Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 3
In caso di mandato alle liti rilasciato all'estero, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, la eventuale mancanza di legalizzazione delle firme è superata dalla Convenzione italo - tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere da detta formalità.
L'interpretazione della normativa straniera compiuta dal giudice nazionale si risolve in una "quaestio voluntatis", riservata, come tale, al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità ove il relativo convincimento sia analiticamente esposto ed argomentato.
La mancata traduzione del documento, redatto in lingua straniera, dal quale si assuma derivante la legittimazione del difensore non rientra tra le nullità assolute ed insanabili previste dalla legge, ma piuttosto tra le nullità relative suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., con la conseguenza che, essa non può essere opposta dalla parte che per tutto il corso del giudizio non abbia contrastato la legittimazione del difensore, giacché, ai sensi dell'art. 157 cit. comma terzo, tale condotta esprime rinuncia tacita all'eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11434 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ITALO PURCARO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato DANTE CONTI, che lo difende unitamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO TRANSTIR SPEDITIONGESELLSCHAFT MBH, in persona del proprio Curatore avv. Gerd. Weiland, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLÒ, che lo difende unitamente all'avvocato GERARDO BROGGINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 269/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione civile emessa il 25/5/99, depositata il 20/07/99; RG.169/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato FRONZA ELVIO;
udito l'Avvocato SIGILLÒ ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo, assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 1993 il curatore del Fallimento della società tedesca Transtir Speditiongesellschafcth M.B.M. (da ora, breviter, Transtir) conveniva dinanzi al Tribunale di Trento il signor AP LO e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di marchi 113.717,95, oltre interessi dal 1 marzo 1989 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite. La pretesa della società fallita derivava da patti sociali (v. contratto 12 giugno 1986) e dall'impegno che i soci avevano assunto circa il ripiano del debito sociale accertato con atto del 13 dicembre 1987.
Avendo il Pretore di UR dichiarato il fallimento della società, il curatore aveva chiesto al AP il pagamento del debito, ma questi aveva eccepito in compensazione superiore credito, vantato dalla ditta AP per numerosi trasporti internazionali che detta ditta aveva effettuato negli anni 1987/1988 in favore della Transtir.
Con sentenza del 10 aprile 1997 il Tribunale di Trento accoglieva le domande proposte dal curatore del fallimento della Transtir.
La decisione era appellata dal AP il quale sosteneva, in particolare, che la fattispecie doveva essere regolata dalla legge italiana, quanto meno per la compensazione tra i crediti. Resisteva il fallimento chiedendo il rigetto del gravame.
Con sentenza del 30 luglio 1998 la Corte di appello di Trento così decideva: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Per quanto qui ancora interessa la Corte territoriale precisava:
a. che alla fattispecie andava applicata la norma dell'art. 25 delle preleggi, quale norma di raccordo di diritto internazionale privato;
b. che dovendo il giudice nazionale applicare le norme estere, la interpretazione delle norme, che erano state poste nella sfera di conoscenza del giudice, consentiva di risolvere la questione controversa nel senso favorevole alle pretese del fallimento (ff 8/11 della motivaz.).
Contro la decisione ricorre il AP deducendo cinque motivi di ricorso illustrati da memoria, resiste il fallimento con controricorso.
Il procuratore del resistente ha prodotto memorie in replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti. Con il primo motivo si deduce l'error in procedendo (in relazione agli artt. 75, 83, 125 cpc) ed il vizio della motivazione sul punto del difetto della capacità processuale del curatore del fallimento avv. Gerd Weiland.
La tesi è che la legittimazione risulta da due documenti, uno redatto in tedesco (27 febbraio 1989) ed altro in inglese (24 febbraio 1993) dei quali manca la traduzione asseverata e di cui manca la legalizzazione dovuta in base agli articoli 15 e 17 della legge 1968 n. 15; si deduce inoltre che non risulta provata l'autorizzazione del giudice al curatore per la promozione del giudizio.
Il Procuratore generale, dando rilievo all'ultima eccezione, ha ritenuto di poter condividere l'eccezione sulla mancanza della capacità processuale, rilevabile d'ufficio anche in questa fase del giudizio.
Sul punto il difensore della curatela ha replicato con memoria, osservando che l'eccipiente avrebbe dovuto citare in esteso le norme di diritto germanico che indicano la garanzia della previa autorizzazione, essendo tale riferimento un onere per la conoscenza del giudice nazionale sulla rilevanza della questione. Il motivo è infondato per una serie concorrente di considerazioni:
a. la mancanza di traduzione dei documenti in lingua estera (art. 123 cpc) non rientra tra le nullità assolute ed insanabili previste dalla legge (art. 156 cpc) e quindi doveva essere tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 157 cpc nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso (cfr. Cass. 5 aprile 1994 n. 2217; Cass. 14 dicembre 1973 n. 3400); si tratta dunque di una nullità relativa, sanata ai sensi dell'art. 157 cpc (Cfr. Cass. 10 marzo 1986 n. 1599; 1 agosto 1995 n. 8383);
b. la nullità relativa non può essere opposta dalla parte che per tutto il corso del giudizio di merito non ha contestato la legittimazione del difensore che agisce per conto del curatore del fallimento estero, perché tale condotta concludente esprime una rinuncia tacita alla eccezione (cfr. art. 157 terzo comma);
c. la mancanza di legalizzazione delle firme, richiesta dalla legge 1968 n. 15 è superata dalla convenzione bilaterale italo tedesca del 1969, ratificata e resa esecutiva con la legge 12 aprile 1973 n. 176 (conf. SU 1993 n. 4992);
d. la deduzione della prova dell'autorizzazione al curatore da parte del giudice tedesco, è tardiva, ed attenendo a normativa estera imponeva al deducente l'onere della ferenda lex (del preciso referente normativo);
si aggiunge che difetta l'interesse alla deduzione (art. 157 secondo comma) perché è il Fallimento che ha interesse ad agire nel pieno rispetto delle regole, attraverso l'organo di curatela, e non vi è alcun elemento per ritenere abusivo l'esercizio di azioni recuperatorie di crediti sociali dinanzi ad autorità giudiziarie estere.
Viene ora in esame, secondo l'ordine logico delle questioni, il terzo motivo, che riguarda il regime giuridico applicabile ai sensi dell'art. 25 delle preleggi.
Nel motivo si deduce "insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione al punto n. 5 dell'art. 360 cpc e comunque violazione o falsa applicazione delle norma di cui all'art. 25 delle preleggi in relazione al punto 3 dell'art. 360 cpc". La tesi è che (ff. 10 del ricorso) "trattandosi di promessa unilaterale, poi materialmente attuata mediante delegazione di pagamento con successiva cessione di credito ad estinzione del debito, il caso deve essere regolato dalla legge italiana". E si ribadisce (ff. 11 del ricorso) che OL NI delegò al socio AP di estinguere in Italia, sia pure parzialmente, il debito della società verso la ditta AP spa con la conseguenza giuridica incontrovertibile della cessione del credito alla persona fisica del AP.
Il motivo presenta un profilo di inammissibilità per difetto di specificità ed è inoltre infondato.
Difetta di specificità per la ragione che il ricorrente non indica le fonti di prova, ne' i luoghi processuali, da cui desume la ricostruzione delle vicende che ora pone all'attenzione della corte, come "fatti pacifici", e l'onere della specificazione è essenziale per l'effetto devolutivo della censura, essendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata. (Cfr. Cass. 12 febbraio 1988 n. 1497; 5 marzo 1991 n. 2325; Cass. 11 marzo 1995 n. 2867). Ma difetta anche la fondatezza per la ragione che i giudice del merito hanno valutato e messo in evidenza che i fatti dedotti dal AP circa la delegazione e la cessione dei crediti non cono mai stati provati e documentati nel corso del giudizio. (cfr. ff. 6 della motivaz. sul punto della asserita delegazione di pagamento e sul suo asserito perfezionamento in Italia, e passim ff. 11 sulla questione, ritenuta decisiva, della non eseguita promessa di versamenti a fondo perduto).
Il motivo è dunque inammissibile e infondato e non è idoneo ad indicare diversi criteri di collegamento per la definizione della res controversa, secondo il diritto internazionale privato applicato dai giudici italiani.
Resta dunque ferma e incontroversa la ratio decidendi dei giudici del merito in relazione al criterio di collegamento prescelto (v. ff. 11 motivaz.) in relazione alla fattispecie considerata, alla luce della normativa germanica, applicata sulla base della lex fori prescelta in relazione al testo originario dell'art. 25 delle preleggi, che indica il foro del luogo in cui il contratto è stato concluso, e nel caso specie, si considerano i patti sociali conclusi in Germania.
Come evidenzia la normativa della motivazione.
Prosegue ora l'esame dei restanti motivi.
Con il secondo motivo si deduce infatti la violazione degli artt. 1226 e ss, 1269 e 1270 cc, ed il vizio della omessa motivazione sul punto.
La tesi è che il giudice italiano doveva tener conto della normativa italiana e non di quella germanica, in tema di rapporti concernenti una delegazione di pagamento e relativa cessione del credito.
Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente richiede l'applicazione di norme di legge e di criteri di collegamento, presupponendo come certi e provati, fatti di cui non ha invece provato l'esistenza.
Il motivo resta inoltre assorbito dall'esame della questione pregiudiziale, che è quella del criterio prescelto dai giudici del merito considerando la lex fori relativa ai patti sociali conclusi in Germania.
Con il quarto motivo finalmente si censura l'interpretazione data dai giudici italiani della normativa germanica per le società a responsabilità limitata (art. 32 L. tedesca sulle società; artt, 387, 388 e 389 BGB).
In senso contrario si osserva come la censura sia diretta a far valere una non provata compensazione. Orbene, i giudici italiani, attraverso una analitica disamina delle norme vigenti di diritto germanico (ff. 9 a 12) tenendo conto anche del diritto vivente (precedenti giurisprudenziali) hanno concluso in tesi che "nel diritto tedesco, applicabile alla fattispecie, non solo non è prevista la non restituibilità, ma anche la non compensabilità del debito tra il socio per conferimenti (necessari a coprire sottocapitalizzazioni, diversi dai versamenti supplementari, tra i quali quello in esame non rientra) con crediti del socio verso la società".
Orbene, l'interpretazione della normativa straniera, compiuta dal giudice nazionale, alla luce dei criteri di diritto internazionale privato, antecedenti alla riforma introdotta dalla legge 31 novembre 1995 n. 218, consente di ritenere la valutazione del senso di tali norme, compiuta dal giudice nazionale, alla stregua di valutazione "fattuale" secondo criteri di coerenza e logicità, che attengono ad una quaestio voluntatia, che si sottrae ad un controllo di legittimità, se, come nel caso di specie, il convincimento logico è analiticamente esposto ed argomentato. (Cfr. Cass. 9 agosto 1996 n. 7377; Cass. 29 gennaio 1993 n. 1127). Non è invece applicabile il criterio ermeneutico (della interpretazione cd "normativa" e dell'obbligo della conoscenza di ufficio della legge straniera se applicabile in base ai criteri di collegamento) di cui all'art. 14 della legge novellatrice del 1995 n. 218, in quanto tale legge non è retroattiva e non si applica ai rapporti anteriori alla sua entrata in vigore.
Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 92 secondo comma cpc sul punto della condanna alla rifusione totale delle spese di lite;
il motivo è infondato avendo esattamente i giudici del merito applicato le norme sulla soccombenza sostanziale. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del resistente fallimento TRASTIR APEDITIONSGESELLSHAFT mbH, alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cassazione, che liquida in euro 173,50 per spese ed in euro 3615,20 corrispondenti a sette milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002