Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11434
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Sentenza 1 agosto 2002

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In caso di mandato alle liti rilasciato all'estero, ove il mandante abbia nazionalità tedesca, la eventuale mancanza di legalizzazione delle firme è superata dalla Convenzione italo - tedesca 7 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 aprile 1973, n. 176, che consente, per tali autentiche, di prescindere da detta formalità.

L'interpretazione della normativa straniera compiuta dal giudice nazionale si risolve in una "quaestio voluntatis", riservata, come tale, al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità ove il relativo convincimento sia analiticamente esposto ed argomentato.

La mancata traduzione del documento, redatto in lingua straniera, dal quale si assuma derivante la legittimazione del difensore non rientra tra le nullità assolute ed insanabili previste dalla legge, ma piuttosto tra le nullità relative suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., con la conseguenza che, essa non può essere opposta dalla parte che per tutto il corso del giudizio non abbia contrastato la legittimazione del difensore, giacché, ai sensi dell'art. 157 cit. comma terzo, tale condotta esprime rinuncia tacita all'eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11434
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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