Sentenza 18 febbraio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/02/2019, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2019 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile TE GI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: SE IE RL UY nato a [...]( FRANCIA) il 17/03/1966 avverso la sentenza del 08/11/2017 del TRIBUNALE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore I difensori presenti si riportano ai motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell'8 novembre 2017, il Tribunale di Verona ha - sul ricorso proposto dalla parte civile - confermato la decisione del Giudice di pace in sede del 14 dicembre 2015, con la quale RR HA GU JO è stato prosciolto dal reato di diffamazione aggravata in danno di PP BR, amministratore delegato di Delegatop e legale rappresentante di Kemin Nutrisurance Europe s.r.1, in relazione ad espressioni diffamatorie contenute nel ricorso introduttivo di una controversia di lavoro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la parte civile, per il tramite del difensore, Avv. Luca Troyer, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il motivo d'appello relativo alle violazioni processuali nel giudizio di primo grado, conclusosi con declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., previa revoca implicita delle prove ammesse, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla causa di esclusione del reato di cui all'art. 598 cod. pen., illegittimamente ritenuta nonostante il mancato accertamento della veridicità dei fatti di cui è contestata la natura diffamatoria e, comunque, ingiustificatamente riconosciuta in quanto le espressioni censurate, rappresentative di circostanze false e gravemente lesive, non erano immediatamente pertinenti all'accertamento giudiziale.
2.3. Il terzo motivo censura violazione della legge penale in riferimento ai limiti di applicazione della scriminante, riconosciuta in riferimento all'atto introduttivo del giudizio e non nell'ambito dei ristretti limiti difensivi dell'art.598 cod. pen., limitato agli atti endoprocedimentali.
3. Con memoria depositata il Cancelleria il 6 dicembre 2018, il difensore dell'imputato, Avv. Giorgio Cugola, ha
contro
-dedotto alle ragioni dell'impugnante. I
CONDIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2.E'manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la deliberazione della sentenza nel corso dell'istruttoria dibattimentale e prima che fosse completata l'assunzione delle prove ammesse.
2.1. Devesi, al riguardo, innanzitutto rilevare come l'obbligo di cui all'art. 129 cod. proc. pen. sia espressamente qualificato in termini di immediatezza, di guisa che il giudice è tenuto ad emettere sentenza di proscioglimento non appena l'esito degli elementi di prova dimostrino la evidenza di una delle cause previste dalla norma richiamata, che si impone, nella progressione processuale, diversamente a seconda del tipo di causa di proscioglimento e della fase in corso di celebrazione. Nei casi in cui siffatta evidenza si palesi nel corso del dibattimento, il rilievo di una causa di immediata declaratoria di improcedibilità si coniuga con l'esigenza di una piena cognitio degli atti (Sez. 1, n.8074 del 29/05/1998, PM in proc. Gian, Rv. 211764), nel senso che l'obbligo del giudice di assolvere per motivi di merito l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. presuppone che gli elementi rivelatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o dell'estraneità dell'imputato risultino dagli atti, nella loro complessità, in modo incontrovertibile;
ed anche la latitudine della cognizione necessaria per le determinazioni del giudice risulta fortemente condizionata dal reato per cui si procede e dal corredo probatorio che il medesimo richiede, rispetto al quale va operata anche la valutazione di superfluità.
2.2. Nella delineata prospettiva, va altresì sottolineato come il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti;
con la conseguenza che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione, raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato (Sez. 3, n.13095 del 17/01/2017, S., Rv. 269331 N. 13792 del 1999 Rv. 215281, N. 9056 del 2009 Rv. 243306).
2.3. Nel caso in esame - in cui trattasi della valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 598 cod. pen. - la pienezza della cognizione del giudice è assicurata, essenzialmente, dai documenti, menti& le testimonianze si pongono quali prove ancillari, con funzione di mera specificazione delle circostanze fattuali cartolarmente introdotte in dibattimento e, residualmente, di dimostrazione del danno che è, tuttavia, valutazione che si pone logicamente a valle della rilevanza penale del fatto. Ne discende che è destituita di fondamento la censura articolata sul punto, non risultando ingiustificato l'esercizio dell'obbligo di declaratoria di non punibilità del fatto, ritenuta la superfluità delle prove orali di cui non è comprovata la decisività ai fini di un diverso convincimento. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.
3. Sono, del pari, manifestamente inconducenti le ulteriori doglianze.
3.1. Invero, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di diffamazione, l'esimente di cui all'art.598 cod. pen. - in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autorità giudiziaria - costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 cod. pen., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., e si fonda esclusivamente sul rapporto di strumentalità tra le frasi offensive e le tesi prospettate nell'ambito di una controversia giudiziaria, sicché non si richiede che le offese abbiano una base di veridicità o una particolare continenza espressiva (Sez. 5, n.6701 del 08/02/2006, Massetti, Rv. 234008, N. 7000 del 2002 Rv. 221388) ed è applicabile anche alle offese contenute nell'atto introduttivo del giudizio (Sez. 5, n.40452 del 21/09/2004, Ummarino, Rv. 230063). In particolare, la causa di non punibilità prevista dall'art. 598 cod. pen. e la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. operano su piani diversi, la prima non escludendo l'antigiuridicità del fatto ma solo l'applicazione della pena e ricomprendendo anche condotte di offesa non necessarie, purchè inserite nel contesto difensivo;
la seconda ricollegandosi, invece, all'esercizio del diritto di difesa e richiedendo il requisito della necessarietà ed il rispetto dei limiti di proporzionalità e strumentalità (Sez. 5, n. 14542 del 07/03/2017, Palmieri, Rv. 269734), di guisa che le offese non punibili ai sensi dell'art. 598 cod. pen. sono solo quelle che si riferiscono all'oggetto della causa ed hanno una qualche finalità difensiva. Perché possa ricorrere la causa di giustificazione predetta, è necessario che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto ed immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o per l'accoglimento della domanda proposta (Sez. 5, n.2507 del 24/11/2016 - dep. 2017, P.C. in proc. Carpinelli, Rv. 269075, N. 12057 del 1998 Rv. 214354, N. 40452 del 2004 Rv. 230063, N. 9071 del 2008 Rv. 239124, N. 14201 del 2009 Rv. 243832, N. 29235 del 2011 Rv. 250466, N. 33262 del 2016 Rv. 267706).
3.2. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, giustificando ampiamente il rapporto di stretta inerenza difensiva delle argomentazioni rassegnate nel ricorso introduttivo della causa di lavoro rispetto alla rivendicazione dell'illegittimità del licenziamento, riferendosi le medesime a criticità della società datrice di lavoro rilevanti - nella prospettiva del ricorrente - nella soluzione della controversia, nonché obiettivamente pertinenti rispetto alla causa petendi del giudizio. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si stima equo determinare in C. 3000,00, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagame