CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2023, n. 21109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21109 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. IC FR, nato a [...] il [...] 2. SS NO, nato a [...] il [...] 3. LE ED, nato a [...] 1119/08/1966 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 15/04/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni dell'avv. Sandro Mason, difensore di FR IC e NO SS, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni dell'avv. Ernesto De Toni, difensore di ED LE, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza con cui LE ED, IC FR e SS NO sono stati condannati per i reati di falso ideologico in atto pubblico (capo B, in esso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21109 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 14/06/2022 assorbito il delitto di abuso d'ufficio di cui al capo a) e di truffa aggravata (capo C) quanto ai fatti commessi successivamente al 29.7.2013, ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi dal 17.4.2012 al 29.7.2013. IC FR, commissario della polizia locale di Padova, in servizio presso il reparto procedure sanzionatorie, SS NO, vice commissario in servizio con funzioni di addetto allo sportello, e Allegri ED, comandante della polizia locale di Abano Terme, con ruolo di istigatore: - potendo accedere al sistema informatico di gestione delle sanzioni amministrative e, in particolare, ai fascicoli sanzionatori relativi ai verbali della Polizia locale, avrebbero archiviato dodici verbali a carico della ditta Domina carrozzeria - di cui era titolare TR Nicola, coimputato - inserendo, su richiesta di LE, falsamente nel sistema, in alcuni casi, il codice 99 (pagato) e in altri casi il codice 45 (illecito insussistente); -con la condotta indicata, attraverso la archiviazione delle contravvenzioni, avrebbero procurando un indebito vantaggio a TR, con danno per l'amministrazione comunale. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione NO SS e FR IC articolando otto motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo b) (falso in atto pubblico). La Corte, pur ritenendo che l'inserimento nel sistema dei codici indicati non avrebbe - di per sé - una funzione giustificativa o certificativa o di attestazione, avrebbe tuttavia ritenuto sussistente, richiamando precedenti giurisprudenziali, l'elemento oggettivo del reato di falso ideologico in quanto la nozione di atto pubblico comprenderebbe anche gli atti c.d. interni;
secondo la Corte, sarebbero state commesse nella specie condotte di alterazione del sistema informatico, che, pur lasciando quiescente il sistema e tale da poter essere "ripreso" previo "sblocco" dei relativi verbali, avrebbero tuttavia interrotto il normale iter procedurale relativo al verbale di ognuna delle contravvenzioni. Assume il ricorrente che nel caso di specie non sarebbe stata fatta una corretta applicazione degli artt. 479 - 491 bis cod. pen. Si evidenzia come, secondo la Corte di cassazione, gli atti interni assumano rilievo ai fini della falsificazione solo se abbiano rilevanza nell'ambito del procedimento strumentale al provvedimento finale. Nel caso di specie, detta condizione non sussisterebbe e i Giudici di merito avrebbero errato sulla natura del sistema informatico e sui servizi da questo forniti;
detto sistema: a) assicurerebbe la registrazione cronologica dei verbali e l'attribuzione del relativo numero di protocollo;
b) supporterebbe la gestione materiale della procedura amministrativa sanzionatoria relative alle contravvenzioni, anche a quelle del Codice della strada;
strada; c) prevedrebbe l'acquisizione della copia digitale dei verbali e degli atti della procedura, come ad esempio notifiche, bollettini di pagamento ecc. 2 In questa seconda fase, si argomenta, i verbali, diversamente da quanto accadeva in passato, non sarebbero gestiti attraverso raccoglitori, ma inserendo la copia digitale dell'atto nel sistema e attribuendole un determinato stato mediante l'attribuzione di codici. L'attribuzione dei codici 99- 45, si aggiunge, introdurrebbeizo un blocco informatico e produrrebbe w gli stessi effetti dell'inserimento manuale di un verbale in un raccoglitore, cioè impedirebbero l'ulteriore gestione del verbale, realizzando un congelamento di questo che, tuttavia, potrebbe essere successivamente sbloccato digitando il codice di ripristino, che equivale al reinserimento dell'atto tra quelli da pagare. Dunque, i fatti per cui si procede sarebbero corrispondenti a quelli che in passato potevano verificarsi attraverso l'inserimento di un verbale nel raccoglitore degli atti da pagare ovvero al suo spostamento in quello dei verbali pagati: collocare indebitamente il verbale tra quelli pagati in luogo di quelli pagati integrerebbe non il reato di falso ma quello di abuso d'ufficio. L'inserimento dei dati nel sistema assumerebbe rilevanza giuridica ai fini della configurazione di un atto pubblico solo relativamente alla registrazione cronologica e alla numerazione progressiva dei verbali, mentre non assumerebbero rilievo giuridico le operazioni volte a gestire la documentazione in copia informatica degli atti (si richiamano le dichiarazioni di alcuni testimoni). Le operazioni di sblocco peraltro non necessiterebbero di autorizzazione o di una particolare motivazione e potrebbero essere compiute anche da un dipendente della ditta appaltatrice del servizio. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che gli imputati avessero comunque interrotto l'iter procedimentale normale;
secondo i ricorrenti si tratterrebbe di un'affermazione errata, atteso che il blocco non avrebbe determinato nessuna interruzione della procedura esecutiva perché il primo atto sarebbe stata l'iscrizione a ruolo dei verbali ma detto adempimento sarebbe avvenuto, così come per tutti i verbali, a circa due anni dopo il loro blocco. La Corte avrebbe ignorato tali argomenti e le risultanze probatorie;
non vi sarebbe stata nessuna interruzione dell'iter procedurale e comunque, anche se vi fosse stata interruzione, ciò non potrebbe attribuire natura di atto pubblico alla digitazione del blocco dei verbali, atteso che l'unica conseguenza sarebbe stata quella per cui, al momento in cui si doveva procedere alla iscrizione al ruolo, il sistema non avrebbe avviato i verbali bloccati. Solo la formazione di un falso atto informatico avrebbe avuto rilievo, ma ciò non si verificherebbe quando la condotta si limiti ad incidere sul sistema informatico alterandolo o modificandone i contenuti. 3 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 479- 491 bis cod. pen. e si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di falsità ideologica in certificazione amministrativa di cui all'art. 480 cod. pen. Pur volendo ritenere che l'inserimento dei codici di blocco abbia natura di atto fidefaciente, si tratterebbe comunque di attestazioni di carattere derivativo. Nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero accertato alcunchè e non avrebbero annullato alcun verbale di contravvenzione, ma si sarebbero limitati ad inserire un blocco che presuppone una preesistente documentazione, attestante il pagamento o l'annullamento del verbale. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta quanto al capo c) (truffa) violazione di legge e vizio di motivazione. Non vi sarebbe nella specie induzione in errore perché la condotta si sarebbe indirizzata non nei riguardi del soggetto passivo, cioè l'amministrazione o il personale, ma al sistema informatico;
al più sarebbe stata configurabile la frode informatica e comunque ad essere stati indotti in errore sarebbero stati gli attuali ricorrenti che a quell'ufficio erano preposti. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di truffa, del quale mancherebbe il requisito dall'atto di disposizione patrimoniale, identificato erroneamente dai Giudici di merito nella interruzione del procedimento, cioè in un atto omissivo. In realtà, la stessa imputazione non evocherebbe nessun atto di disposizione patrimoniale;
l'interruzione della procedura sarebbe automatica, né sarebbe stato causato un danno all'amministrazione per effetto del blocco della procedura. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, quanto al capo c), violazione di legge e vizio di motivazione;
nel caso di specie sarebbe mancante rispetto alla truffa il requisito del danno e del profitto che avrebbero carattere virtuale, atteso che essi si sarebbero verificati solo se il blocco non fosse stato rimosso, cosa che invece si era verificata. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione del bis in idem;
il fatto oggetto delle due imputazioni sarebbe identico. 2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto le attenuanti previste dall'art. 62, n. 4- 6, cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione LE ED articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto al delitto di falso, di cui difetterebbe l'elemento oggettivo. Il tema è quello già esposto. 4 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al reato di truffa di cui mancherebbe l'elemento oggettivo;
nel caso in esame non sarebbe stata creata, diversamente dagli assunti della Corte, nessuna apparenza fallace. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi, per le questioni poste - soprattutto in relazione al contestato reato di falso - non sono manifestamente infondati e dunque non sono inammissibili. La sentenza, ai fini penali, deve quindi essere annullata senza rinvio essendosi i reati estinti per prescrizione. In particolare, quanto ai reati di falso, la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., pur evocata nella imputazione, non è stata né contestata in fatto, né ritenuta (cfr. sentenze di merito nella parte relativa al trattamento sanzionatorio). Ne consegue che i residui reati di falso e i connessi reati di truffa, commessi al più tardi nell'aprile del 2014, si sono estinti per prescrizione nell'ottobre del 2021. 2. I ricorsi sono infondati agli effetti civili. Sono infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di SS e IC nonché i primi due motivi del ricorso presentato da LE. Il concetto di "atto pubblico", agli effetti della tutela penale, è più ampio di quello delineato dall'art. 2699, cod. civ., rientrandovi non soltanto i documenti redatti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e destinati ad avere pubblica fede, ma anche quelli formati da quegli stessi soggetti o da altri pubblici ufficiali o pubblici impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, per uno scopo diverso da quello di conferire loro pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio anche solo interni alla pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335; Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415; Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Tisato, Rv. 211440). In tale contesto è stata correttamente affermata la completa equiparazione del documento informatico a quello cartaceo, non essendovi nessuna ragione per non attribuire al primo la medesima valenza dimostrativa e la medesima natura del secondo. Ne consegue che correttamente la Corte ha ritenuto equiparabile il registro informatico di una pubblica amministrazione al registro cartaceo. La condotta posta in essere dagli imputati, attraverso le false attestazioni derivanti dall'inserimento dei due codici, incise direttamente sulla gestione di quel registro e, in 5 lare, sulla gestione delle procedure conseguenti alla verbalizzazione delle avvenzioni amministrative. li imputati attestarono falsamente l'esistenza di fatti in realtà insussistenti, cioè enuto pagamento ovvero la non configurabilità dell'illecito amministrativo', e serím-ento di quei codici produsse effetti sono solo immediati e diretti su quei c'edimenti, ma, soprattutto, idonei a definire quelle procedure. Ision diversamente, la Corte ha spiegato puntualmente perché nella specie del reato ruffa sussistono i presupposti e al riguardo ì motivi ripropongono questioni già ttoposte alla cognizione dei Giudici di merito e da questi congruamente valutate. 3. Infondato è anche il motivo che prospetta la violazione del principio del bis in idem;
In realtà, diversamente dagli assunti difensivi, le condotte poste in essere dai ricorrenti non sono coincidenti e la Corte di cassazione ha già chiarito che è configurabile il 'concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen. e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (cfr., Sez. 2, n. 1851 del 30/09/2022- dep. 2023- Saputo, Rv. 284287; Sez. 5 n. 2935 del 05/11/2018, Manzo, Rv. 274589). 4. Il settimo e l'ottavo motivo proposti nell'interesse di SS e IC e il terzo motivo presentato da LE, inerendo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e, più in generale, al trattamento sanzionatorio sono assorbiti nell'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali 5. Non si procede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di giudizio, essendo in atti solo la nomina dell'avv. FR Rondello da parte del Comune di Padova, ma non anche le conclusioni e la nota spese.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta í ricorsi agli effetti civili Così deciso in Roma il 14 giugno 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto dei ricorsi lette le conclusioni dell'avv. Sandro Mason, difensore di FR IC e NO SS, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata lette le conclusioni dell'avv. Ernesto De Toni, difensore di ED LE, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la sentenza con cui LE ED, IC FR e SS NO sono stati condannati per i reati di falso ideologico in atto pubblico (capo B, in esso 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 21109 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 14/06/2022 assorbito il delitto di abuso d'ufficio di cui al capo a) e di truffa aggravata (capo C) quanto ai fatti commessi successivamente al 29.7.2013, ma ha dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati commessi dal 17.4.2012 al 29.7.2013. IC FR, commissario della polizia locale di Padova, in servizio presso il reparto procedure sanzionatorie, SS NO, vice commissario in servizio con funzioni di addetto allo sportello, e Allegri ED, comandante della polizia locale di Abano Terme, con ruolo di istigatore: - potendo accedere al sistema informatico di gestione delle sanzioni amministrative e, in particolare, ai fascicoli sanzionatori relativi ai verbali della Polizia locale, avrebbero archiviato dodici verbali a carico della ditta Domina carrozzeria - di cui era titolare TR Nicola, coimputato - inserendo, su richiesta di LE, falsamente nel sistema, in alcuni casi, il codice 99 (pagato) e in altri casi il codice 45 (illecito insussistente); -con la condotta indicata, attraverso la archiviazione delle contravvenzioni, avrebbero procurando un indebito vantaggio a TR, con danno per l'amministrazione comunale. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione NO SS e FR IC articolando otto motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo b) (falso in atto pubblico). La Corte, pur ritenendo che l'inserimento nel sistema dei codici indicati non avrebbe - di per sé - una funzione giustificativa o certificativa o di attestazione, avrebbe tuttavia ritenuto sussistente, richiamando precedenti giurisprudenziali, l'elemento oggettivo del reato di falso ideologico in quanto la nozione di atto pubblico comprenderebbe anche gli atti c.d. interni;
secondo la Corte, sarebbero state commesse nella specie condotte di alterazione del sistema informatico, che, pur lasciando quiescente il sistema e tale da poter essere "ripreso" previo "sblocco" dei relativi verbali, avrebbero tuttavia interrotto il normale iter procedurale relativo al verbale di ognuna delle contravvenzioni. Assume il ricorrente che nel caso di specie non sarebbe stata fatta una corretta applicazione degli artt. 479 - 491 bis cod. pen. Si evidenzia come, secondo la Corte di cassazione, gli atti interni assumano rilievo ai fini della falsificazione solo se abbiano rilevanza nell'ambito del procedimento strumentale al provvedimento finale. Nel caso di specie, detta condizione non sussisterebbe e i Giudici di merito avrebbero errato sulla natura del sistema informatico e sui servizi da questo forniti;
detto sistema: a) assicurerebbe la registrazione cronologica dei verbali e l'attribuzione del relativo numero di protocollo;
b) supporterebbe la gestione materiale della procedura amministrativa sanzionatoria relative alle contravvenzioni, anche a quelle del Codice della strada;
strada; c) prevedrebbe l'acquisizione della copia digitale dei verbali e degli atti della procedura, come ad esempio notifiche, bollettini di pagamento ecc. 2 In questa seconda fase, si argomenta, i verbali, diversamente da quanto accadeva in passato, non sarebbero gestiti attraverso raccoglitori, ma inserendo la copia digitale dell'atto nel sistema e attribuendole un determinato stato mediante l'attribuzione di codici. L'attribuzione dei codici 99- 45, si aggiunge, introdurrebbeizo un blocco informatico e produrrebbe w gli stessi effetti dell'inserimento manuale di un verbale in un raccoglitore, cioè impedirebbero l'ulteriore gestione del verbale, realizzando un congelamento di questo che, tuttavia, potrebbe essere successivamente sbloccato digitando il codice di ripristino, che equivale al reinserimento dell'atto tra quelli da pagare. Dunque, i fatti per cui si procede sarebbero corrispondenti a quelli che in passato potevano verificarsi attraverso l'inserimento di un verbale nel raccoglitore degli atti da pagare ovvero al suo spostamento in quello dei verbali pagati: collocare indebitamente il verbale tra quelli pagati in luogo di quelli pagati integrerebbe non il reato di falso ma quello di abuso d'ufficio. L'inserimento dei dati nel sistema assumerebbe rilevanza giuridica ai fini della configurazione di un atto pubblico solo relativamente alla registrazione cronologica e alla numerazione progressiva dei verbali, mentre non assumerebbero rilievo giuridico le operazioni volte a gestire la documentazione in copia informatica degli atti (si richiamano le dichiarazioni di alcuni testimoni). Le operazioni di sblocco peraltro non necessiterebbero di autorizzazione o di una particolare motivazione e potrebbero essere compiute anche da un dipendente della ditta appaltatrice del servizio. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che gli imputati avessero comunque interrotto l'iter procedimentale normale;
secondo i ricorrenti si tratterrebbe di un'affermazione errata, atteso che il blocco non avrebbe determinato nessuna interruzione della procedura esecutiva perché il primo atto sarebbe stata l'iscrizione a ruolo dei verbali ma detto adempimento sarebbe avvenuto, così come per tutti i verbali, a circa due anni dopo il loro blocco. La Corte avrebbe ignorato tali argomenti e le risultanze probatorie;
non vi sarebbe stata nessuna interruzione dell'iter procedurale e comunque, anche se vi fosse stata interruzione, ciò non potrebbe attribuire natura di atto pubblico alla digitazione del blocco dei verbali, atteso che l'unica conseguenza sarebbe stata quella per cui, al momento in cui si doveva procedere alla iscrizione al ruolo, il sistema non avrebbe avviato i verbali bloccati. Solo la formazione di un falso atto informatico avrebbe avuto rilievo, ma ciò non si verificherebbe quando la condotta si limiti ad incidere sul sistema informatico alterandolo o modificandone i contenuti. 3 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione degli artt. 479- 491 bis cod. pen. e si chiede la riqualificazione del fatto nel reato di falsità ideologica in certificazione amministrativa di cui all'art. 480 cod. pen. Pur volendo ritenere che l'inserimento dei codici di blocco abbia natura di atto fidefaciente, si tratterebbe comunque di attestazioni di carattere derivativo. Nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero accertato alcunchè e non avrebbero annullato alcun verbale di contravvenzione, ma si sarebbero limitati ad inserire un blocco che presuppone una preesistente documentazione, attestante il pagamento o l'annullamento del verbale. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta quanto al capo c) (truffa) violazione di legge e vizio di motivazione. Non vi sarebbe nella specie induzione in errore perché la condotta si sarebbe indirizzata non nei riguardi del soggetto passivo, cioè l'amministrazione o il personale, ma al sistema informatico;
al più sarebbe stata configurabile la frode informatica e comunque ad essere stati indotti in errore sarebbero stati gli attuali ricorrenti che a quell'ufficio erano preposti. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di truffa, del quale mancherebbe il requisito dall'atto di disposizione patrimoniale, identificato erroneamente dai Giudici di merito nella interruzione del procedimento, cioè in un atto omissivo. In realtà, la stessa imputazione non evocherebbe nessun atto di disposizione patrimoniale;
l'interruzione della procedura sarebbe automatica, né sarebbe stato causato un danno all'amministrazione per effetto del blocco della procedura. 2.5. Con il quinto motivo si deduce, quanto al capo c), violazione di legge e vizio di motivazione;
nel caso di specie sarebbe mancante rispetto alla truffa il requisito del danno e del profitto che avrebbero carattere virtuale, atteso che essi si sarebbero verificati solo se il blocco non fosse stato rimosso, cosa che invece si era verificata. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione del bis in idem;
il fatto oggetto delle due imputazioni sarebbe identico. 2.7. Con il settimo e l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte riconosciuto le attenuanti previste dall'art. 62, n. 4- 6, cod. pen. 3. Ha proposto ricorso per cassazione LE ED articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto al delitto di falso, di cui difetterebbe l'elemento oggettivo. Il tema è quello già esposto. 4 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto al reato di truffa di cui mancherebbe l'elemento oggettivo;
nel caso in esame non sarebbe stata creata, diversamente dagli assunti della Corte, nessuna apparenza fallace. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi, per le questioni poste - soprattutto in relazione al contestato reato di falso - non sono manifestamente infondati e dunque non sono inammissibili. La sentenza, ai fini penali, deve quindi essere annullata senza rinvio essendosi i reati estinti per prescrizione. In particolare, quanto ai reati di falso, la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., pur evocata nella imputazione, non è stata né contestata in fatto, né ritenuta (cfr. sentenze di merito nella parte relativa al trattamento sanzionatorio). Ne consegue che i residui reati di falso e i connessi reati di truffa, commessi al più tardi nell'aprile del 2014, si sono estinti per prescrizione nell'ottobre del 2021. 2. I ricorsi sono infondati agli effetti civili. Sono infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse di SS e IC nonché i primi due motivi del ricorso presentato da LE. Il concetto di "atto pubblico", agli effetti della tutela penale, è più ampio di quello delineato dall'art. 2699, cod. civ., rientrandovi non soltanto i documenti redatti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato e destinati ad avere pubblica fede, ma anche quelli formati da quegli stessi soggetti o da altri pubblici ufficiali o pubblici impiegati, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, per uno scopo diverso da quello di conferire loro pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio anche solo interni alla pubblica amministrazione (Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, Rv. 281335; Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415; Sez. 5, n. 9358 del 24/04/1998, Tisato, Rv. 211440). In tale contesto è stata correttamente affermata la completa equiparazione del documento informatico a quello cartaceo, non essendovi nessuna ragione per non attribuire al primo la medesima valenza dimostrativa e la medesima natura del secondo. Ne consegue che correttamente la Corte ha ritenuto equiparabile il registro informatico di una pubblica amministrazione al registro cartaceo. La condotta posta in essere dagli imputati, attraverso le false attestazioni derivanti dall'inserimento dei due codici, incise direttamente sulla gestione di quel registro e, in 5 lare, sulla gestione delle procedure conseguenti alla verbalizzazione delle avvenzioni amministrative. li imputati attestarono falsamente l'esistenza di fatti in realtà insussistenti, cioè enuto pagamento ovvero la non configurabilità dell'illecito amministrativo', e serím-ento di quei codici produsse effetti sono solo immediati e diretti su quei c'edimenti, ma, soprattutto, idonei a definire quelle procedure. Ision diversamente, la Corte ha spiegato puntualmente perché nella specie del reato ruffa sussistono i presupposti e al riguardo ì motivi ripropongono questioni già ttoposte alla cognizione dei Giudici di merito e da questi congruamente valutate. 3. Infondato è anche il motivo che prospetta la violazione del principio del bis in idem;
In realtà, diversamente dagli assunti difensivi, le condotte poste in essere dai ricorrenti non sono coincidenti e la Corte di cassazione ha già chiarito che è configurabile il 'concorso materiale - e non l'assorbimento - tra il reato di falso di cui all'art. 491-bis cod. pen. e quello di truffa quando la falsificazione costituisca artificio per commettere la truffa;
in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino una occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro (cfr., Sez. 2, n. 1851 del 30/09/2022- dep. 2023- Saputo, Rv. 284287; Sez. 5 n. 2935 del 05/11/2018, Manzo, Rv. 274589). 4. Il settimo e l'ottavo motivo proposti nell'interesse di SS e IC e il terzo motivo presentato da LE, inerendo al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti e, più in generale, al trattamento sanzionatorio sono assorbiti nell'annullamento senza rinvio della sentenza agli effetti penali 5. Non si procede alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile per il grado di giudizio, essendo in atti solo la nomina dell'avv. FR Rondello da parte del Comune di Padova, ma non anche le conclusioni e la nota spese.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta í ricorsi agli effetti civili Così deciso in Roma il 14 giugno 2022.