tempo), siffatta imposta è sottoposta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, num. 4, c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno del verificarsi di un atto interruttivo (Cass. 03/07/2020, n. 13683; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 23/11/2018,
n. 30362; Cass. 23/02/2010, n. 4283). Né rileva la mancata impugnazione del citato preavviso di fermo atteso che in tema di contenzioso tributario l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D. Lgs 546/1992 (quale il preavviso di fermo), con il quale l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, è una facoltà e non un onere. Ne consegue che l'omessa impugnazione dell'atto non determina l'irretrattabilità della pretesa né preclude in alcun modo alla ricorrente di far valere la prescrizione maturata medio tempore.
Per quanto riguarda la cartella n. 01720180000209030000 relativa all'IRPEF 2014 la prescrizione decennale del tributo non è maturata, stante la notifica della cartella in data 14.2.2018, mentre è maturata la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi in quanto tra la notifica della cartella e quella del successivo atto interruttivo depositato dalla resistente (il preavviso di fermo n. 01776202400000666000) avvenuta in data
6.6.2024 sono decorsi più di cinque anni.
Per quanto attiene alla cartella n. 01720180003830669000, notificata il 15/11/2018 relativa all'IRAP 2015 non è maturata né la prescrizione decennale del tributo né quella quinquennale di sanzioni e interessi, atteso che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data 18/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229000992471/000.
Per quel che concerne la cartella n. 01720190000549772000, relativa all'IRPEF 2015 e all'IVA 2015 notificata il 23/01/2019 non è maturata né la prescrizione decennale del tributo né quella quinquennale di sanzioni e interessi, atteso che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data 18/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229000992471/000.
Per quanto concerne la cartella n. 01720190002016344000, notificata in data 01/03/2019 relativa al diritto annuale della Camera di Commercio non è maturata la prescrizione, atteso che alla notifica della cartella ha fatto seguito in data 18/05/2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720229000992471/000.
Per quanto riguarda la cartella n. 01720190007237482000 relativa all'IVA 2016, notificata il 19/09/2019 non
è maturata la prescrizione (neppure con riguardo a sanzioni e interessi) atteso che tra la notifica della cartella e quella dell'atto impugnato avvenuta in data 22.5.2024 non è decorso il termine quinquennale.
Analogamente è a dirsi per la cartella n. 01720200004175745000, notificata il 26/11/2021 relativa all'IVA
2018, alla cartella n. Cartella n. 01720200005856520000, notificata il 19/01/2022 relativa all'IRPEF 2016, alla cartella n. 01720200006778129000, notificata il 10/01/2023 relativa all'IRAP 2017, alla cartella n.
01720210001067104000, notificata il 10/01/2023 relativa al diritto annuale della Camera di Commercio
2017, alla cartella n. 01720210004172900000, notificata il 06/12/2022 relativa all'IRPEF 2016 e 2017, alla cartella n. 01720230000842246000, notificata il 16/03/2023 relativa all'IVA 2017 e all'IRPEF 2018 e alla
Cartella n. 01720230001589882000, notificata il 03/05/2023 relativa all'IVA 2018.
L'esito della lite con la parziale soccombenza reciproca impone la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3. Per il resto le spese vanno poste a carico della ricorrente (risultata soccombente in relazione alla gran parte delle cartelle) e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando: dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Ordinaria in relazione agli avvisi di addebito;
accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'atto impugnato limitatamente al credito di cui alla cartella n. 01720170004853484000 e al credito per sanzioni e gli interessi di cui alla cartella n. 01720170004288717000 e alla cartella n.
01720180000209030000; rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente la rimanente parte delle spese di lite che si liquidano in € 2.641,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cassa come per legge.