Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 3465
CASS
Sentenza 6 maggio 1999

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Il procedimento incidentale "de libertate" ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria "enclave processuale", la cui attività non è ontologicamente assorbita dalla funzione -parallela ma distinta- del giudice del procedimento di cognizione. Pertanto, spetta al tribunale del riesame adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti per l'attività svolta davanti al tribunale medesimo.

In tema di circostanze aggravanti comuni, deve considerarsi futile (cod. pen. art 61 n. 1) il motivo che, per la sua inconsistenza, non è in rapporto di proporzione con l'azione delittuosa, tanto da apparire un pretesto, piuttosto che la vera causa determinante del reato. (Fattispecie nella quale, a seguito del rifiuto, da parte di un soggetto, di denunziare alla compagnia assicuratrice un lieve incidente automobilistico, coloro che si ritenevano danneggiati organizzarono una vera e propria "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno dei partecipi, estratta una pistola, uccise la vittima).

In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art 116 cod. pen.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione -da parte di altro concorrente- di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi.Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 cod. pen., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e "bloccasterzi", presero parte ad una "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima). (V. Corte cost. sentenza n. 42 del 13/31 maggio 1965).

In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, sussiste incompatibilità tra l'aggravante di motivi futili e l'attenuante della provocazione, non potendo, nel compimento della stessa azione, coesistere contrastanti stati d'animo, uno dei quali esclude necessariamente l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista. (Fattispecie nella quale, a causa del rifiuto di un soggetto di denunziare alla compagnia assicuratrice il lieve danno derivato da un incidente automobilistico, gli agenti organizzarono una vera e propria "spedizione punitiva", nel corso della quale furono esplosi colpi di arma da fuoco, uno dei quali provocò la morte della vittima).

Commentario1

  • 1Reato diverso da quello voluto (concorso di persone)
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    Tu sei qui: Ricerca > Ricerca testuale Hai cercato: Reato diverso da quello voluto (concorso di persone) Trovati 26 risultati nel massimario Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3465 del 17 marzo 1999 «Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10795 del 22 settembre 1999 «Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 3465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3465
Data del deposito : 6 maggio 1999

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