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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/09/2025, n. 3377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3377 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4494/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Gaetano Santagata presso il cui Parte_1
studio domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto impugnativa avverso il piano rateale per somme indebitamente percepite su prestazione n. 2013731578 e indebito sotteso CP_2
n. 15055117 notificatogli dall' . CP_1
Egli ha dedotto: l'omessa notifica di atti antecedenti, la mancanza di motivazione, l'omessa indicazione del valore dell'indebito.
Per tali ragioni egli ha concluso chiedendo la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del piano di recupero rateale. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha resistito al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nel caso in esame, giova rammentare che l'ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) è stata introdotta dall'art. 2 l. 92/2012 con la funzione di fornire a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione purché possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Tale prestazione può essere erogata per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi successivamente al 1.1.2013.
L'art. 2 co. 20 l. 92/2012, inoltre, ha introdotto la c.d. che sostituisce Parte_2
l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per gli eventi successivi all'1.1.2013 a favore dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria che
2 possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.
In base all'art. 2 d.lgs. 22/2015 per l'erogazione di tale prestazione è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
1. lo stato di disoccupazione involontaria;
2. la sussistenza del requisito contributivo (almeno 13 settimane nel quadriennio precedente) e lo svolgimento di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Tali requisiti erano stati riconosciuti dall' in sede amministrativa accogliendo la CP_1
domanda in data 10.4.2015.
A tal proposito, però, occorre analizzare la natura giuridica di tale atto amministrativo.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1
previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere CP_1
discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto CP_1
costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al
3 trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprimerla pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento
c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità”
(Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, l'atto dell' non può essere sussunto nemmeno nella ricognizione di CP_1
debito ex art. 1988 c.c. proprio perché non ha natura negoziale. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011), secondo cui
“l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi”.
Ne consegue che, se l'ente previdenziale in un secondo momento disconosca i requisiti previsti, è onere del ricorrente, che agisce in giudizio, di provarne i fatti costituitivi (cfr.
Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Nel caso in esame, però, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal , il quale nel proprio ricorso si è limitato ad affermare la non Parte_1 debenza delle somme richieste a titolo di indebito dall' . Invero, è onere del ricorrente CP_1
fornire la prova della insussistenza dell'indebito. Va, infatti, osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
4 abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, risulta che l' ha comunicato in data 19.12.2016 il verbale di CP_1
annullamento del rapporto di lavoro sulla base del quale è stata concessa la prestazione in esame e da cui è scaturito l'indebito. Al tempo stesso, in data 26.7.2019 l' ha CP_1 comunicato al ricorrente l'indebito con l'importo esatto da restituire e la relativa motivazione.
A quanto precede consegue che, da un lato, l' ha comunicato l'indebito e le relative CP_1
motivazioni, di guisa che il ricorrente non può addurre alcuna mancata conoscenza delle ragioni sottese all'indebito e al piano rateale e, dall'altro, parte attrice non ha fornito la prova su di essa gravante della mancata debenza delle somme in questione. Pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili in quanto parte ricorrente ha depositato in atti idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese irripetibili.
Aversa, 20.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.9.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4494/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. Gaetano Santagata presso il cui Parte_1
studio domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell' CP_1
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto impugnativa avverso il piano rateale per somme indebitamente percepite su prestazione n. 2013731578 e indebito sotteso CP_2
n. 15055117 notificatogli dall' . CP_1
Egli ha dedotto: l'omessa notifica di atti antecedenti, la mancanza di motivazione, l'omessa indicazione del valore dell'indebito.
Per tali ragioni egli ha concluso chiedendo la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia del piano di recupero rateale. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
Si è costituito in giudizio l' , che ha resistito al ricorso di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Nel caso in esame, giova rammentare che l'ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) è stata introdotta dall'art. 2 l. 92/2012 con la funzione di fornire a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione purché possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Tale prestazione può essere erogata per tutti gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi successivamente al 1.1.2013.
L'art. 2 co. 20 l. 92/2012, inoltre, ha introdotto la c.d. che sostituisce Parte_2
l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti per gli eventi successivi all'1.1.2013 a favore dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria che
2 possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.
In base all'art. 2 d.lgs. 22/2015 per l'erogazione di tale prestazione è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
1. lo stato di disoccupazione involontaria;
2. la sussistenza del requisito contributivo (almeno 13 settimane nel quadriennio precedente) e lo svolgimento di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.
Tali requisiti erano stati riconosciuti dall' in sede amministrativa accogliendo la CP_1
domanda in data 10.4.2015.
A tal proposito, però, occorre analizzare la natura giuridica di tale atto amministrativo.
I provvedimenti amministrativi emessi dall' in ordine all'erogazione di una prestazione CP_1
previdenziale od assistenziale non hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di CP_1 mero accertamento. Si tratta, quindi, di un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l' fosse titolare di un ampio potere CP_1
discrezionale e se la legge non avesse individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es. Cass. sez. un. 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata secondo cui “il provvedimento dell' di erogazione della pensione di invalidità non è un atto CP_1
costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma è un semplice atto di certazione - riconducibile ad una attività ricognitiva - della esistenza delle condizioni di legge (requisito assicurativo, versamento del minimo contributivo, avveramento del rischio in relazione alla perdita della capacità di guadagno nei limiti di legge) per l'ammissione al
3 trattamento previdenziale. Pertanto, verificatesi le suddette condizioni previste dalla legge, il diritto dell'assicurato necessariamente preesiste all'atto di attribuzione della pensione non nasce in forza di tale atto, con la conseguenza che la domanda giudiziale non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo di diniego della prestazione, ma ha per oggetto la fondatezza della pretesa in tutti i suoi aspetti;
con l'ulteriore conseguenza che la situazione non muta qualora l'ente previdenziale, dopo averla concessa, sopprimerla pensione, giacché anche in tal caso l'azione giudiziaria non riguarda la legittimità del provvedimento
c.d. di revoca, ma deve avere per oggetto la sussistenza o la persistenza dell'invalidità”
(Cass. sez. un. 383/1999, 6479/1988, 6713/1983).
Per tali ragioni, l'atto dell' non può essere sussunto nemmeno nella ricognizione di CP_1
debito ex art. 1988 c.c. proprio perché non ha natura negoziale. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2254/2016; 15267/2004 e 14295/2011), secondo cui
“l'atto di concessione della pensione (e di revoca) è un atto amministrativo di mera certazione della sussistenza (insussistenza) dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale e non anche atto negoziale di riconoscimento del relativo debito e non determina, pertanto, ai sensi dell'art 1988 cod. civ., l'inversione dell'onere della prova;
conseguentemente, se successivamente l'ente previdenziale accerti l'insussistenza dei predetti requisiti e revochi la pensione, incombe sull'assicurato che affermi il diritto alla prestazione, l'onere di provarne i fatti costitutivi”.
Ne consegue che, se l'ente previdenziale in un secondo momento disconosca i requisiti previsti, è onere del ricorrente, che agisce in giudizio, di provarne i fatti costituitivi (cfr.
Cass. 14295/2011 e 2739/2016).
Nel caso in esame, però, occorre evidenziare le numerose carenze assertive e probatorie commesse dal , il quale nel proprio ricorso si è limitato ad affermare la non Parte_1 debenza delle somme richieste a titolo di indebito dall' . Invero, è onere del ricorrente CP_1
fornire la prova della insussistenza dell'indebito. Va, infatti, osservato che le Sezioni Unite della Suprema Corte si sono di recente pronunciate, nel senso che "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale
4 abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Nel caso di specie, risulta che l' ha comunicato in data 19.12.2016 il verbale di CP_1
annullamento del rapporto di lavoro sulla base del quale è stata concessa la prestazione in esame e da cui è scaturito l'indebito. Al tempo stesso, in data 26.7.2019 l' ha CP_1 comunicato al ricorrente l'indebito con l'importo esatto da restituire e la relativa motivazione.
A quanto precede consegue che, da un lato, l' ha comunicato l'indebito e le relative CP_1
motivazioni, di guisa che il ricorrente non può addurre alcuna mancata conoscenza delle ragioni sottese all'indebito e al piano rateale e, dall'altro, parte attrice non ha fornito la prova su di essa gravante della mancata debenza delle somme in questione. Pertanto, la sua domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite sono irripetibili in quanto parte ricorrente ha depositato in atti idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese irripetibili.
Aversa, 20.9.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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