CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2023, n. 29183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29183 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLE' GI MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/08/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29183 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 3 agosto 2022, ha respinto il riesame presentato da IO MA LÈ avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 13 giugno 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente ai reati di cui all'art. 73, quarto comma, T.U. stup. (kg 2 di marijuana e kg 100 di marijuana). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I capi 103 e 104 dell'imputazione concernono entrambi l'offerta in vendita di 100 kg di marijuana, il 21 giugno 2018 al coindagato LL CC (capo 103) ed il giorno successivo ad un ignoto (capo 104). Per il Tribunale del riesame non ci sarebbe nessuna duplicazione di contestazione. La prova delle due condotte si ricaverebbe per il Tribunale del riesame da un SMS, con il quale LÈ chiedeva a LL se conoscesse qualcuno per la vendita (per darla); il giorno successivo LL comunicava a LÈ di aver trovato qualcuno, ma LÈ gli replicava di essere "riuscito a toglierla". L'espressione verbale "conosci qualcuno per darla" non integra affatto gli estremi della messa in vendita della droga, si trattava di una mera domanda, una informazione. LÈ, inoltre, non ha conferito nessun mandato a LL di messa in vendita della droga. Per il Tribunale del riesame il ricorrente avrebbe venduto i 100 kg di droga ad un soggetto ignoto, diverso da quello indicatogli dal LL solo per l'interpretazione del testo del messaggio (essere "riuscito a toglierla"). L'interpretazione del testo del messaggio appare illogica ed arbitraria, il contenuto integrale del messaggio è: "Aspetto stasera compà credo che sono risuscito a toglierla domani fanno passaggi". Il Tribunale ha espunto la parola "credo", alterando in tal modo il testo del messaggio. Entrambe le condotte, pertanto appaiono sfornite di gravità indiziaria, e sono state ritenute commesse attraverso motivazioni illogiche e parziali. Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente specificava che la sostanza era di tipo light, con riferimenti precisi ad altre persone, compiutamente generalizzate. 2. 2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. I fatti sarebbero stati commessi nel 2018, quattro anni prima dell'adozione della custodia cautelare, del 13 giugno 2022. Il ricorrente risulta incensurato e tra il 2018 e il 2022 non ha commesso nessun fatto illecito. Mancano, pertanto, i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il lungo tasso temporale tra la data di presunta commissione dei fatti e l'applicazione della custodia cautelare imponeva una motivazione specifica sulla sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. motivazione assente impugnata. Dalla stessa contestazione emerge solo una messa in vendita della sostanza, ma non anche uno smercio diretto della stessa. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 bzi,,A1., 3. Il ricorso risulta inammissibile. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come dalle intercettazioni (SMS) emerge comki una prima condotta in vendita tclzmdp chilogrammi di marijuana attraverso LL, successivamente il ricorrente comunicava a LL di aver smerciato direttamente i 100 chilogrammi di sostanza. L'ordinanza impugnata analizza reato per reato le intercettazioni (degli SMS) e, con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, interpreta il loro contenuto in maniera più che univoca per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni (e degli SMS) è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell'interpretazione del contenuto dei messaggi, non consentita in sede di legittimità. 3 Non può ritenersi, infatti, un travisamento del contenuto dei messaggi la parola "credo" che per il ricorrente sarebbe stata eliminata. Il Tribunale del riesame analizza i messaggi con motivazione adeguata e non contraddittoria e il ricorrente chiede una rivalutazione del fatto non consentita. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (duplicazione della contestazione), peraltro molto genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in 4 considerazione delle concrete modalità dei fatti in accertamento, in particolare per la sussistenza di elementi che fanno ritenere / dal quantitativo della droga e dal fatto che il ricorrente in via autonoma, dopo aver chiesto aiuto per la vendita a LL, sia riuscito a vendere la sostanza, tettrn-~ una "dimestichezza criminale e l'esistenza di contatti con ambienti malavitosi diversi". Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). L'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è stata ritenuta esistente, in relazione alle modalità della condotta, ritenendo implicitamente recessivo il lasso temporale della commissione del fatto e dell'applicazione della misura. Del resto, l'indagato non aveva proposto motivo specifico sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia domiciliare poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice il pericolo di contatto o di avvicinamento con gli ambienti dello spaccio per una reiterazione del reato. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/02/2023
lette le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO: "Rigetto del ricorso". Ricorso trattato ai sensi dell'art. 23 comma 8, del D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29183 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 01/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, con ordinanza del 3 agosto 2022, ha respinto il riesame presentato da IO MA LÈ avverso l'ordinanza, del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 13 giugno 2022, che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari relativamente ai reati di cui all'art. 73, quarto comma, T.U. stup. (kg 2 di marijuana e kg 100 di marijuana). 2. Ricorre in cassazione l'indagato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. I capi 103 e 104 dell'imputazione concernono entrambi l'offerta in vendita di 100 kg di marijuana, il 21 giugno 2018 al coindagato LL CC (capo 103) ed il giorno successivo ad un ignoto (capo 104). Per il Tribunale del riesame non ci sarebbe nessuna duplicazione di contestazione. La prova delle due condotte si ricaverebbe per il Tribunale del riesame da un SMS, con il quale LÈ chiedeva a LL se conoscesse qualcuno per la vendita (per darla); il giorno successivo LL comunicava a LÈ di aver trovato qualcuno, ma LÈ gli replicava di essere "riuscito a toglierla". L'espressione verbale "conosci qualcuno per darla" non integra affatto gli estremi della messa in vendita della droga, si trattava di una mera domanda, una informazione. LÈ, inoltre, non ha conferito nessun mandato a LL di messa in vendita della droga. Per il Tribunale del riesame il ricorrente avrebbe venduto i 100 kg di droga ad un soggetto ignoto, diverso da quello indicatogli dal LL solo per l'interpretazione del testo del messaggio (essere "riuscito a toglierla"). L'interpretazione del testo del messaggio appare illogica ed arbitraria, il contenuto integrale del messaggio è: "Aspetto stasera compà credo che sono risuscito a toglierla domani fanno passaggi". Il Tribunale ha espunto la parola "credo", alterando in tal modo il testo del messaggio. Entrambe le condotte, pertanto appaiono sfornite di gravità indiziaria, e sono state ritenute commesse attraverso motivazioni illogiche e parziali. Nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente specificava che la sostanza era di tipo light, con riferimenti precisi ad altre persone, compiutamente generalizzate. 2. 2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari. I fatti sarebbero stati commessi nel 2018, quattro anni prima dell'adozione della custodia cautelare, del 13 giugno 2022. Il ricorrente risulta incensurato e tra il 2018 e il 2022 non ha commesso nessun fatto illecito. Mancano, pertanto, i requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il lungo tasso temporale tra la data di presunta commissione dei fatti e l'applicazione della custodia cautelare imponeva una motivazione specifica sulla sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. motivazione assente impugnata. Dalla stessa contestazione emerge solo una messa in vendita della sostanza, ma non anche uno smercio diretto della stessa. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 bzi,,A1., 3. Il ricorso risulta inammissibile. Sul punto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza impugnata evidenzia, con motivazione immune da vizi logici, la ricorrenza di elementi a carico dell'indagato, evidenziando con esaustiva motivazione come dalle intercettazioni (SMS) emerge comki una prima condotta in vendita tclzmdp chilogrammi di marijuana attraverso LL, successivamente il ricorrente comunicava a LL di aver smerciato direttamente i 100 chilogrammi di sostanza. L'ordinanza impugnata analizza reato per reato le intercettazioni (degli SMS) e, con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, interpreta il loro contenuto in maniera più che univoca per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Del resto l'interpretazione del significato delle intercettazioni (e degli SMS) è una valutazione di merito: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Inoltre, «In sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile» (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 27255801). Nessuna censura di travisamento della prova delle intercettazioni risulta prospettata nel caso in odierno giudizio. Il ricorrente, in maniera molto generica e parcellizzata, richiede una rivalutazione dell'interpretazione del contenuto dei messaggi, non consentita in sede di legittimità. 3 Non può ritenersi, infatti, un travisamento del contenuto dei messaggi la parola "credo" che per il ricorrente sarebbe stata eliminata. Il Tribunale del riesame analizza i messaggi con motivazione adeguata e non contraddittoria e il ricorrente chiede una rivalutazione del fatto non consentita. 3. 1. In tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimità è limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le altre, Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331). Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019). 3. 2. Dall'analisi della motivazione non si rinvengono carenze motivazionali e la tesi prospettata dal ricorrente (duplicazione della contestazione), peraltro molto genericamente e con argomentazioni in fatto, si pone in termini di censura di merito senza critiche specifiche di legittimità al provvedimento impugnato. 4. Sulle esigenze cautelari l'ordinanza risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità in 4 considerazione delle concrete modalità dei fatti in accertamento, in particolare per la sussistenza di elementi che fanno ritenere / dal quantitativo della droga e dal fatto che il ricorrente in via autonoma, dopo aver chiesto aiuto per la vendita a LL, sia riuscito a vendere la sostanza, tettrn-~ una "dimestichezza criminale e l'esistenza di contatti con ambienti malavitosi diversi". Infatti, «Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati» (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017 - dep. 25/10/2017, Silvestrin, Rv. 27152201; vedi anche Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016 - dep. 12/09/2016, Biondo, Rv. 26779801). L'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è stata ritenuta esistente, in relazione alle modalità della condotta, ritenendo implicitamente recessivo il lasso temporale della commissione del fatto e dell'applicazione della misura. Del resto, l'indagato non aveva proposto motivo specifico sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Sull'adeguatezza della misura cautelare l'ordinanza risulta motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come l'unica misura idonea risulta quella della custodia domiciliare poiché l'intensità e attualità delle esigenze cautelari rende una misura meno afflittiva inidonea a limitare alla radice il pericolo di contatto o di avvicinamento con gli ambienti dello spaccio per una reiterazione del reato. Su questi aspetti il ricorso non si confronta reiterando, genericamente, le motivazioni del riesame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/02/2023