Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 369
CASS
Sentenza 15 gennaio 2002

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L'art. 12, secondo comma, del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 (regolamento per l'esercizio della professione di chimico) prevede solo come ipotesi ordinaria che sia il presidente del Consiglio dell'Ordine locale a svolgere l'istruttoria preordinata all'eventuale apertura del procedimento disciplinare, ma non esclude che questa attività propedeutica possa essere da lui delegata a uno o più consiglieri.

Nel procedimento disciplinare davanti al consiglio dell'ordine locale dei chimici, il superamento del termine di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo non comporta l'illegittimità del provvedimento adottato, atteso che l'art. 2 cit. pone un termine acceleratorio per la definizione dei procedimenti amministrativi, ma non contiene alcuna prescrizione in ordine alla perentorietà del termine stesso, ne' alla decadenza della potestà amministrativa o alla illegittimità del provvedimento tardivo.

Nei giudizi di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale, dei provvedimenti disciplinari adottati dai consigli degli ordini locali dei chimici la ricusazione di componenti del collegio è inammissibile, non essendo prevista dagli artt. 11, 12 e 15 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 (regolamento per l'esercizio della professione di chimico) e dal D.M. 1 ottobre 1948 recante l'approvazione del regolamento per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei chimici, alcuna ipotesi di astensione o ricusazione, ed essendo esclusa - attesa la natura giurisdizionale del collegio in materia disciplinare - l'applicazione dell'obbligo generale di astensione gravante sui titolari di pubblici uffici amministrativi ai sensi dell'art. 279 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nonché l'applicazione delle norme codicistiche in materia di astensione o ricusazione del giudice, atteso il carattere eccezionale delle stesse; ne consegue che eventuali ragioni di ricusazione possono rilevare esclusivamente quali figure sintomatiche di eccesso di potere (vizio espressamente contemplato dall'art. 15 del R.D. n. 842/1928 come motivo di ricorso per cassazione).

L'art. 15, ultimo comma, del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 (regolamento per l'esercizio della professione di chimico), come tutte le disposizioni che prevedono il ricorso per incompetenza o eccesso di potere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni dei consigli nazionali degli ordini professionali istituiti prima dell'entrata in vigore della Costituzione adottate a seguito di impugnazione di deliberazioni degli Ordini locali, è attributivo di detta competenza alle Sezioni Unite limitatamente ai ricorsi che pongano una questione di giurisdizione, secondo il principio generale di cui all'art. 374 cod. proc. civ., ma non esclude, in difetto di espressa disposizione derogativa, la competenza delle sezioni semplici per i ricorsi che tale questione non pongano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 369
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 369
    Data del deposito : 15 gennaio 2002

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