Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 4
Il procedimento incidentale "de libertate" ha, organicamente e funzionalmente, così spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria "enclave processuale", la cui attività non è ontologicamente assorbita dalla funzione -parallela ma distinta- del giudice del procedimento di cognizione. Pertanto, spetta al tribunale del riesame adottare il provvedimento di liquidazione dei compensi dovuti al difensore della persona ammessa al patrocinio dei non abbienti per l'attività svolta davanti al tribunale medesimo.
In tema di circostanze aggravanti comuni, deve considerarsi futile (cod. pen. art 61 n. 1) il motivo che, per la sua inconsistenza, non è in rapporto di proporzione con l'azione delittuosa, tanto da apparire un pretesto, piuttosto che la vera causa determinante del reato. (Fattispecie nella quale, a seguito del rifiuto, da parte di un soggetto, di denunziare alla compagnia assicuratrice un lieve incidente automobilistico, coloro che si ritenevano danneggiati organizzarono una vera e propria "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno dei partecipi, estratta una pistola, uccise la vittima).
In tema di concorso di persone nel reato, per la sussistenza del così detto concorso anomalo (art 116 cod. pen.), è necessaria, da un lato, la adesione psichica del soggetto alla commissione di un reato meno grave, dall'altro, la effettiva realizzazione -da parte di altro concorrente- di un diverso e più grave reato ed, infine, la esistenza di un nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta del soggetto che intendeva compiere il reato meno grave e l'evento diverso e più grave, che, in concreto, ebbe a verificarsi.Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente prevedibile, di quello voluto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la configurabilità, a titolo di concorso ai sensi dell'art 116 cod. pen., nel comportamento di tre soggetti che, armati di bastoni e "bloccasterzi", presero parte ad una "spedizione punitiva", nel corso della quale, uno di essi, estratta una pistola, esplose un colpo che uccise la vittima). (V. Corte cost. sentenza n. 42 del 13/31 maggio 1965).
In tema di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, sussiste incompatibilità tra l'aggravante di motivi futili e l'attenuante della provocazione, non potendo, nel compimento della stessa azione, coesistere contrastanti stati d'animo, uno dei quali esclude necessariamente l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista. (Fattispecie nella quale, a causa del rifiuto di un soggetto di denunziare alla compagnia assicuratrice il lieve danno derivato da un incidente automobilistico, gli agenti organizzarono una vera e propria "spedizione punitiva", nel corso della quale furono esplosi colpi di arma da fuoco, uno dei quali provocò la morte della vittima).
Commentario • 1
- 1. Reato diverso da quello voluto (concorso di persone)https://www.brocardi.it/
Tu sei qui: Ricerca > Ricerca testuale Hai cercato: Reato diverso da quello voluto (concorso di persone) Trovati 26 risultati nel massimario Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3465 del 17 marzo 1999 «Per la sussistenza di tale terzo requisito, non basta il mero nesso di causalità materiale, ma è necessario che il reato diverso e più grave, commesso dal concorrente, possa rappresentarsi nella mente dell'agente come uno sviluppo, logicamente...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10795 del 22 settembre 1999 «Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/1999, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 19/01/99
1.Dott. NI MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " Severo CHIEFFI Consigliere N. 118
3. " Piero MACALI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO Consigliere N. 43231/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: 1^) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento a carico di EO RM e ZU NI;
2^) ZU NI, nato a [...] il [...]
3^) EO RM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della corte di assise di appello di Reggio Calabria in data 13 luglio 1998 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. NI Macrì
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Bruno Ranieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del PG. con annullamento con rinvio limitatamente alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 116 c.p.; annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza e rigetto nel resto dei ricorsi dei due imputati;
Uditi i difensori: 1) avv. NZ D'Ascola difensore di EO RM;
2) avv. Antonio Managò difensore di ZU NI.
Fatto
Con sentenza in data 1 marzo 1997 la corte di assise di Reggio Calabria dichiarava NC EO, RM EO e NI ZU colpevoli del reato di omicidio per avere cagionato la morte di AO RT mediante l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco, di tentato omicidio in danno di RM MA e di detenzione e porto illegali di arma da sparo clandestina e, in concorso di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante dei motivi abietti e futili, condannava NC EO alla pena di anni 25 di reclusione e RM EO e NI ZU a quella di anni 18 di reclusione. La Corte d'Assise ricostruiva i fatti sulla base del racconto fornito da RM MA, sopravvissuto all'aggressione. Nel pomeriggio del 3 dicembre 1994 il MA, titolare di una ditta di spurgo di pozzi neri, e AO RT, operaio alle sue dipendenze, si stavano recando sul camion di proprietà del primo, presso l'abitazione di tale NC EO (solo omonimo di uno degli imputati), quando a un certo punto il camion, per la ristrettezza della carreggiata, urtava una Pegugeot 205 ferma sulla destra della strada.
Il camion si arrestava e sul luogo sopraggiungeva un uomo che, qualificatosi proprietario dell'auto, ingiungeva agli investitori di denunziare il sinistro ai fini assicurativi per il risarcimento del danno.
Alla risposta negativa del MA, motivata dalla modestia dei danni, l'interlocutore tentava di buttare giù dalla cabina dell'autocarro i due interlocutori, ma veniva respinto. Il MA e il RT ripartivano, raggiungendo l'abitazione del committente e dando inizio al loro lavoro.
Mentre il MA era intento a scoperchiare la botola di un pozzo nero, sopraggiungeva una Fiat Uno di colore bianco con a bordo tre persone, che si dirigevano verso i due.
Uno dei tre si avventava sul RT sferrandogli dei pugni, ma il RT riusciva a scansarlo, fino a che sopraggiungeva una seconda persona, che lo colpiva con un bastone.
A questo punto interveniva il MA, il quale riusciva a disarmare l'aggressore e a difendersi dal terzo aggressore, togliendo anche a costui di mano un bloccasterzo di cui lo stesso si era dotato. Nel fare ciò perdeva l'equilibrio cadendo a terra.
A questo punto uno degli aggressori apriva il fuoco contro il RT e poi rivolgeva l'arma verso il MA, fermandolo. Subito dopo i tre si allontanavano a bordo della Fiat Uno, mentre il RT e il MA venivano condotti all'ospedale di Melito Porto Salvo, ove il primo decedeva per le ferite riportate. All'udienza dibattimentale dell'11 novembre 1996 il MA aveva identificato lo sparatore in NC EO, l'aggressore armato del bloccasterzo nell'imputato NI ZU. NC EO ammetteva di avere sparato.
La Corte di primo grado riteneva la versione resa dal MA pienamente credibile, ma riteneva che l'apporto di RM EO e dello ZU all'azione dell'omicida dovesse essere valutato secondo i criteri di cui all'art. 116 c.p.. Secondo i giudici di primo grado obiettivo del terzetto era quello di dar corso a una spedizione punitiva, ma non vi era alcuna prova che RM EO portasse con sè un'arma.
Proponevano appello il P.M. e gli imputati RM EO e NI ZU, essendo l'altro imputato NC EO deceduto in data 3 ottobre 1997, e la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 13 luglio 1998, derubricava i reati di omicidio e di tentato omicidio rispettivamente in lesioni volontarie e tentate lesioni aggravate dall'uso dell'arma e dai motivi futili e concesse a entrambi gli imputati le attenuanti generiche subvalenti, li condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ciascuno. Li assolveva dal reato di detenzione e porto d'arma per non aver commesso il fatto.
La Corte territoriale riteneva pienamente accettabile la ricostruzione dei fatti operata dai primi giudici e osservava che le dichiarazioni del MA, esaminate unitamente a tutti gli altri dati probatori emessi, tenuto conto della loro costanza ed uniformità, avevano ampiamente superato il vaglio dell'attendibilità della testimonianza.
Rilevava in particolare il giudice di appello che la versione fornita dal MA divergeva da quella degli imputati soprattutto su un punto fondamentale costituito dalla presenza sul posto di tre aggressori, mentre gli imputati EO negavano la partecipazione dello ZU.
A parere della corte, però, la versione resa dal MA doveva ritenersi sostanzialmente confermata dalle dichiarazioni rese dal committente dei lavori che il MA e il RT stavano eseguendo. Infatti, se era vero che il predetto in sede dibattimentale aveva riferito di aver notato sopraggiungere sui luoghi soltanto due persone, era anche vero che in precedenza, nella fase immediatamente successiva allo svolgersi dei fatti aveva sottolineato la presenza di una pluralità di aggressori.
Infatti egli aveva riferito che uno degli aggressori era di statura media, mentre gli altri erano di diversa statura. Inoltre egli, nella immediatezza dei fatti, aveva riconosciuto una delle persone sopraggiunte in RM EO e indicato lo sparatore in NC EO, a dibattimento aveva riferito cose diverse, avendo dichiarato di aver appreso dai giornali che erano state arrestate due persone, una di nome RM EO, riconosciuto la sera dell'omicidio, e l'altra di nome NC EO, che egli non conosceva e che non sarebbe stato in grado di riconoscerlo in quanto non l'aveva visto in faccia quella sera.
La conclusione tratta dalla corte era quella della assoluta inattendibilità del deponente, il quale aveva palesemente tentato di sovrapporre il contenuto delle sue dichiarazioni a quelle degli imputati.
La presenza di tre aggressori era, inoltre dimostrata dal numero degli oggetti atti a offendere impiegati dagli aggressori, essendo stati utilizzati un'arma da fuoco, un bloccasterzo per auto e un bastone.
La corte territoriale disattendeva, poi, la tesi della legittima difesa, secondo cui intenzione di NC EO era quella di impedire che il RT colpisse con il piccone RM EO che colluttava con il MA. In contrario la corte rilevava da un lato che non era stato colpito solo il RT, ma anche il MA, in quel momento disarmato e nella impossibilità di recar danno e dall'altro che il piccone era stato repertato a una distanza di alcuni metri dal punto in cui era caduto il RT.
La corte disattendeva anche la richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione, non sussistendo, tra l'altro, alcuna proporzione e adeguatezza tra il fatto provocatorio (rifiuto del MA di denunziare il sinistro alla compagnia assicuratrice) e reazione.
Il giudice di appello riteneva fallito l'alibi offerto dallo ZU, il quale aveva dichiarato di aver trascorso il pomeriggio dell'omicidio presso l'abitazione di RI DU in Reggio Calabria, circostanza confermata dalla donna. Infatti lo ZU solo in un secondo momento aveva affermato di essere legato alla donna da un rapporto di natura sentimentale, mentre in precedenza aveva dichiarato che il motivo della sua visita era stato dettato dall'esigenza di informarsi sulle modalità necessarie per rientrare in possesso della carta Bancomat che non gli era stata restituita da uno sportello automatico. Tale spiegazione veniva ritenuta inattendibile dalla corte territoriale, posto che la DU era impiegata presso la San AO Invest, società finanziaria solo collegata all'istituto bancario omonimo, con mansioni di segreteria telefonista e dunque in un settore del tutto diverso da quello che si occupava delle questioni attinenti all'uso del Bancomat. D'altra parte era strano che la DU ricordasse perfettamente a distanza di tempo meri fatti ordinari, privi di qualunque connotato di eccezionalità. Inoltre la corte territoriale richiamava anche il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche eseguite sulla utenza della DU anteriormente all'escussione di quest'ultima da parte del P.M. che comprovavano i contatti tra l'imputato e la DU aventi ad oggetto proprio le dichiarazioni che la donna doveva rendere all'autorità giudiziaria.
La Corte territoriale concludeva, pertanto, per la falsità dell'alibi dello ZU.
Passando alla definizione giuridica del concorso del RM EO e dello ZU nella condotta di reato posta in essere da NC EO la corte territoriale riteneva che le emergenze processuali non fossero tali da consentire di ravvisare un'ipotesi di concorso ex art. 110 c.p.. A tale proposito rilevava in sintesi che l'obiettivo perseguito era quello di "dare una lezione", che la condotta posta in essere dagli agenti, conformemente a tale scopo, era quella di far valere pesantemente le loro ragioni e che nessuno dei due aveva la consapevolezza della detenzione dell'arma da parte dello sparatore, il cui proposito omicida era subentrato in un secondo tempo. Era, pertanto, da escludere che i due fossero stati in grado di prevedere in concreto l'evento omicidiario come sviluppo logico della loro condotta sulla base di norme di comune esperienza.
L'apporto di RM EO e dello ZU andava, quindi, inquadrato nell'ambito del concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p. di persone nel reato per cui, non ravvisandosi un rapporto di causalità psichica, i due dovevano essere ritenuti responsabili di lesioni volontarie in danno del RT e di tentate lesioni nei confronti del MA, ipotesi aggravate dall'uso dell'arma e dai motivi futili.
La Corte escludeva la definibilità del processo allo stato degli atti, considerando che erano state contestate due aggravanti che comportavano l'irrogazione dell'ergastolo e che, inoltre, nel corso del processo di primo grado si era reso necessario procedere al conferimento di un incarico peritale per valutare le conseguenze del tentato omicidio.
Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Reggio Calabria, NI ZU e RM EO.
Il primo ha dedotto violazione dell'art. 116 c.p., assumendo in sintesi che l'utilizzo dell'arma da fuoco da parte di NC EO non poteva essere considerato un evento atipico, insorto in virtù di circostanze eccezionali, posto che regole di comune prudenza, specie in presenza di una spedizione punitiva, richiedevano che tra i correi fossero ben chiari i limiti dell'azione e le modalità. RM EO e lo ZU avrebbero, dunque, dovuto rispondere del reato effettivamente commesso per inosservanza delle regole di prudenza, essendosi affidati alla condotta di NC EO per realizzare il proposito criminoso concordato.
Lo ZU ha dedotto con il primo motivo violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p., assumendo che erroneamente la corte territoriale aveva disatteso l'alibi fornito dall'imputato, posto che la teste DU aveva confermato la presenza in casa sua dello ZU nel pomeriggio dell'omicidio e che lo ZU aveva spiegato perché non avesse riferito prima la vera ragione dell'incontro e cioè perché non voleva che si sapesse della sua relazione con la donna. Nè le intercettazioni telefoniche avevano quel contenuto indiziario attribuito loro dal giudice di appello, essendo normale che due persone incensu4e, non aduse a frequentare uffici giudiziari e che avevano una relazione sentimentale abbiano potuto scambiare qualche parola in merito alla convocazione di una di esse.
Quanto al riconoscimento dello ZU da parte del MA la corte territoriale non aveva considerato che la parte lesa aveva originariamente indicato lo sparatore nell'imputato RM EO e aveva dichiarato di non riconoscere altri e ciò anche dopo che gli era stata mostrata la fotografia dello ZU.
Nè la medesima corte aveva considerato quanto riferito da due testimoni altamente qualificati, IA NO e NZ SA, agenti della Polizia di Stato, i quali - come sottolineato nei motivi di appello - avevano riferito quanto a loro informalmente dichiarato dal MA in occasione dell'incidente probatorio, e cioè che nessun riconoscimento aveva operato nei confronti dello ZU, essendosi limitato alla individuazione degli altri due imputati.
La corte territoriale non avrebbe, quindi, potuto - senza spiegarne adeguatamente le ragioni - dare credito al riconoscimento finale compiuto dal MA, ignorando tutte le fasi pregresse, nelle quali più vivo sarebbe stato il ricordo.
Con il secondo motivo lo ZU sostiene che la Corte avrebbe dovuto escludere l'aggravante dei futili motivi, posto che la lite era stata determinata dal comportamento tracotante delle persone offese, che si erano rifiutate di denunciare il sinistro alla Compagnia di assicurazione.
Con il terzo motivo ha dedotto che il procedimento era definibile allo stato degli atti e che non si poteva far ricadere sugli imputati il mancato espletamento di una perizia nella fase delle indagini al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dal MA. Con l'ultimo motivo ha dedotto che la corte di merito avrebbe dovuto concedere le attenuanti generi che con criteri di prevalenza e a contenere la pena nei minimi edittali in considerazione della incensuratezza dello ZU e della sua anteatta vita lavorativa. A sua volta il EO ha dedotto violazione dell'art. 62 n. 2 c.p. e vizio di motivazione, assumendo in sintesi che il rifiuto del MA di denunziare il sinistro alla Compagnia Assicuratrice costituiva fatto ingiusto e che la proporzione tra fatto provocatorio e fatto reattivo andava determinata non. con riferimento al reato di omicidio, ma con riferimento al ritenuto delitto di lesioni personali.
Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 61 n. 1 c.p. assumendo che, poiché il giudizio di proporzione andava formulato con riferimento al reato di lesioni personali, la corte territoriale non avrebbe potuto riconoscere la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti o futili.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 69 e 133 c.p. e vizio di motivazione. La corte territoriale non aveva compiuto una valutazione globale al fine di adeguare la pena all'entità del fatto e alla personalità del reo e, inoltre, nel quantificare la pena si era discostata di molto dai minimi edittali senza fornire al riguardo alcuna motivazione.
Con l'ultimo motivo ha dedotto che erroneamente la corte territoriale aveva qualificato come armi un bastone e un bloccasterzo, strumenti la cui destinazione naturale non è certo l'offesa.
Diritto
1. Il ricorso del P.G. si palesa fondato e va, pertanto, accolto. Secondo la costante giurisprudenza di questa corte per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p. è necessario che ricorrano tre requisiti :
a) l'adesione psichica del soggetto a un reato concorsuale meno grave;
b) la commissione da parte di altro concorrente d un reato diverso e più grave;
c) un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Per la sussistenza del terzo requisito non è sufficiente un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di causalità psichica nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.
Pertanto, in conformità dell'indirizzo espresso dalla sentenza n. 42 del 1965 della Corte Costituzionale la responsabilità penale del compartecipe va affermata nel caso che egli, nell'ordinario svolgersi e concatenarsì dei fatti nuovi, sia stato in grado di prevedere in concreto l'evento come sviluppo logico della sua condotta sulla base di norme di comune esperienza (cfr., ex pluribus, Sez, I, 23 febbraio 1995, Parolisi, rv. 200699; Sez. I, 9 novembre 1995, Fortebraccio, 2v. 203.347).
Ai detti fini il mero motivo che ha determinato il concorrente a realizzare l'evento non voluto - in presenza di tutti gli elementi connotanti il rapporto psichico - non assume alcun rilievo in ordine alla prevedibilità in concreto da parte dell'agente, posto che non ha alcuna incidenza sull'oggetto del suo atteggiamento psicologico, per essere rimaste immutate le circostanze di svolgimento del reato voluto (Sez. I, 9 novembre 1995, cit.). La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei sopra menzionati principi di diritto. Infatti il fatto stesso, certo, che gli altri concorrenti, e cioè il EO RM e lo ZU, avessero accettato di partecipare all'aggressione, portando seco armi improprie - un bastone e un bloccasterzo - utilizzandole nella prima fase dello scontro, doveva far presumere con certezza nei loro confronti la consapevolezza di voler provocare almeno delle lesioni, con la conseguenza che la degenerazione dello scontro, a prescindere dalle specifiche modalità e dagli specifici mezzi adoperati, non poteva essere considerata come circostanza eccezionale tale da interrompere il rapporto di causalità psichica tra il reato concordato e l'evento diverso realizzatosi, rientrando nella ragionevole prevedibilità psichica di ciascun concorrente. Erroneamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza del concorso ex art. 116 c.p. da parte degli odierni ricorrenti nel reato di omicidio volontario realizzato dal coimputato (poi deceduto) NC EO.
2. Il ricorso dello ZU è infondato. Correttamente. invero, è stato ritenuto che anche lo ZU avesser partecipato all'aggressione posta in essere nei confronti del RT e del MA. La Corte territoriale è pervenuta a tale convincimento con un iter argomentativo che non presenta alcun apprezzabile vizio logico o giuridico, avendo sottolineato le molteplici ragioni che portavano a ritenere da un lato che tre erano gli aggressori (come affermato nell'immediatezza dei fatti dal committente dei lavori che il MA e il RT stavano eseguendo e dalla circostanza che tre erano stati gli oggetti atti a offendere impiegati dagli aggressori), dall'altro che la versione dei fatti, ivi compresa la identificazione degli aggressori negli imputati, resa dal MA, dovesse considerarsi attendibile per la sua costanza e uniformità e dall'altro, infine, che non fosse credibile l'alibi fornito dallo ZU, in considerazione della inverosimiglianza della spiegazione offerta dal ricorrente in ordine alla visita fatta alla Medri il pomeriggio dell'omicidio, dei risultati di intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza della donna anteriormente all'escussione della stessa da parte del P.M., della irreperibilità dello ZU nell'immediatezza dei fatti.
Passando ad esaminare il secondo motivo del ricorso dello ZU, che riguarda l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. osserva la corte che futile deve considerarsi il motivo che per la sua inconsistenza non è in rapporto di proporzione con l'azione delittuosa, tanto da apparire un pretesto, piuttosto che la vera causa determinante del reato. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritento sussistente l'aggravante in esame, attesa la manifesta sproporzione tra lo stimolo a commettere il reato - costituito dal rifiuto di denunziare il sinistro alla Compagnia assicuratrice - e la sanguinosa reazione posta in essere dagli imputati. Manifestamente infondato è poi il terzo motivo, con cui si è dedotta la violazione dell'art.442 c.p.p., posto che, per effetto della pronuncia d illegittimità
costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, c.p.p., il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo, situazione questa ricorrente nella specie in esame, in cui, essendo stata contestata, e ritenuta poi sussistente, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., il contestato reato di omicidio era punibile con l'ergastolo.
Resta, invece, assorbito l'ultimo motivo, che concerne il trattamento sanzionatorio.
3. Infondato è anche il ricorso del EO RM.
La sussistenza dell'attenuante della provocazione è stata esclusa dal giudice di appello con una motivazione ineccepibile sul piano logico e giuridico, posto che per la sussistenza dell'attenuante in esame è necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all'offesa. Deve aggiungersi che la ritenuta aggravante dei motivi futili è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere nel compimento della stessa azione stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sè l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (cfr. Cass. Sez. I, 20 ottobre 1997, Trovato, rv. 208934).
Il secondo motivo riguarda l'aggravente dei motivi futili e per il suo rigetto valgono le medesime considerazioni svolte in ordine all'analogo motivo svolto dallo ZU.
Restano assorbiti il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio (che va rideterminato dal giudice di rinvio alla luce della ritenuta applicabilità dell'art. 116 c.p.) e il quarto motivo, relativo alla dedotta violazione dell'art. 585 c.p.. L'impugnata sentenza va, quindi, annullata nella parte in cui ha ritenuto erroneamente inapplicabile l'art. 116 c.p. nel caso di specie, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Vanno, invece, rigettati i ricorsi del EO e dello ZU, tranne il 3^ e il 4^ motivo del ricorso del EO e il 4^ motivo del ricorso dello ZU, che restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio calabria per nuovo esame sul punto. Rigetta i ricorsi del EO e dello ZU, tranne il 3^ e il 4^ motivo del ricorso del EO e il 4^ del ricorso dello ZU, che dichiara assorbiti, e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 1999