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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 27/02/2026, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3014/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233314261000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233314261000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233314261000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2005/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720190233314261000.
Si è costituita l'ADER, la quale ha confermato la legittimità del proprio operato e dell'atto opposto.
La Parte ricorrente si è proposta con una memoria illustrativa a mezzo la quale ha fatto presente che con altra decisione di questa Corte detta cartella sarebbe stata annullata.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Parte ricorrente ha fatto presente, ma il Giudice ha verificato nei sistemi informatici del processo ed ha rilevato l'esattezza dell'informativa, con la sentenza n. 12634/2025 (RGR 14618/2024) questa Corte ha già accertato e dichiarato la nullità della cartella di pagamento n. 0972019023331426000 quivi impugnata avendo accertato l'omessa notifica degli avvisi di pagamento TARI sottesi. La sentenza n. 12634/2025 aveva ad oggetto l'impugnazione del preavviso del preavviso di fermo amministrativo 09780202300006218000 consegnato il 15.06.2024 nonché degli atti sottesi per mancata notificazione degli stessi.
Ne deriva che la pretesa impositiva è nulla in quanto l'omessa notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (i.e. cartella di pagamento n.
09720190233314261000).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 217/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233314261000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233314261000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190233314261000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2005/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720190233314261000.
Si è costituita l'ADER, la quale ha confermato la legittimità del proprio operato e dell'atto opposto.
La Parte ricorrente si è proposta con una memoria illustrativa a mezzo la quale ha fatto presente che con altra decisione di questa Corte detta cartella sarebbe stata annullata.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
La Parte ricorrente ha fatto presente, ma il Giudice ha verificato nei sistemi informatici del processo ed ha rilevato l'esattezza dell'informativa, con la sentenza n. 12634/2025 (RGR 14618/2024) questa Corte ha già accertato e dichiarato la nullità della cartella di pagamento n. 0972019023331426000 quivi impugnata avendo accertato l'omessa notifica degli avvisi di pagamento TARI sottesi. La sentenza n. 12634/2025 aveva ad oggetto l'impugnazione del preavviso del preavviso di fermo amministrativo 09780202300006218000 consegnato il 15.06.2024 nonché degli atti sottesi per mancata notificazione degli stessi.
Ne deriva che la pretesa impositiva è nulla in quanto l'omessa notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (i.e. cartella di pagamento n.
09720190233314261000).
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.