Ordinanza cautelare 15 gennaio 2026
Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 30/04/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00667/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01416/2025 REG.RIC.
N. 00303/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1416 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL IA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
IN TR S.p.A., non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2026, proposto da
IN TR S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Calabrese e Simona D’Ambrogio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
EL IA S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1416 del 2025:
- della nota prot. n. 0053737 del 30/09/2025, resa dal SUAP del Comune di Nardò, avente ad oggetto “Autorizzazione Paesaggistica ordinaria. Pratica n. 832/2025 relativa all’immobile sito in LOC. “FIUME”, STRADA SANTA MARIA - GALATONE snc - Fg. 128 Map. 1108, per “suap 13264231005-07052025-0953 - SUAP 2804 Istanza di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per la realizzazione di un impianto di telefonia cellulare di proprietà EL IA S.p.A. su cui verrà installato il sistema ricetrasmissivo del gestore INTR S.p.A. con codice e nome LE059 - SANTA MARIA AL BAGNO”, relativo all’immobile sito in LOC. “FIUME”, STRADA SANTA MARIA - GALATONE snc - Fg. 128 Map. 1108”, con cui è stato comunicato il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Nardò;
- del verbale n. 30.2 del 25.9.2025 reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso il Comune di Nardò, recante “PARERE NON FAVOREVOLE all’installazione dell’antenna telefonica nel sito indicato suggerendone una delocalizzazione in contesti paesaggisticamente meno sensibili possibilmente già interessati dalla presenza di reti e/o impianti tecnologici e/o infrastrutturali e comunque su siti adeguatamente lontani dall’abitato”, notificato il 30.09.2025;
- nella parte di interesse, del Regolamento Comunale sull’installazione di sistemi di telecomunicazioni, approvato con Delibera C.C. del Comune di Nardò, n. 23 del 03.04.2006;
- ove occorra, della comunicazione del 15.7.2025 resa dal Suap del Comune di Nardò, avente ad oggetto “Indizione conferenza di servizi (L. 241/90, art. 14-bis) - Pratica n° 13264231005-07052025-0953 - Istanza di Autorizzazione ex art. 44 D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii. per la Realizzazione di un impianto di telefonia cellulare di proprietà EL IA S.p.A. su cui verrà installato il sistema ricetrasmissivo del gestore INTR S.p.A. con codice e nome LE059 - SANTA MARIA AL BAGNO”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso per la realizzazione di “una infrastruttura per telefonia cellulare di proprietà EL IA S.p.A., su cui verrà installato la Stazione Radio Base del gestore WINDTRE S.p.A. da ubicare nel Comune di NARDÓ (LE) in Strada Santa Maria - Galatone SP90, s.n.c.”, su istanza introitata al Comune di Nardò al protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0104972 del 22/05/2025, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL IA S.p.A. il 17.3.2026, per l’annullamento
- della Determinazione n. 110 del 06/02/2026, resa dal Comune di Nardò, avente ad oggetto “Determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria per esame dell’istanza per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W. Pratica SUAP id.13264231005-07052025-0953- CELLNEX ITALIA S.P.A.”, notificata il 12 febbraio 2026;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi già impugnati con ricorso introduttivo;
nonché per l’accertamento della formazione del titolo per silenzio-assenso per la realizzazione di “una infrastruttura per telefonia cellulare di proprietà EL IA S.p.A., su cui verrà installato la Stazione Radio Base del gestore WINDTRE S.p.A. da ubicare nel Comune di NARDÓ (LE) in Strada Santa Maria - Galatone SP90, s.n.c.”, su istanza introitata al Comune di Nardò al protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0104972 del 22/05/2025, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003;
quanto al ricorso n. 303 del 2026:
per l’annullamento
- della Determinazione n. 110 del 6.2.2026, a firma del dirigente SUAP del Comune di Nardò, recante determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria indetta sull’istanza, ex art. 44 CCE, presentata congiuntamente da EL e IN TR in data 22.5.2025 per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni su fondo privato in località Santa Maria del Bagno, codice sito LE059;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche aventi natura regolamentare, con particolare riguardo al parere negativo espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio con verbale n.30.2 del 25.09.2025 e all’art. 5, co. 3, del regolamento antenne approvato con delibera di C.C. n. 23 del 23.4.2006 (ad oggi non conosciuto).
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 il dott. NO DE EI e uditi per le parti i difensori come da verbale come da verbale;
1. Premesso che:
- con ricorso R.G. n. 1416/2025 assistito da richiesta cautelare, notificato in data 27.11.2025 e depositato il 23.12.2025, EL IA S.p.A., deducendo di aver presentato congiuntamente a IN TR S.p.A. in data 22.5.2025 presso il Comune di Nardò un’istanza per la realizzazione di una infrastruttura per telefonia cellulare all’interno del territorio del predetto ente (in particolare, da collocare in Strada Santa Maria - Galatone S.P. 90 s.n.c.,), ha impugnato innanzi a questo Tribunale il parere sfavorevole della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Nardò e gli atti ad esso presupposti, in epigrafe indicati, chiedendo, oltre all’annullamento dei medesimi, l’accertamento del silenzio assenso intervenuto ex art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata;
- a sostegno delle pretese azionate, la parte ha formulato le censure di seguito compendiate: I “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 D.lgs. 259/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 14-bis e ss. L. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, illogicità ed errata applicazione dell’istituto del silenzio-assenso ”; II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, 44 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990. Eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, ingiustizia. Difetto di istruttoria. Illegittimità propria del Regolamento SRB. Illegittimità in via derivata del parere non favorevole della Commissione Locale per il paesaggio ”;
- con ordinanza n. 32/2026 del 15.1.2026 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal EL IA S.p.a.;
- con successivi motivi aggiunti quest’ultima società ha impugnato la Determinazione dirigenziale n. 110 del 6.2.2026, resa dal Comune di Nardò, avente ad oggetto “conclusione negativa della conferenza dei servizi decisoria”, inerente l’esame dell’istanza de qua , sostenendo l’illegittimità propria del provvedimento sopraggiunto per gli stessi motivi di cui al ricorso principale, ed in particolare, in relazione ai seguenti profili di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 44, commi 2, 7 e 10, del d.lgs. n. 259/2003. Violazione degli artt. 2 e 20 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di potere in astratto e in concreto, tardività manifesta e violazione del principio di legalità ”; II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 bis, comma 6, e 14-ter, comma 7, della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza manifesta e omessa comparazione degli interessi pubblici prevalenti” ;
- la summenzionata Determinazione dirigenziale è stata impugnata anche da IN TR S.p.A. con ricorso R.G. n. 303/2026, pure assistito da richiesta cautelare, notificato in data 27.3.2026 e depositato il 30.3.2026;
- IN TR S.p.A. ha affidato tale autonomo mezzo di gravame ai seguenti motivi di censura: I. “Violazione di legge - Inefficacia, ex art. 2, co. 8 bis l. 241/90, del provvedimento conclusivo della conferenza e del presupposto parere C.L.P. del 25.09.2025 – Domanda di accertamento del silenzio assenso ex art. 44, co.10, D. Lgs. n. 259/03 - Violazione dell’art. 14 bis, co.3, lett. c) l. 241/1990” ; II. “In subordine: Violazione di legge – Illegittimità derivata dal parere C.L.P. del 25.09.25 – Eccesso di potere per il carattere stereotipato della motivazione paesaggistica – Difetto di motivazione - Omessa considerazione degli indirizzi espressi in sede pianificatoria per le opere di pubblica utilità – Difetto di motivazione e istruttoria sui presupposti di applicabilità dell’art. 47 NTA PPTR – Illegittimità, o inoperatività, dell’art. 5, co.3, del Regolamento approvato con Delibera di C.C. 23/06” ;
- in entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Nardò, sviluppando le proprie difese con successive memorie, a mezzo delle quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
- si sono, altresì, costituiti con atto di mero stile il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;
- all’udienza camerale del 27.4.2026, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata da EL IA S.p.A. con i motivi aggiunti incardinati nel ricorso R.G. n. 1416/2025 e da IN TR S.p.a. con ricorso R.G. n. 303/2026, entrambe le cause sono state trattenute in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia mediante decisione ex art. 60 c.p.a.;
2. Ritenuto, in limine, di dover disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, in quanto soggettivamente ed oggettivamente connessi, vertendo tra le stesse parti e avendo ad oggetto i medesimi atti impugnati;
3. Ritenuto sempre in via preliminare – come da avviso dato all’odierna udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a. – che il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 1416/2025 debba essere dichiarato inammissibile, in quanto con esso è stato impugnato un atto meramente endoprocedimentale, ossia il parere sfavorevole all’installazione dell’antenna telefonica, reso (come si vedrà, tardivamente) dalla Commissione per il paesaggio del Comune di Nardò, giusta verbale n. 30/02, nell’ambito della conferenza di servizi indetta dal responsabile del SUAP;
4. Considerato, nel merito, che è fondato e dirimente il primo ordine di censure prospettato sia nei motivi aggiunti di EL, che nel ricorso di IN TR, giacché:
- l’art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 259/2003 dispone testualmente che “ L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto ”;
- il successivo comma 10 prevede altresì, per quanto di interesse, che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”;
- in piena coerenza con il richiamato dettato normativo, una consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ le istanze di autorizzazione all’installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per ‘silentium’ qualora entro il termine di 90 giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall’art. 18, comma 5, lett. a), n. 2- bis , D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023 - NdR] non sia comunicato all’interessato un atto espresso di diniego. Nell’ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all’interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l’ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto - tuttavia - dei requisiti formali e sostanziali previsti appunto per l’esercizio del suddetto potere, e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità” (cfr., ex multis , T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, n. 2450/2023; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, n. 1460/2023, nonché Id., Sez. III, nn. 636/2023 e 446/2023).
- la giurisprudenza ha, peraltro, anche specificato che “ il complesso sistema procedimentale delineato dall’articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall’art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al D. L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 - NdR] non esclude la possibilità per cui, nell’inerzia dell’amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l’istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l’ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo)” (si veda Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023), atteso che “ Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l’assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (…) possono essere tutt’al più contestati mediante l’esercizio del potere di annullamento in autotutela ” (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 15/2024);
5. Rilevato che:
- nel caso di specie, è pacifico che l’istanza autorizzatoria oggetto di contenzioso è stata acquisita al protocollo comunale REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0104972 del 22.5.2025, mentre il provvedimento comunale di diniego avverso la stessa – che in alcun modo può essere qualificato come provvedimento di secondo grado funzionale all’annullamento del tacito assenso formatosi per decorso del tempo, non essendovi alcuna menzione di ciò nel corpo dell’atto – è stato comunicato dal Comune di Nardò solo in data successiva al 6.2.2026, data di adozione del provvedimento de quo , quindi in un momento in cui era già integralmente decorso il termine di cui all’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003;
- d’altro canto, non può ritenersi atto utile a sospendere o a interrompere il predetto termine il parere del 30.9.2025 reso dalla Commissione locale per il paesaggio, in quanto, in ogni caso, atto parimenti tardivo rispetto al medesimo termine perentorio individuato dall’art. 44, comma 10, cit.;
6. Considerato, pertanto, che:
- alla luce di quanto precede, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso principale nel giudizio R.G. n. 1416/2025, deve essere accolto il primo motivo di censura formulato con motivi aggiunti da EL IA S.p.a. e ribadito nel ricorso R.G. 303/2026 da parte di IN TR S.p.A., assorbite in tale dirimente profilo le ulteriori censure attoree, con conseguente accertamento del silenzio assenso formatosi sull’istanza avanzata da EL IA S.p.A. e da IN TR S.p.A. in data 22.5.2025 e annullamento del provvedimento di diniego di cui alla Determinazione dirigenziale n. 110 del 6.2.2026, senza invece alcuna caducazione degli ulteriori atti gravati, non ravvisandosi alcun concreto interesse delle Società istanti rispetto a tali annullamenti;
- con riferimento, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico del Comune di Nardò, nella misura meglio indicata in dispositivo, a favore di EL IA S.p.A. e del procuratore distrattario di IN TR S.p.a., dovendosi invece dichiararne la compensazione per quanto concernente le restanti parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo di cui al giudizio R.G. n. 1416/2025;
- accoglie i motivi aggiunti proposti nel predetto giudizio ed il ricorso R.G. n. 303/2026;
- per l’effetto, accerta il silenzio assenso formatosi con riguardo all’istanza autorizzatoria avanzata dalle ricorrenti in data 22.5.2025 e annulla la Determinazione dirigenziale n. 110 del 6.2.2026;
- condanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, a favore di EL IA S.p.A. e nella somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nei confronti di IN TR S.p.A., con distrazione a favore dell’Avv. Giuseppe Sartorio, dichiaratosi antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite tra le ricorrenti, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NO DE EI, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NO DE EI |
IL SEGRETARIO