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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 48/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare dell'8 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 48/2018
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall' Avv. Porciello Luca, unitamente al quale elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Viviani n. 17;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata ex art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti depositata con la comparsa di costituzione, dall'Avv. Battista Maria unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I n. 154;
- APPELLATA -
Procedimento N. 48/2018 R.G. - Sentenza - Pag. 1
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3431/2017.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Svolgimento del processo.
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di pedone, Parte_1
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, F.G.V.S. al fine di Controparte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data 02.03.2012, alle ore 20.30 circa, in Acerra al Corso Vittorio Emanuele II, altezza
Bar Lello.
A sostegno della domanda espose che mentre camminava sul marciapiede del detto bar, attraversando il passo carrabile che fiancheggia il bar, era stata investita da un'auto di colore scuro, non identificata, che usciva in retromarcia dal portone e che il conducente del veicolo non le aveva prestato soccorso.
1.2 Resistette alla domanda nella qualità, eccependo Controparte_2 preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, l'improponibilità improcedibilità e inammissibilità della domanda e la carenza di legittimazione attiva. Nel merito contestò la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum chiedendone il rigetto con vittoria di spese
1.3 Espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico legale per la valutazione del danno biologico subito dall'attrice, il Giudice di Pace di Nola con sentenza n. 3431/2017, rigettò la domanda ritenendo che l'attore non avesse fornito la prova di aver fatto tutto quanto in suo potere per l'identificazione del veicolo investitore e che le dichiarazioni del teste escusso non fossero sufficientemente probanti. Compensò tra le parti le spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure per erronea valutazione delle risultanze processuali nella parte in cui ha ritenuto che l'attore non avesse provato di aver fatto quanto possibile per l'identificazione del veicolo investitore.
3. Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma
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integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2020
(rinviata d'ufficio al 15.10.2020) ed è stata poi differita, per i medesimi incombenti, dapprima al
28.10.2021 e poi al 11.7.2023. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, per l'udienza del 11.7.2023 all'esito della quale, per esigenze di ruolo è stata rinviata in prosieguo precisazione conclusioni al 14.11.2024 e, infine, per prosieguo precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna all'esito della quale viene decisa come da presente sentenza
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge
7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere gravante sull'attore di provare che il veicolo investitore è rimasto
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sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta alla sua effettiva individuazione.
Va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
2. Nel merito l'appello è infondato ritenendo il Tribunale che, all'esito di una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, debba essere mantenuta ferma la statuizione di rigetto della domanda.
2.1. In punto di diritto giova ricordare che in tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione dei responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 21983/2022, conf. a 9873 del 2021,
27561/2016 e 23434/2014).
In tali ultime decisioni, come emerge con evidenza dalle relative motivazioni, si è inteso esclusivamente negare - oltre all'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e al condizionamento dell'azione civile alla conclusione delle indagini penali - la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, escludendosi dunque che la mancanza di tale denuncia possa determinare automaticamente il rigetto della domanda, senza una adeguata valutazione del compendio probatorio. In altre parole, il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. 3 settembre 2007 n. 18532; conf.: Cass. 24 febbraio 2011 n. 4480).
Non si è inteso, invece, affatto negare - anzi risulta espressamente confermato (in perfetta coerenza con i principi di diritto in precedenza esposti) - che comporti comunque il rigetto della pretesa del
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danneggiato l'eventuale mancanza del requisito della "impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore, con la conseguenza che, ai fini dell'intervento del fondo di garanzia, è pur sempre necessario che i danni siano stati causati da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.
È, dunque, onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo
1990, n. 1860). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del
Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato che il danneggiato è comunque tenuto a mantenere una condotta improntata alla normale diligenza del buon padre di famiglia (cfr. Cass., sent. n. 274/2015)
- sicché si è esclusa la possibilità di configurare a suo carico un obbligo di collaborazione
"eccessivo" rispetto alle sue "risorse", che finisca con il trasformarlo "in un investigatore privato o necessariamente in un querelante" (in tali termini v. Cass., sent. n. 9939/2012) - nonché alla buona
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fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione, oltre che nell'adempimento delle obbligazioni, anche in tema di responsabilità extracontrattuale (in questi termini, cfr. Cass., sent. n. 18308/2015).
Pertanto - fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili - è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia
- querela, ovvero allorché la querela presentata abbia un contenuto generico o incompleto.
Infatti, occorre evidenziare che, se anche al danneggiato non viene richiesto di fornire elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (v. Cass., sent. n. 35605/2021).
2.2 Il motivo di gravame formulato deve, pertanto, essere vagliato alla stregua dei descritti canoni valutativi, tenuto conto degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, e – integrando la motivazione della sentenza di prime cure - deve ritenersi che nella specie la circostanza che il danneggiato abbia omesso di presentare la denuncia incida sia sulla valutazione dell'assolvimento, da parte del medesimo, dell'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo non sia imputabile ad una sua negligenza, sia – unitamente ad altri elementi – sulla valutazione circa l'attendibilità del teste escusso in primo grado e dei fatti come prospettati dall'attore.
Infatti – pur escludendo ogni automatismo tra omessa presentazione della denuncia e rigetto della domanda – appare evidente che, come giustamente evidenziato dal primo Giudice, nel caso di specie una tempestiva denuncia alle autorità, con l'indicazione del modello e del colore del veicolo investitore, avrebbe consentito di risalire al responsabile del sinistro considerato che – secondo la prospettazione dell'attore - il detto veicolo usciva da un luogo privato servendosi di un passo carrabile e, dunque, utilizzato solo dai soggetti che utilizzavano detto spazio privato.
Peraltro, secondo la dichiarazione resa dall'unico teste escusso in primo grado, il veicolo investitore dopo l'impatto si sarebbe fermato per verificare le condizioni di salute dell'attrice affermando che
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avrebbe seguito l'infortunata in clinica, salvo poi allontanarsi. Ricostruzione questa che evidenzia come il veicolo investitore sarebbe rimasto sul luogo del sinistro almeno il tempo per sincerarsi delle condizioni dell'infortunata, essere edotto di dove veniva trasportata e affermare che la avrebbe seguita. Secondo detta ricostruzione fattuale, dunque, nel concreto vi è stato il tempo, e le condizioni, per rilevare il tipo di veicolo e annotarne la targa anche considerando che non è emerso che l'attrice/attuale appellante avesse subito lesioni particolarmente invalidanti tali da non consentire detta individuazione.
Il danneggiato non ha, dunque, provato che la mancata identificazione del veicolo investitore sia dipesa da impossibilità incolpevole non apparendo il comportamento dal medesimo tenuto improntato alla normale diligenza del buon padre di famiglia, né conforme alla buona fede e alla correttezza.
Inoltre, la circostanza che la teste escussa abbia dichiarato di non essere riuscita a prendere il numero di targa nonostante la sopra riportata ricostruzione del sinistro - e nonostante abbia dichiarato di trovarsi a piedi e dietro l'attrice, e dunque in una posizione in cui aveva un'ottima visuale - è circostanza che, unitamente alla valutazione di ulteriori elementi, conduce ad un giudizio di inattendibilità del teste rendendo dubbio lo stesso verificarsi del sinistro secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione.
Il giudizio di inattendibilità del teste e, più in generale, di non credibilità dei fatti come prospettati dall'attore è inoltre ulteriormente corroborato dalla circostanza, pur evidenziata nella sentenza gravata, che – a fronte dell'affermazione nell'atto di citazione che il sinistro si sarebbe verificato alle ore 20.30 circa – il verbale di pronto soccorso reca come orario di presa in carico le ore 20,34 e nel medesimo si legge che l'infortunata dichiara genericamente, e senza alcun riferimento all'omissione di soccorso da parte di un veicolo non identificato, “di essere stata investita alle ore
21.30” (orario poi rettificato alle ore 20.10 solo in data 2.10.2012.
A ciò aggiungasi che mentre la teste escussa in primo grado – come visto – ha dichiarato che l'investitore si sarebbe inizialmente fermato assicurando che avrebbe seguito l'infortunata in clinica, nell'atto di citazione detta circostanza non è riportata ed è genericamente affermato che il conducente del veicolo investitore “non le ha prestato soccorso”, laddove nella richiesta di risarcimento danni inviata alla e alla NS (e prodotta da parte attrice) si afferma che il CP_1 responsabile “si dava alla fuga”.
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Alla luce del complessivo quadro probatorio così come delineatosi nel corso del giudizio di primo grado, ritiene questo giudice che resti dunque incerta anche la stessa verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate dal danneggiato e la sua riconducibilità al comportamento di guida poco accorto del conducente di un veicolo rimasto non indentificato per comportamento incolpevole dell'investito.
2.3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro
5.200,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), per i procedimenti innanzi al Tribunale, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n.
37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
3.2. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002,
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 3431/2017, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante , a rifondere in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi
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dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 08.05.2025
Procedimento N. 48/2018 R.G. - Sentenza -
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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