Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/1999, n. 1119
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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In tema di appropriazione indebita, l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel luogo e nel tempo in cui si compie l'azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un'ipotesi in cui l'agente aveva posto all'incasso alcuni assegni ricevuti a titolo di garanzia, informandone telefonicamente il debitore, il reato si fosse perfezionato non nel luogo della negoziazione dei titoli bensì in quello in cui si trovava la persona offesa al momento della ricezione della predetta comunicazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/1999, n. 1119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1119
    Data del deposito : 3 marzo 1999

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