Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
In tema di appropriazione indebita, l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel luogo e nel tempo in cui si compie l'azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un'ipotesi in cui l'agente aveva posto all'incasso alcuni assegni ricevuti a titolo di garanzia, informandone telefonicamente il debitore, il reato si fosse perfezionato non nel luogo della negoziazione dei titoli bensì in quello in cui si trovava la persona offesa al momento della ricezione della predetta comunicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/1999, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati: Camera di consiglio
Pasquale La Cava -Presidente- del 3.3.1999
Giorgio Di Iorio -Consigliere- SENTENZA
Ernesto Perna La Torre -Consigliere- N. 1119
Michele Besson -Consigliere- REGISTRO GENERALE
Giuseppe D'Errico -Consigliere- N. 26.271/98
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di MI IO, nato a [...],
il 2-3-1959, contro l'ordinanza ex art. 324 c.p.p. in data 30-9-'97
del Tribunale di Reggio Calabria, a relazione del consigliere Dr.
Giuseppe D'Errico.
CONCLUSIONI
P.G.- (Mura)= rigetto del ricorso.
DIFESA= annullamento decisione impugnata.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Nell'interesse di IO MI, indagato per il delitto di appropriazione indebita di due assegni bancari datigli a scopo di garanzia da TO TI, la difesa ha proposto ricorso -
articolato in cinque motivi- contro l'ordinanza del Tribunale di
Reggio Calabria, confermativa del provvedimento di sequestro preventivo dei predetti titoli.
Col I motivo si eccepisce la nullità del provvedimento di sequestro perché privo dei requisiti dell'informazione di garanzia,
nonostante che fosse stato emesso prima dell'invio di tale informazione.
Col II si sostiene che la misura avrebbe perduto efficacia in quanto l'ordinanza impugnata sarebbe stata depositata oltre il termine stabilito: l'avviso dell'udienza -tenutasi il 19 Settembre-
era stato notificato il giorno 5 dello stesso mese;
quindi, il 25 era stato depositato il dispositivo e soltanto il giorno 30 l'ordinanza motivata (unico atto, a giudizio del ricorrente, idoneo a segnare il vero e proprio momento decisionale del procedimento di riesame, anche ai fini della perenzione della misura.).
Col III motivo si ribadisce l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria. Premesso che l'assegno era stato negoziato a Siderno (località compresa nel circondario del
Tribunale di Locri), si afferma che tale doveva ritenersi il luogo di consumazione del reato contestato e non quello in cui la parte lesa
(abitante a Reggio Calabria) aveva ricevuto la comunicazione telefonica dell'avvenuta negoziazione da parte dell'indagato, come erroneamente ritenuto dal Tribunale.
Col IV si denuncia violazione dell'art. 646 c.p. in quanto non risponderebbe al vero che gli assegni erano stati emessi a titolo di garanzia.
Col V, infine, si formula identica censura con riferimento alla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale,
sostenendosi -in conformità alla sentenza di questa Corte, Sez. VI,
5-10-'84, Testoro- che il reato contestato non sarebbe configurabile in quanto, consistendo l'assegno bancario in una semplice delegazione di pagamento (che non comporterebbe trasferimento del diritto sulla provvista), il possessore del titolo avrebbe diritto di presentarlo all'incasso, anche se il titolo stesso sia stato rilasciato in garanzia e l'obbligazione estinta (salva la facoltà dell'emittente di ordinare alla banca di non pagare o di esercitare l'azione di ripetizione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene che le illustrate censure non siano fondate.
Quanto al I motivo si osserva che la giurisprudenza prevalente,
alla quale il collegio aderisce, afferma l'autonomia giuridica dei due atti, anche se materialmente redatti su un unico documento, e la conseguente insensibilità del provvedimento "a sorpresa"
(perquisizione o sequestro) alle eventuali cause di nullità
afferenti l'informazione di garanzia (Cass., Sez. III, 26-4-'96,
Mora; 19-10-'05, Pagano).
Il II motivo prescinde dal considerare gli effetti della sospensione feriale dei termini, applicabile in materia di misure cautelari reali (S.U., 20-4-'94, Iorizzo). Ne consegue che, pur essendo gli atti pervenuti al Tribunale in data 5-9-98, non potendosi l'udienza camerale tenere prima del termine dilatorio di 3 giorni dal compimento del periodo feriale, il dies a quo cadeva il giorno 16
Settembre. La decisione risulta pertanto tempestiva, dovendo ciò
essere stabilito con riferimento alla data del deposito del dispositivo e non dell'ordinanza completa di motivazione, come sancito da S.U., 25-3/2-6-'98, Manno ed altri.
Quanto al III motivo, essendo incontroverso che il reato di appropriazione indebita si consuma attraverso il mutamento della detenzione in possesso ovvero dell'interversione del titolo possessorio, si deve conseguentemente ritenere che l'evento si realizzi nel luogo e nel tempo in cui la relativa manifestazione di volontà dell'agente giunge a conoscenza della p.o. e non, ove diversi, in quello in cui si compie l'azione, data la natura necessariamente ricettizia dell'atto (si veda, in termini, Cass.,
Sez. II, 15-6-'86, Pallone, in Cass. pen., 1988, 248). È poi evidente che tale luogo, nel caso di dichiarazione espressa fra persone lontane (come nella specie), coincide con quello in cui si trova il destinatario, come ha correttamente ritenuto il Tribunale.
Il IV motivo incide sul quadro indiziario ed è pertanto inammissibile, attesa l'inapplicabilità dell'art. 273 c.p.p. in materia di misure cautelari reali, laddove è richiesta la semplice configurabilità in astratto del reato contestato alla stregua dell'imputazione, senza ulteriori verifiche circa la fondatezza dell'accusa (S.U., 23-4-'93, Gifuni), sia pure con riferimento "ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella
"virtuale", come precisato in S.U. 20-11-'96, Bassi ed altri.
Sotto questo profilo risulta invece ammissibile il V motivo, col quale si contesta -appunto- la compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale. Esso va tuttavia disatteso nel contenuto. L'invocato arresto di questa Corte risulta infatti contraddetto da una pronuncia più recente (Sez. II, 31-5-'90, n.
7649, Furlan) che il collegio ritiene maggiormente persuasiva.
L'asserita mancanza di connessione con la provvista e il fatto che l'emittente possa eventualmente impedire il pagamento da parte della
Banca trattaria e/o disponga di azioni di recupero o risarcitorie non appaiono infatti ragioni sufficienti per escludere che il reato in esame possa cadere anche sull'assegno bancario, dato che esso costituisce in ogni caso un titolo di credito. In quanto tale, non solo appartiene alla categoria dei beni mobili secondo la definizione residuale contenuta nell'art. 812 c.c., ma è altresi certamente suscettivo di utilizzazione economica, sia pure -eventualmente-
effimera; e ciò, secondo il collegio, ne renderebbe ingiustificata l'espulsione dalla fattispecie contemplata nella norma incriminatrice.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 3 Marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 1999