Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2826 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
O L L O B 2 7 I - 0 D 1 - 6 A 2 T L S E O D P 2 R 4 M 6 I . R . U REPUBBLICA ITALIANA A P . D D 0 2 8 2 6 0 1 E R T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L N E S 2 E 2 A LA COR Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Michele ANNUNZIATA R.G.N. 5034/97 Rel. Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO 7242/97 Cron.Dott. Ugo VITRONE Consigliere 5884 Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere Rep. 898 - Consigliere Ud. 27/06/00Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MILANESE PER C.I.M.E.P. CONSORZIO INTERCOMUNALE UFFICIO COPIE Richiesta copia/studio POPOLARE, in persona del Presidente pro L'EDILIZIA dal Sig-60-240 elettivamente domiciliato in ROMA VIA tempore, per diritti. 000 27-FEB. 2001 COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo IL CANCELLIERE rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUCCI GIAMPAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
LIRE 3000 ricorrente - CANCELLERIA
contro
OL AV, OL EL, RO LA, CG073711 RC, OL EL, OL NN RO LIRE 3000 2000 MARIA, MAIL di CO RL & C. Sas;
CANCELLERIA 1394 intimati - -1- CG073712 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso n° 07242/97 proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. OL AV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti 6000 BARBERINI 29, presso l'avvocato BETTONI MANFREDI, che Il-7 MAG. 2001. CANCELLIERE lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPADEA GIOVANNI, giusta delega a margine del RITT controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
DIRITTI DI INTERCOMUNALE MILANESE PER C.I.M.E.P. CONSORZIO L'EDILIZIA POPOLARE, - intimato avverso la sentenza n. 732/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/03/96; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Rilasciata copia legale al Sig. Bettoni udienza del 27/06/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni per diritti 4000+ ES 11 22 MAG 20 LOSAVIO;
01 IL CANC udito per il ricorrente, l'Avvocato Pecora, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, 1'Avvocato Bettoni, che ha chiesto l'accoglimento del CB435866 il rigetto del ricorso ricorso incidentale e CE435867 principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CB435871 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il -2- CB435872 ricorso principale: l'accoglimento del motivo;
terzo l'accoglimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE il rigetto del primo motivo, Richiesta copia studio dal Sig. PEZZANO secondo motivo, l'assorbimento del per diritti 6000 у per il ricorso incidentale: 12.8 MÁG, 2001 IL CANCELLIERE LIRE 3000 CANCELLERIA CG513213 CG513214 -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Accogliendo la domanda proposta da DA OL, GA VE, LE OL, NN RI OL e dalla società in a.s. Mail di RR AT e c., diretta alla determinazione della indennità di occupazione d'urgenza di un loro terreno, posto in Segrate, fatto oggetto di un procedimento di espropriazione promosso dal Intercomunale Milanese per l'EdiliziaConsorzio Popolare CIMEP convenuto in giudizio la Corte d'appello di AN, con la sentenza pubblicata il 12 marzo 1996, determinava in Lire 919.720.000 la indennità dovuta agli attori e ordinava al Consorzio convenuto di depositare la somma corrispondente presso la Cassa Depositi e Prestiti. Accertata la edificabilità dei terreni occupati, determinato il valore di mercato di essi conformemente alla valutazione del consulente tecnico d'ufficio, la Corte di merito liquidava la indennità di occupazione nella misura degli interessi legali calcolati sul valore venale dei terreni stessi, con riferimento alla durata di possesso comein cinque anni dall'immissione prevista nel decreto che aveva autorizzato 3 considerando il periodo l'occupazione (non emissione del decreto di successivo fino alla in difetto di prova di esproprio 18 luglio 1995. www un sopravvenuto provvedimento di proroga); dichiarava dovuti gli interessi compensativi nel rateo annuale saggio legale su ciascun dell'indennità, ma negava il ristoro del maggior danno in difetto di "prova concreta" al riguardo. questa sentenza il C.I.M.E. P.
Contro
Intercomunale Milanese per 1' Edilizia Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, popolare - deducendo tre motivi di impugnazione illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.; degli intimati ha resistito con controricorso il solo DA OL che ha proposto ricorso incidentale con due motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, ma separatamente iscritti nel ruolo generale, debbono essere preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c.. 2.Con il primo motivo del ricorso il C.I.M. E. P., prospettando "violazione e falsa applicazione" degli artt. 39 e 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché "insufficiente e Wan 4 contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, critica la decisione per non avere la Corte di merito considerato in concreto il valore di godimento del terreno occupato, dai proprietari utilizzato come fondo agricolo, sicché la indennità di occupazione doveva essere determinata, non già come erroneamente con la decisione impugnata nella misura degli interessi legali calcolati sul valore venale del bene quale potenziale area fabbricabile, ma nell'importo corrispondente alla effettiva redditività del fondo stesso, ai “frutti” di esso, "perduti" per effetto appunto della occupazione. Con il secondo motivo (prospettato in subordine con rilievo logico pregiudiziale) il ricorrente ma C.I.M.E.P. deduce la violazione dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992, n. 359, dell'art. 20 legge 22 ottobre 1971, n. 865, degli artt. 72 e 73 legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché "insufficiente e contraddittoria motivazione" e censura la decisione per non avere la Corte di merito considerato il rapporto collegamento funzionale edi procedimentale tra gli istituti della occupazione e della espropriazione, quando la (preliminare) percezione di tale nesso avrebbe dovuto indurre а Whever 5 determinare la indennità di occupazione sul medesimo fondamento di quella di espropriazione e come misura proporzionale di essa. Con il terzo motivo, infine, il C.I.M.E.P. denuncia, quanto alla "determinazione del valore venale del fondo occupato", "insufficiente e contraddittoria motivazione circa i decisivi rilievi sollevati alla c.t.u." dallo stesso Consorzio e censura la decisione sul punto per essersi la Corte di merito acriticamente adeguata alle conclusioni della indagine tecnica, senza tener conto con riferimento agli specifici - che, avuto riguardo allarilievi del convenuto destinazione dell'area all'edilizia economica e essere assunti а popolare, non potevano comparazione i valori di libero mercato;
che dovevano essere dal computo detratte "importanti voci di costo, quali imposte, oneri finanziari, spese promozionali e commerciali"; che, al contrario, non era plausibile la operata decurtazione nella misura del 20 per cento del costo di costruzione.
3. Fondato è il secondo motivo del ricorso principale e nell'accoglimento di esso rimangono assorbiti il primo (logicamente subordinato che prospetta un alternativo criterio di determinazione 6 dell'indennità fondato sull'effettivo valore di godimento del bene e il terzo (che attiene alla applicazione in concreto del criterio contestato). Le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 493/1998, componendo il contrasto manifestato nella più recente giurisprudenza di legittimità, hanno affermato il principio che la indennità per le occupazioni preordinate all'espropriazione deve essere liquidata, non già in base al valore venale dell'area occupata, ma in misura corrispondente ad una percentuale, "che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali", dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area stessa finalizzata all'opera pubblica, calcolata secondo criteri fissati dall'ordinamento per questa distinta indennità. Condivide il collegio il principio così formulato, fondato non solo sulla norma "di portata generale" dettata dall'art. 72, comma 4, legge 2359 del 1865 (che, rinviando, per la determinazione dell'indennità di occupazione, alle disposizioni che disciplinano l'indennità di espropriazione, fissa un collegamento funzionale tra le due indennità e configura la indennità di occupazione lolever 7 come un riflesso di quella di espropriazione), ma, innanzitutto, sullo sviluppo normativo dell'istituto che ne ha modificato i presupposti fissati nell'ultima parte del primo comma dell'art. 71 stessa legge 2359/1865 (aggiunta dalla legge 18 dic. 1879, n. 5188, che introdusse la previsione della occupazione preliminare in funzione della realizzazione di opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili). Sicché l'occupazione d'urgenza è venuta assumendo i caratteri di uno strumento generale, in pratica necessitato al fine di accelerare 1 tempi di esecuzione dell'ope ra pubblica, che attribuisce all'Amministrazione occupante poteri sull'immobile incompatibili con il diritto di mero godimento, come quelli di procedere alla irreversibile trasformazione dell'area occupata (con l'effetto, perfino, di eventualmente acquisirne la proprietà pur se non intervenga il attraverso la c.d. formale provvedimento ablativo, accessione invertita). La occupazione dunque Consente dell'occupante delle l'appropriazione da parte facoltà connesse al diritto di proprietà sul bene, con anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario quanto al contenuto stesso del suo 8 diritto reale: con la conseguenza che il procedimento per l'occupazione preliminare, da autonomo e meramente collegato, ha assunto il Carattere di momento normale dell'unitario suo sub-procedimento di espropriazione, come procedimento (l'art. 1 legge 3.1.1978, n. 1 dispone che la dichiarazione di urgenza e indifferibilità è implicita nella approvazione di tutti i progetti di opere pubbliche di competenza dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali). e procedimentale Dal collegamento funzionale discende che le indennità l'espropriazione con spettanti al proprietario per ciascuno dei due istituti vengono а compensarlo del medesimo pregiudizio e cioè della perdita delle facoltà proprie del diritto di proprietà. E se la espressa previsione legislativa delle due indennità distinte non consente che al proprietario possa essere liquidata una indennità formalmente unica (quella di espropriazione, aumentata degli interessi annui per il periodo della durata dell'occupazione); l'omogeneità funzionale e procedimentale dei due istituti esige che le rispettive indennità siano determinate tuttavia sulla medesima base, così che la indennità di occupazione deve essere rapportata u tt e L 9 al valore (convenzionale) del bene occupato "secondo i criteri da adottarsi ai fini della liquidazione della indennità spettante per l'espropriazione prevista come momento finale del procedimento ablativo, strumentale alla realizzazione dell'opera pubblica per la cui esecuzione si è proceduto all'occupazione" (Cass. s.u. n. 493 del 1998): perciò determinata in una misura percentuale della indennità dovuta per la preventivata espropriazione del bene occupato (mentre il diverso criterio che vuole 1'indennità di occupazione rapportata al valore venale del bene comeal suo valore di godimento occupato corrispettivo della mancata percezione dei frutti di esso, postula una occupazione fine a se stessa, come temporanea sottrazione alla disponibilità del proprietario e destinata а cessare con la restituzione del bene alla condizione originaria). La decisione impugnata che non si è attenuta a questo criterio (liquidando la indennità di occupazione nella misura degli interessi legali del bene calcolati sul valore venale apprezzato come area fabbricabile) deve essere, in accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, sul punto Lostly annullata. 10 4.Con il primo motivo del ricorso incidentale DA OL deduce violazione degli artt. 20 legge 865/1971 e 22 legge 158/1991 e censura la decisione nel punto in cui la Corte di merito ha considerato la durata della occupazione legittima, cui commisurare la indennità, nei limiti del quinquennio previsto nel decreto 15 marzo 1989, 2 decorrere dalla immissione in possesso (27 aprile 1989) e ha ritenuto di non "potersi pronunciare per il periodo successivo, fino all' emissione del decreto di esproprio (18 luglio 1995)" "in quanto in atti alcuna prova ○ allegazione innon vi è merito all'intervento di un provvedimento di proroga del periodo originario di occupazione". La Corte ha così ignorato il disposto dell'art. 22 legge 158/1991 che dispone la proroga di due anni (automatica, ex lege) delle occupazioni di urgenza di "decorrenza dellein cors o nel momento disposizioni" della stessa legge (art. 23, 1° gennaio 1991). La censura così formulata, come riconosce la difesa dello stesso Consorzio nella memoria ex art. 378 c.p.c., è fondata, non essendo controvertibile che la proroga disposta dall'art. 22 legge 158/991 operi di diritto e non postuli quindi un しいとしい [[ provvedimento amministrativo che la recepisca in concreto: sicché non può dubitarsi che il decreto di espropriazione intervenuto il 18 luglio 1995 entro il termine triennale di proroga dal 27 aprile 1994 fu tempestivo in costanza di occupazione legittima, il cui termine conclusivo coincide dunque con la emissione del provvedimento ablativo (18 luglio 1995). Nell'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale relativo al criterio di determinazione del quantum della domanda principale rimane assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale attinente alla pronuncia sulla domanda accessoria di (interessi e) risarcimento del maggior danno da ritardo da rapportarsi all'importo della pretesa principale.
5. Accolto dunque il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale, dichiarati assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello di AN (che provvederà anche in ordine alle spese di questa fase di giudizio).
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi accoglie il Losens 12 secondo motivo del ricorso principale e il primo dichiara assorbiti motivo di quello incidentale, gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del ad altra sezione della Corte presente giudizio, d'appello di AN. Roma, 27 giugno 2000. 000 frommuldavijest. Il Relatore M. Aummisti Il Presidente NCELLERIA IL CANCELLIERE FEB. 2001 Do биоо CA RI Di Nuzzo IN SITATA 27 EPO D ggi, IL CANCELLIERE O RI Di Nuzzo O L L O B I D A 4 T ( S O R P F . M D I E . l A l a D . b E a T t 2 N 2 E . S t r E a 1392 ?? 22 MAR. 2001 0 1 E O M R i Re % تاج 00 OFFIC 13