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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2091 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BERRUTI MARIO e l'Avv. STERLI ANDREA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) C.F._3
- RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Capriolo (BS), via Paratico 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: Email_1
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione licenziamento -pagamento TFR e retribuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Con il presente ricorso , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 21 marzo 2024 con Controparte_1 contratto a tempo determinato trasformato in data 21 marzo 2025 a tempo indeterminato e parziale (87,5%) con mansione di operaio addetto al magazzino ( inquadrato al livello 5 del Ccnl Commercio), ha evocato in giudizio la datrice di lavoro per ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto, del TFR e della indennità di mancato preavviso e per ottenere la declaratoria di ritorsività\ nullità \ illegittimità del licenziamento intimatogli in data 26 aprile 2025.
In fatto ha esposto:
- il 18 aprile 2025 aveva comunicato all'azienda, via Whatsapp (ved. doc. 4), che il giorno 23 aprile sarebbe stato sottoposto ad una visita medica, in relazione ad un importante intervento chirurgico (ernia inguinale), circostanza nota all'azienda, già informata delle problematiche fisiche e del possibile intervento chirurgico;
2 - il 23 aprile 2025 comunicava all'azienda, con lo stesso mezzo, che era stato posto in lista di attesa e che il giorno dopo non avrebbe potuto lavorare;
- il 26 aprile 2025, nonostante non fosse giornata lavorativa, veniva richiesto con insistenza di recarsi in azienda per parlare con DA KI, legale rappresentante della società, che successivamente, quello stesso giorno, gli intimava il licenziamento per asserite e sopravvenute difficoltà economiche della società del tutto insussistenti dato che, nei giorni successivi, era stato assunto altro dipendente per svolgere le sue stesse mansioni;
- aveva tempestivamente impugnato il licenziamento;
- non aveva ricevuto il pagamento dei ratei e delle competenze di fine rapporto, né la indennità di mancato preavviso ed era rimasto creditore del complessivo importo di € 5.659,78, come più dettagliatamente esposto nel conteggio allegato sub. doc. 11.
In diritto ha osservato che il licenziamento, che non era riconducibile a
“sopravvenute difficoltà economiche e finanziarie”, era dovuto alla precisa volontà del datore di lavoro di disfarsi di un dipendente che, a seguito del proprio stato fisico, sarebbe stato operato, con conseguenti assenze per malattia e quindi era da qualificarsi ritorsivo.
In via subordinata ha affermato che il licenziamento era comunque privo di giustificato motivo ed ha quindi chiesto il pagamento della indennità risarcitoria che quantificava in 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
***
Quanto al licenziamento intimato, il ricorrente su cui gravava l'onere probatorio non ha dimostrato la allegata ritorsività dello stesso. A ciò deve aggiungersi che lo stesso ricorrente ha affermato di aver informato in precedenza il datore di lavoro della sua condizione fisica e della necessità di un intervento chirurgico e che il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato in data 21 marzo
2025. Ad avviso di questo giudice, siffatta trasformazione, nonostante il datore di
3 lavoro fosse già stato informato della situazione di salute del lavoratore, depone in senso contrario alla tesi del ricorrente.
La contumacia di parte convenuta e l'assenza del legale rappresentante alla udienza fissata ex art. 420 cpc consente di ritenere insussistente il giustificato motivo di recesso il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro.
Acclarata la insussistenza del giustificato motivo oggettivo ed in presenza di soli
2 dipendenti, il rapporto di lavoro va risolto alla data del licenziamento con il riconoscimento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria. In considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle modalità con cui è stato intimato il recesso, a breve distanza dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appare equo quantificare tale indennità in un importo pari a
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Sull'importo così determinato competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di differenze retributive, occorre sottolineare che si tratta di importi rivendicati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarizzato ed in relazione a crediti quantificati in sede sindacale sulla base delle disposizioni del contratto collettivo di settore e delle indicazioni contenute nella stesse buste paga emesse dal datore di lavoro ( ved. doc. 3 fascicolo ricorrente).
In merito al credito vantato dal ricorrente, la contumacia della parte convenuta e l'assenza del legale rappresentante all' udienza fissata ex art. 420 cpc, consentono a questo Giudice di ritenere provato l'assunto del ricorrente di non essere stato pagato.
Acclarato così che il ricorrente ha provato con la documentazione allegata al fascicolo di parte di aver lavorato per la società convenuta nel periodo indicato in ricorso e che, d'altra parte, deve ritenersi confermato l'assunto del lavoratore di essere rimasto creditore delle differenze retributive rivendicate, questo Giudice deve accogliere la domanda di pagamento dell'importo di euro 5.659,78 ( di cui euro € 1.617,09 a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 1407,06 a titolo di indennità di mancato preavviso) comprensivo di ratei e ferie non godute.
4 Né v'è dubbio, del resto, che il ricorrente avesse diritto alla indennità di mancato preavviso come evidente dalla stessa missiva di licenziamento ( allegato 7 fascicolo ricorrente) in cui viene intimato un recesso per giustificato motivo oggettivo senza preavviso.
Su tale somma competono inoltre gli interessi legali sul capitale rivalutato con decorrenza dalla data del recesso al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta rimasta soccombente.
Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso:
1-condanna la parte convenuta Controparte_1
[...
, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
5.659,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del recesso al saldo effettivo;
2- dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
3- condanna la società convenuta a versare al ricorrente una indennità risarcitoria di importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
condanna la società , a Controparte_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3000,00, oltre spese generali al 15% , oltre IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
5 Così deciso in Brescia il 18/12/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BERRUTI MARIO e l'Avv. STERLI ANDREA
( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) C.F._3
- RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Capriolo (BS), via Paratico 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, pec: Email_1
- CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione licenziamento -pagamento TFR e retribuzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Con il presente ricorso , premesso di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della dal 21 marzo 2024 con Controparte_1 contratto a tempo determinato trasformato in data 21 marzo 2025 a tempo indeterminato e parziale (87,5%) con mansione di operaio addetto al magazzino ( inquadrato al livello 5 del Ccnl Commercio), ha evocato in giudizio la datrice di lavoro per ottenere il pagamento delle competenze di fine rapporto, del TFR e della indennità di mancato preavviso e per ottenere la declaratoria di ritorsività\ nullità \ illegittimità del licenziamento intimatogli in data 26 aprile 2025.
In fatto ha esposto:
- il 18 aprile 2025 aveva comunicato all'azienda, via Whatsapp (ved. doc. 4), che il giorno 23 aprile sarebbe stato sottoposto ad una visita medica, in relazione ad un importante intervento chirurgico (ernia inguinale), circostanza nota all'azienda, già informata delle problematiche fisiche e del possibile intervento chirurgico;
2 - il 23 aprile 2025 comunicava all'azienda, con lo stesso mezzo, che era stato posto in lista di attesa e che il giorno dopo non avrebbe potuto lavorare;
- il 26 aprile 2025, nonostante non fosse giornata lavorativa, veniva richiesto con insistenza di recarsi in azienda per parlare con DA KI, legale rappresentante della società, che successivamente, quello stesso giorno, gli intimava il licenziamento per asserite e sopravvenute difficoltà economiche della società del tutto insussistenti dato che, nei giorni successivi, era stato assunto altro dipendente per svolgere le sue stesse mansioni;
- aveva tempestivamente impugnato il licenziamento;
- non aveva ricevuto il pagamento dei ratei e delle competenze di fine rapporto, né la indennità di mancato preavviso ed era rimasto creditore del complessivo importo di € 5.659,78, come più dettagliatamente esposto nel conteggio allegato sub. doc. 11.
In diritto ha osservato che il licenziamento, che non era riconducibile a
“sopravvenute difficoltà economiche e finanziarie”, era dovuto alla precisa volontà del datore di lavoro di disfarsi di un dipendente che, a seguito del proprio stato fisico, sarebbe stato operato, con conseguenti assenze per malattia e quindi era da qualificarsi ritorsivo.
In via subordinata ha affermato che il licenziamento era comunque privo di giustificato motivo ed ha quindi chiesto il pagamento della indennità risarcitoria che quantificava in 18 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
***
Quanto al licenziamento intimato, il ricorrente su cui gravava l'onere probatorio non ha dimostrato la allegata ritorsività dello stesso. A ciò deve aggiungersi che lo stesso ricorrente ha affermato di aver informato in precedenza il datore di lavoro della sua condizione fisica e della necessità di un intervento chirurgico e che il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato in data 21 marzo
2025. Ad avviso di questo giudice, siffatta trasformazione, nonostante il datore di
3 lavoro fosse già stato informato della situazione di salute del lavoratore, depone in senso contrario alla tesi del ricorrente.
La contumacia di parte convenuta e l'assenza del legale rappresentante alla udienza fissata ex art. 420 cpc consente di ritenere insussistente il giustificato motivo di recesso il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro.
Acclarata la insussistenza del giustificato motivo oggettivo ed in presenza di soli
2 dipendenti, il rapporto di lavoro va risolto alla data del licenziamento con il riconoscimento a favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria. In considerazione della durata del rapporto di lavoro e delle modalità con cui è stato intimato il recesso, a breve distanza dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appare equo quantificare tale indennità in un importo pari a
12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Sull'importo così determinato competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di differenze retributive, occorre sottolineare che si tratta di importi rivendicati nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolarizzato ed in relazione a crediti quantificati in sede sindacale sulla base delle disposizioni del contratto collettivo di settore e delle indicazioni contenute nella stesse buste paga emesse dal datore di lavoro ( ved. doc. 3 fascicolo ricorrente).
In merito al credito vantato dal ricorrente, la contumacia della parte convenuta e l'assenza del legale rappresentante all' udienza fissata ex art. 420 cpc, consentono a questo Giudice di ritenere provato l'assunto del ricorrente di non essere stato pagato.
Acclarato così che il ricorrente ha provato con la documentazione allegata al fascicolo di parte di aver lavorato per la società convenuta nel periodo indicato in ricorso e che, d'altra parte, deve ritenersi confermato l'assunto del lavoratore di essere rimasto creditore delle differenze retributive rivendicate, questo Giudice deve accogliere la domanda di pagamento dell'importo di euro 5.659,78 ( di cui euro € 1.617,09 a titolo di trattamento di fine rapporto ed euro 1407,06 a titolo di indennità di mancato preavviso) comprensivo di ratei e ferie non godute.
4 Né v'è dubbio, del resto, che il ricorrente avesse diritto alla indennità di mancato preavviso come evidente dalla stessa missiva di licenziamento ( allegato 7 fascicolo ricorrente) in cui viene intimato un recesso per giustificato motivo oggettivo senza preavviso.
Su tale somma competono inoltre gli interessi legali sul capitale rivalutato con decorrenza dalla data del recesso al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta rimasta soccombente.
Si concede la distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in parziale accoglimento del ricorso:
1-condanna la parte convenuta Controparte_1
[...
, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
5.659,78, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del recesso al saldo effettivo;
2- dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
3- condanna la società convenuta a versare al ricorrente una indennità risarcitoria di importo pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente decisione al saldo effettivo;
condanna la società , a Controparte_1 rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3000,00, oltre spese generali al 15% , oltre IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
5 Così deciso in Brescia il 18/12/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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