TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 785 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. BALDINI GIANNI, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Via Verdi 281 55049 Viareggio ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. SCHIAFFINO ANNA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA PASQUALE PARDI 9 PISA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione preventiva ritualmente notificato, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 10/05/2024, con il quale era stato intimato alla stessa parte opponente il pagamento della somma di € 49.699,86, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 29/2024 pronunciata dal Tribunale di Massa, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto di
[...]
a procedere all'esecuzione forzata in virtù del titolo esecutivo sotteso all'atto di CP_1 precetto notificato. In particolare, parte attrice opponente deduceva: a) che la sentenza posta a base dell'atto di precetto (non passata in giudicato) era una sentenza di accertamento, e non di condanna e, come tale, da non costituire titolo esecutivo, prevedendo la rettifica del saldo di un rapporto di c/c n. 2649/119818 (ex 2000001) ancora aperto, e non la condanna al pagamento di somme;
b) che la richiesta di pagamento di interessi moratori dal 07.06.2019 al 06.05.2024 per € 15.096,76 era illegittima, sia in quanto l'art 1284 cc, comma 4, c.c. è inapplicabile alle obbligazioni restitutorie correlate a pagamenti indebiti, sia e soprattutto perché, se il titolo esecutivo nulla specifica, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo;
c) che la richiesta dell'Iva sulle competenze dell'atto di precetto per
€ 75,73 era illegittima, considerato che la società opposta è soggetto passivo Iva che detrae l'imposta. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domandando, nel merito, il rigetto dell'opposizione articolata dalla parte debitrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, dava atto di rinunciare alla richiesta di versamento degli interessi moratori, quantificati in € 15.096,76 ed alla pretesa creditoria relativa all'Iva sui compensi. Con ordinanza depositata in data 19/07/2024, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente al punto 1 del dispositivo, rinviando al definitivo per la liquidazione delle spese. La causa proseguiva con la fase istruttoria esclusivamente mediante acquisizione di produzioni documentali. Con ordinanza del 22/10/2024, il giudice assegnava i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Alla successiva udienza fissata al giorno 09/04/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
1. OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti il diritto di procedere (o, comunque, proseguire) esecutivamente come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere (o comunque proseguire) sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto.
1.2. INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. SENTENZA DICHIARATIVA NON DEFINITIVA. Con i tre motivi di opposizione poc'anzi riepilogati – che per la loro stretta connessione logico-
2 giuridica possono essere trattati congiuntamente – parte debitrice opponente a Parte_2 contestato il diritto di agire esecutivamente del creditore precettante, per tutte Controparte_1 le somme indicate nell'atto di precetto, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi di mora, sia a titolo di Iva. Giova evidenziare che il titolo esecutivo di formazione giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto notificato, e qui opposto, è costituito dalla sentenza n. 29/2024 pronunciata dal Tribunale di Massa, con la quale è stata accertata e dichiarata la “declaratoria delle nullità contrattuali meglio specificate in parte motiva, ed espunzione delle somme illegittimamente addebitate, condanna Parte_2
a rettificare il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 2649/119818 (ex 2000001) intercorso con
[...] alla data del 31.12.2016, in € 38.257,00 a credito in favore del correntista”; nonché Controparte_1 condannato “ rifondere a le spese di lite che si liquidano in € Parte_2 Controparte_1
7.800,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio” ed infine poste a carico “le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente in capo a Parte_2
(cfr. dispositivo sentenza n. 29/2024).
[...]
Preme, tuttavia, precisare che la società opponente ha già provveduto a Parte_2 corrispondere le spese di lite e che pertanto oggetto di contestazione è la richiesta in via capitale della somma di € 38.257,00 (oltre Iva e interessi). Si ricorda che, sebbene al correntista sia pacificamente riconosciuto il diritto di agire in giudizio onde contestare gli addebiti ritenuti illegittimi ed ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto (anche quando il conto corrente non è ancora stato chiuso), deve ritenersi altrettanto pacifico che tale domanda di accertamento conduca ad una pronuncia dichiarativa, contenente, appunto, la mera rideterminazione del saldo a credito del correntista stesso al momento della proposizione della domanda. Pertanto, anche se la pronuncia contiene formalmente una condanna della CP_2 alla rettifica delle annotazioni in conto corrente, non si tratta di una sentenza di condanna, ma di mero accertamento e non costituisce titolo esecutivo (Trib. Torino Sez. VIII, 27/01/2022). Dalla lettura del dispositivo della sentenza, congiuntamente con le domande spiegate in seno a quel procedimento (come ritrascritte a pag. 2 della motivazione), appare evidente la richiesta di sola rettifica del saldo di conto corrente alla data del 31.12.2016: invero, la società correntista ha domandato di “condannare la a rettificare il saldo del rapporto di conto corrente ordinario all'ultimo estratto conto disponibile CP_2
o comunque alla data del 31.12.2016”. Inoltre, merita evidenziare come tale rapporto contrattuale di conto corrente sia ancora in essere tra le parti (cfr. verbale di udienza). Dunque, in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto» (fra le altre, cfr. Cass., sez. VI, 4.3.2021, n. 5904; Cass., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646; v. pure Cass., sez. un., 2.12.2010, n. 24418). Infatti, in costanza di rapporto di conto corrente, il correntista conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite, al fine di sapere quale è il saldo sul conto ad una certa data in quanto, ove questo fosse inferiore al saldo risultante delle scritture contabili, ne risulterebbero aumentate le
3 somme affidate ancora a disposizione oppure potrebbe risultare inferiore il saldo passivo da corrispondere alla banca. Segnatamente, il correntista può ottenere la riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito. Per tali ragioni non possono trovare accoglimento le deduzioni di parte convenuta opposta anche con riferimento alla giurisprudenza dalla stessa menzionata in atti. Per i principi giuridici poc'anzi richiamati, i precedenti giurisprudenziali richiamati da
[...] in quanto del tutto inconferenti rispetto alla questione giuridica relativa alla natura CP_1 dichiarativa della sentenza che costituisce titolo esecutivo da cui il precetto trae fondamento ed alla sua portata esecutiva in assenza di passaggio in giudicato. Ne consegue che l'opposizione sollevata dalla all'atto di precetto notificatole dal correntista CP_2 sulla base di tale pronuncia, per ottenere il pagamento della somma accertata a credito del correntista, ad una certa data, riferita ad un rapporto di conto corrente bancario ancora aperto, deve essere accolta, poiché tale sentenza non costituisce titolo esecutivo, trattandosi di pronuncia di accertamento e dichiarativa, non ancora passata in giudicato.
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 52.000,00 in relazione al valore del credito, preso il valore medio delle tre fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022), essendosi il procedimento civile si è definito senza svolgere attività istruttoria.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 785 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c.,
1. ACCOGLIE l'opposizione preventiva all'esecuzione formulata da e Parte_2 per l'effetto,
2. DICHIARA che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di in forza della sentenza n. 29/2024 Parte_2 pronunciata in data 10.01.2024 dal Tribunale di Massa;
3. CONDANNA rimborsare a favore di e Controparte_1 Parte_2 spese processuali che liquida in complessivi € 6.681,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.905,00 per la fase decisionale, € 871,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4
Così deciso in Massa, in data 13.05.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
5
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 785 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. BALDINI GIANNI, DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Via Verdi 281 55049 Viareggio ITALIA
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. SCHIAFFINO ANNA, , DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale VIA PASQUALE PARDI 9 PISA
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione in opposizione preventiva ritualmente notificato, in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 10/05/2024, con il quale era stato intimato alla stessa parte opponente il pagamento della somma di € 49.699,86, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 29/2024 pronunciata dal Tribunale di Massa, chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del diritto di
[...]
a procedere all'esecuzione forzata in virtù del titolo esecutivo sotteso all'atto di CP_1 precetto notificato. In particolare, parte attrice opponente deduceva: a) che la sentenza posta a base dell'atto di precetto (non passata in giudicato) era una sentenza di accertamento, e non di condanna e, come tale, da non costituire titolo esecutivo, prevedendo la rettifica del saldo di un rapporto di c/c n. 2649/119818 (ex 2000001) ancora aperto, e non la condanna al pagamento di somme;
b) che la richiesta di pagamento di interessi moratori dal 07.06.2019 al 06.05.2024 per € 15.096,76 era illegittima, sia in quanto l'art 1284 cc, comma 4, c.c. è inapplicabile alle obbligazioni restitutorie correlate a pagamenti indebiti, sia e soprattutto perché, se il titolo esecutivo nulla specifica, il creditore non può conseguire in sede di esecuzione forzata il pagamento degli interessi maggiorati, stante il divieto per il giudice dell'esecuzione di integrare il titolo;
c) che la richiesta dell'Iva sulle competenze dell'atto di precetto per
€ 75,73 era illegittima, considerato che la società opposta è soggetto passivo Iva che detrae l'imposta. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, domandando, nel merito, il rigetto dell'opposizione articolata dalla parte debitrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, dava atto di rinunciare alla richiesta di versamento degli interessi moratori, quantificati in € 15.096,76 ed alla pretesa creditoria relativa all'Iva sui compensi. Con ordinanza depositata in data 19/07/2024, il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato limitatamente al punto 1 del dispositivo, rinviando al definitivo per la liquidazione delle spese. La causa proseguiva con la fase istruttoria esclusivamente mediante acquisizione di produzioni documentali. Con ordinanza del 22/10/2024, il giudice assegnava i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Alla successiva udienza fissata al giorno 09/04/2025 il giudice tratteneva la causa in decisione.
1. OPPOSIZIONE PREVENTIVA ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 COMMA 1 C.P.C.. 1.1. QUALIFICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE COME OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE. Preliminarmente occorre qualificare la domanda con cui si contesti il diritto di procedere (o, comunque, proseguire) esecutivamente come opposizione all'esecuzione: tale opposizione presuppone che la domanda abbia un contenuto minimo essenziale costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere (o comunque proseguire) sul fondamento di quel determinato titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva prescelta. Il giudizio di opposizione all'esecuzione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per l'obbligazione risultante dal titolo ed indicata in precetto.
1.2. INTERPRETAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO DI FORMAZIONE GIUDIZIALE. SENTENZA DICHIARATIVA NON DEFINITIVA. Con i tre motivi di opposizione poc'anzi riepilogati – che per la loro stretta connessione logico-
2 giuridica possono essere trattati congiuntamente – parte debitrice opponente a Parte_2 contestato il diritto di agire esecutivamente del creditore precettante, per tutte Controparte_1 le somme indicate nell'atto di precetto, sia a titolo di capitale, sia a titolo di interessi di mora, sia a titolo di Iva. Giova evidenziare che il titolo esecutivo di formazione giudiziale posto a fondamento dell'atto di precetto notificato, e qui opposto, è costituito dalla sentenza n. 29/2024 pronunciata dal Tribunale di Massa, con la quale è stata accertata e dichiarata la “declaratoria delle nullità contrattuali meglio specificate in parte motiva, ed espunzione delle somme illegittimamente addebitate, condanna Parte_2
a rettificare il saldo del rapporto di conto corrente ordinario n. 2649/119818 (ex 2000001) intercorso con
[...] alla data del 31.12.2016, in € 38.257,00 a credito in favore del correntista”; nonché Controparte_1 condannato “ rifondere a le spese di lite che si liquidano in € Parte_2 Controparte_1
7.800,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del giudizio” ed infine poste a carico “le spese di consulenza tecnica già liquidate con decreto definitivamente in capo a Parte_2
(cfr. dispositivo sentenza n. 29/2024).
[...]
Preme, tuttavia, precisare che la società opponente ha già provveduto a Parte_2 corrispondere le spese di lite e che pertanto oggetto di contestazione è la richiesta in via capitale della somma di € 38.257,00 (oltre Iva e interessi). Si ricorda che, sebbene al correntista sia pacificamente riconosciuto il diritto di agire in giudizio onde contestare gli addebiti ritenuti illegittimi ed ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto (anche quando il conto corrente non è ancora stato chiuso), deve ritenersi altrettanto pacifico che tale domanda di accertamento conduca ad una pronuncia dichiarativa, contenente, appunto, la mera rideterminazione del saldo a credito del correntista stesso al momento della proposizione della domanda. Pertanto, anche se la pronuncia contiene formalmente una condanna della CP_2 alla rettifica delle annotazioni in conto corrente, non si tratta di una sentenza di condanna, ma di mero accertamento e non costituisce titolo esecutivo (Trib. Torino Sez. VIII, 27/01/2022). Dalla lettura del dispositivo della sentenza, congiuntamente con le domande spiegate in seno a quel procedimento (come ritrascritte a pag. 2 della motivazione), appare evidente la richiesta di sola rettifica del saldo di conto corrente alla data del 31.12.2016: invero, la società correntista ha domandato di “condannare la a rettificare il saldo del rapporto di conto corrente ordinario all'ultimo estratto conto disponibile CP_2
o comunque alla data del 31.12.2016”. Inoltre, merita evidenziare come tale rapporto contrattuale di conto corrente sia ancora in essere tra le parti (cfr. verbale di udienza). Dunque, in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto» (fra le altre, cfr. Cass., sez. VI, 4.3.2021, n. 5904; Cass., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646; v. pure Cass., sez. un., 2.12.2010, n. 24418). Infatti, in costanza di rapporto di conto corrente, il correntista conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite, al fine di sapere quale è il saldo sul conto ad una certa data in quanto, ove questo fosse inferiore al saldo risultante delle scritture contabili, ne risulterebbero aumentate le
3 somme affidate ancora a disposizione oppure potrebbe risultare inferiore il saldo passivo da corrispondere alla banca. Segnatamente, il correntista può ottenere la riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito. Per tali ragioni non possono trovare accoglimento le deduzioni di parte convenuta opposta anche con riferimento alla giurisprudenza dalla stessa menzionata in atti. Per i principi giuridici poc'anzi richiamati, i precedenti giurisprudenziali richiamati da
[...] in quanto del tutto inconferenti rispetto alla questione giuridica relativa alla natura CP_1 dichiarativa della sentenza che costituisce titolo esecutivo da cui il precetto trae fondamento ed alla sua portata esecutiva in assenza di passaggio in giudicato. Ne consegue che l'opposizione sollevata dalla all'atto di precetto notificatole dal correntista CP_2 sulla base di tale pronuncia, per ottenere il pagamento della somma accertata a credito del correntista, ad una certa data, riferita ad un rapporto di conto corrente bancario ancora aperto, deve essere accolta, poiché tale sentenza non costituisce titolo esecutivo, trattandosi di pronuncia di accertamento e dichiarativa, non ancora passata in giudicato.
2. SPESE DI LITE. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55) applicato lo scaglione fino ad € 52.000,00 in relazione al valore del credito, preso il valore medio delle tre fasi svolte (secondo il D.M. 147/2022), essendosi il procedimento civile si è definito senza svolgere attività istruttoria.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 785 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
Visto l'art. 615 comma 1 c.p.c.,
1. ACCOGLIE l'opposizione preventiva all'esecuzione formulata da e Parte_2 per l'effetto,
2. DICHIARA che non ha diritto di procedere ad esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di in forza della sentenza n. 29/2024 Parte_2 pronunciata in data 10.01.2024 dal Tribunale di Massa;
3. CONDANNA rimborsare a favore di e Controparte_1 Parte_2 spese processuali che liquida in complessivi € 6.681,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 2.905,00 per la fase decisionale, € 871,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
4
Così deciso in Massa, in data 13.05.2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
5