Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
Contro il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, decidendo "de plano" senza fissare l'udienza camerale ex art. 447 cod. proc. pen., rigetta la richiesta di applicazione della pena formulata dalle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. non è esperibile alcun mezzo diretto di impugnazione, potendo solo la parte interessata impugnare detto provvedimento congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/1998, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 13.5.1998
1. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 1737
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Stefano Bielli Consigliere N. 480
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MOXHAKU Shkelzen, n. a Scutari (Albania) l'8.12.1972 avverso la ordinanza in data 14 novembre 1997 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Fatto e diritto
Con ordinanza in data 14 novembre 1997, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato respingeva la richiesta di applicazione di pena concordata in ordine al reato di spaccio di circa 17 kg. di marihuana, accertato in Prato il 7 agosto 1997, contestato a MOXHAKU Shkelzen.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il MOXHAKU, denunciando che la richiesta era stata rigettata senza fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 447 c.p.p. Il ricorso è inammissibile.
Pur essendo incorso il Giudice per le indagini preliminari in una inosservanza delle regole procedurali, decidendo de plano sulla richiesta di pena concordata tra le parti senza fissare l'udienza in camera di consiglio, come previsto dall'art. 447 c.p.p., in ogni caso contro il provvedimento del g.i.p di rigetto della richiesta di applicazione della pena non è previsto dalla legge alcun mezzo diretto di impugnazione (Cass., sez. IV, 26 aprile 1993, Marziale, rv. 194185), potendo solo la parte interessata impugnare detto provvedimento congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (Cass., sez. I, 13 ottobre 1993, Casolari, rv. 195720). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in lire 500.000 (cinquecentomila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 500.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 1998