Sentenza 25 settembre 2020
Massime • 1
In tema di esame dell'imputato in procedimento connesso, sono acquisibili, anche in assenza di accordo, delle parti le dichiarazioni rese dal coimputato ex art. 210 cod. proc. pen., qualora non risponda in sede di esame e ricorrano le condizioni previste dall'art.500, comma 4, cod.proc.pen., atteso che l'art. 210, comma 5, come modificato dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, richiama l'art. 500 nella sua integralità. (In motivazione la Corte ha precisato che alcun effetto preclusivo al riguardo potrebbe evincersi dal disposto dell'art. 513 cod. proc. pen., laddove prevede la necessità di un tale accordo, perché dichiarato illegittimo dalla Corte cost., con sentenza n. 361 del 1998, proprio con riferimento ai casi di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2020, n. 8026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8026 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2020 |
Testo completo
08026-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 593/2020 UP 25/09/2020- Angelo Costanzo Presidente - R.G.N. 10541/2020 Pierluigi Di Stefano - Relatore - Riccardo Amoroso MA Rosati Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RB MA, nato a [...] il [...] ZZ ES, nato a [...] il [...] IT MI, nato a [...] il [...] ON GI, ou nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2019 della Corte Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis che ha concluso chiedendo per RB e ON l'annullamento con rinvio quanto all'applicazione dell'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen. ed il rigetto nel resto. Udito l'avv. Daniele Camerota in sostituzione dell'avv. AN Zara in difesa di: Fai Antiracket che deposita le conclusioni scritte e la nota spese. Udito l'avv. Vittorio Giaquinto in difesa di ZZ che chiede l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. Pasquale Acconcia in difesa di IT che chiede l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. AN Picca in difesa di RB che chiede l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. Claudio Botti in difesa di RB che chiede l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. Mauro Iodice in difesa di ON che chiede l'accoglimento del ricorso. Udito l'avv. CO Carlo Coppi in difesa di ON che chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 10 ottobre 2019 confermava in punto di responsabilità, riducendo le pene, la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 31 gennaio 2018 che condannava: GI ON per i reati di associazione mafiosa (capo 1), corruzione e violazione di segreto di ufficio (capi 4 e 5), intestazione fittizia di beni ex art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 (capo 7), con la aggravante della agevolazione mafiosa per i capi 4,5 e 7; - ES ZZ per i reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e violazione di segreto di ufficio (capi 4 e 5); - MI IT per il reato di intestazione fittizia di beni ex art. 12- quinquies I. n. 356 del 1992 (capo 7). MA RB per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (capo3) limitatamente alla condotta sino al febbraio 2005; 1.1. I fatti valutati nel processo rappresentano l'esito di una indagine relativa ad un sistema illecito di assegnazione pilotata di gare di appalto per la manutenzione di condotte idriche e degli impianti di sollevamento nell'ambito del settore del ciclo integrato delle acque della Regione Campania mediante il ricorso irregolare a procedure di somma urgenza. Tali fatti si intrecciano con attività della criminalità organizzata in quanto un gruppo degli imprenditori interessati ai lavori, con base operativa nell'area del Comune di NA, tra i quali l'odierno imputato GI ON, sono risultati soci di fatto di MI IA, personaggio di vertice della banda camorristica dei "SI". Nel processo, quindi, sono state considerate le modalità di infiltrazione di questa associazione mafiosa in tale settore economico, in particolare valutando i rapporti tra CO IA, deceduto nel 2011, cognato di MI IA e che operava nel suo interesse, e l'odierno imputato MA RB il cui ruolo è stato prima di responsabile nella struttura di gestione del settore delle acque, con un ruolo fondamentale nella gestione illecita degli appalti in questione, e, poi, di politico a livello regionale e nazionale.
2. La Corte di Appello innanzitutto ribadiva la sussistenza della competenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord, tempestivamente contestata dagli imputati, in quanto le specifiche notizie di reato per le quali si è poi proceduto erano pervenute alla A.G. oltre il settembre 2013 data quest'ultima che 2 rappresenta il discrimine per la operatività della competenza del Tribunale, di nuova istituzione, di Napoli Nord.
2.1 Nel merito, premesso l'accertamento della esistenza della banda criminale mafiosa dei SI e del suo sottogruppo, operante nell'area del Comune di NA, facente capo a MI IA in base a sentenze definitive, la Corte di Appello: innanzitutto, basandosi essenzialmente sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA IN, accertava il ruolo di CO IA, imprenditore, il quale, non avendo apparenti pendenze e connessioni con il mondo criminale, operava quale interfaccia di MI IA gestendo rapporti con altri imprenditori e contesti politici. Soprattutto, CO IA aveva stabili rapporti con MA RB, ritenuto il riferimento dell'associazione mafiosa nell'ambito della Regione Campania (considerato che, comunque, la responsabilità del RB è stata ritenuta sussistere solo per il periodo in cui svolgeva attività amministrativa). Per tale ruolo RB riceveva denaro ed appoggio elettorale nella prospettiva della sua futura carriera politica.
2.2. La condotta di RB, pur indubbiamente qualificabile quale corruzione quanto all'affidamento di lavori ad altre imprese, era ritenuta dai giudici di merito integrare il concorso esterno nella associazione mafiosa in quanto l'affidamento della maggiore parte di tali lavori alle imprese facenti capo a MI IA dimostrava la volontà di favorire il gruppo criminale di NA. In tale contesto, l'imputato GI ON è stato individuato quale imprenditore divenuto socio occulto di MI IA con l'intervento del quale otteneva appalti riversandogli poi parte dei relativi proventi;
per tale attività era ritenuto partecipe alla associazione mafiosa.
2.3. Oltre tali vicende principali, la Corte di appello ha confermato la condanna per: - l'intestazione fittizia della impresa ISI Costruzioni Generali, di GI ON, a MI IT per eludere l'applicazione di misure in relazione alle indagini a suo carico per attività mafiosa;
i reati di corruzione del carabiniere ES ZZ ad opera del ON, nell'interesse della associazione mafiosa, e la collegata violazione del segreto di ufficio, fatti emersi nel corso delle attività di intercettazione. ON, LI, IT e RB hanno presentato ricorsi a mezzo dei rispettivi difensori.
3. Ricorso nell'interesse di GI ON. 3 3.1. Primo motivo: violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord. Il ricorrente ripropone l'eccezione tempestivamente dedotta in entrambi i gradi di giudizio. Rammentato che la competenza del nuovo Tribunale di Napoli Nord sussiste soltanto in caso di procedimenti basati su notizie di reato acquisite o pervenute dopo il 13 settembre 2013, deduce di avere prodotto la certificazione della Procura della Repubblica di Napoli che attestava che già il 1° marzo 2013 era stato iscritto il nome del ON per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. nell'ambito del procedimento RG. 19682/2010. Inoltre, già nei primi mesi del 2013 lo stesso ON era sottoposto ad intercettazioni telefoniche ed ambientali;
rispetto a tale dato, è del tutto illogica la motivazione della Corte di Appello che ritiene che il ricorrente fosse sottoposto ad intercettazioni a «soli fini esplorativi» e, quindi, non indagato.
3.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Con l'atto di appello erano stati segnalati gli errori del giudice di primo grado per la erronea e/o omessa valutazione, parziale o totale, di varie testimonianze nonché per averne considerate alcune attendibili pur se in contrasto con sentenze definitive da cui risultava il contrario. La sentenza impugnata, però, non ha dato risposta ai motivi di impugnazione ed ha così riprodotto le stesse carenze motivazionali della sentenza del primo giudice. La difesa, quindi: ripete in modo analitico le proprie deduzioni difensive quanto alla credibilità di IA IN, OS ST, GI IS, MI RO e, comunque, all'assenza di loro dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, deduzioni sulle quali non vi è stata risposta. rileva la omessa considerazione, pur se richiamate nei motivi di appello, delle dichiarazioni favorevoli al ricorrente di LV EN, UI RA, NT NE e IA IN;
quest'ultimo in particolare, aveva riferito che ON era un imprenditore sottoposto ad estorsione dal clan IA che da tempo operava nel settore delle acque regionali in base ad una tradizione imprenditoriale della famiglia. Rileva la carente valutazione delle dichiarazioni di UC NZ e CO MA;
il primo, in particolare, non indicava affatto il ricorrente tra i soci di CO IA. Rileva l'illogicità della valutazione delle dichiarazioni dei testimoni AN PI e EL LE, risultati peraltro vittima di estorsione da parte di MI IA. 4 Deduce la illogicità della sentenza nella parte in cui omette la valutazione della circostanza che l'applicazione all'impresa del ON della interdittiva antimafia gli impediva di operare per la associazione mafiosa di presunta appartenenza, considerando comunque la sua limitata attività nel settore del ciclo delle acque della Regione Campania. Infine, deduce la illogicità della valutazione della presunta strumentalità delle denunce per estorsione presentate dal ricorrente nel 2013. 3.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, sesto comma,cod. pen. Rileva come, all'esito di altri processi riferiti alla stessa organizzazione camorristica, tale aggravante sia stata esclusa. In particolare, è stata esclusa per lo stesso MI IA, promotore della associazione mafiosa.
3.4. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di violazione del segreto di ufficio. La Corte di Appello motiva limitandosi a riportare i medesimi argomenti del primo giudice senza tener conto degli argomenti della difesa. Inoltre, senza alcuna motivazione, non ha accolto la richiesta di riapertura del dibattimento per l'acquisizione di atti di un diverso procedimento da cui risultava che AN NO era già a conoscenza delle indagini a proprio carico. In ogni caso la motivazione su tale reato è illogica ed apparente.
3.5. Quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla aggravante dell'agevolazione di associazione mafiosa contestato per reato di cui all'art. 326 cod. pen.
3.6. Sesto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di corruzione. Non vi è prova della finalità della dazione di denaro e della condotta contraria ai doveri di ufficio risultando peraltro dalla testimonianza del comandante della stazione dei carabinieri di San Cipriano di Aversa che non vi era stato alcun intervento del carabiniere ZZ nell'interesse di ON.
3.7. Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla aggravante dell'agevolazione di associazione mafiosa contestato per il reato di cui all'art. 319 cod. pen.
3.8. Ottavo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nel ritenere sussistere il reato di interposizione fittizia, essendovi prova della effettività della vendita della società del ON.
3.9. Nono motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla aggravante dell'agevolazione di associazione mafiosa contestato per il reato di interposizione fittizia. 5 4. Ricorso nell'interesse di MI IT Primo motivo: Violazione di legge e vizio di motivazione. Il reato di intestazione fittizia quale contestato non è configurabile perché l'imputazione fa riferimento ad un provvedimento interdittivo antimafia mentre la motivazione riguarda la presunta volontà di ON di sottrarsi, invece, a misure di prevenzione patrimoniali. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. La motivazione è illogica perché fondata sulla lettura delle intercettazioni e non della documentazione prodotta che dimostra la provenienza del denaro per l'acquisto delle quote e, quindi, il regolare acquisto della società Costruzioni Generali. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Vi è un errore di valutazione commesso dai giudici di merito che valorizzano solo le conversazioni utili all'accusa e non quelle che la smentiscono. Quarto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Non vi è stata adeguata risposta alle argomentazioni dell'atto di appello. Quinto motivo: vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.
5. Ricorso nell'interesse di ES ZZ Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Elenca le prove che erano state richieste in sede di appello osservando che la Corte di Appello ha risposto (pag. 124 della sentenza) solo genericamente a talune richieste e non anche in ordine alla richiesta di acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal testimone De VI nel processo a carico di NO AN nonché di acquisizione della copia della carta di circolazione dello scooter Yamaha ceduto al ZZ. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza ripropone gli argomenti del primo giudice senza confrontarsi in maniera analitica e puntuale con i motivi di appello. Considera in particolare che non vi è stata una risposta logicamente adeguata ad una serie di rilievi difensivi che trascrive nel ricorso. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la omessa rideterminazione della pena nel minimo edittale con minimo aumento per la continuazione e conseguente applicazione dei benefici di legge.
6. Ricorso nell'interesse di MA RB.
6.1. Primo motivo: nullità della sentenza per incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord. Ribadisce l'eccezione formulata nel corso del processo contestando la decisione di cui all'ordinanza del 17 febbraio 2016. La difesa aveva dimostrato, con riferimento alla documentazione a sostegno dei decreti di intercettazione 75/2013 e 355/2013, che le indagini per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. erano già in corso al gennaio 2013 e che, quindi, la notizia di reato era pervenuta al pubblico ministero prima della data rilevante per ritenere la competenza del Tribunale di nuova istituzione di Napoli Nord. È erroneo l'argomento che fa leva sulla mancata iscrizione al registro notizie di reato poiché la legge valorizza testualmente il dato sostanziale del pervenimento della notizia di reato, altrimenti avrebbe fatto riferimento al dato sostanziale del provvedimento formale di iscrizione.
6.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nell'applicazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Con l'atto di appello la difesa aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto ai sensi della predetta norma l'esame degli imputati in procedimento connesso AN MA e UC NZ. La Corte di Appello non ha considerato tali motivi che evidenziavano come la raccolta delle ulteriori prove era stata disposta senza che ricorresse la assoluta necessità richiesta dalla norma citata.
6.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nell'applicazione degli artt. 500, 513, 526,191 e 192 cod. proc. pen. Con l'atto di appello era stata impugnata l'ordinanza del primo giudice del 29 novembre 2017 che aveva disposto l'acquisizione ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni di UC NZ, deducendo che tale norma può trovare applicazione solo nel caso in cui l'imputato non si sia avvalso della facoltà di non rispondere, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. La Corte di Appello ha ripetuto lo stesso errore di interpretazione delle norme rilevanti. In ogni caso ribadisce, come già fatto con i motivi di appello, l'illegittimità dell'acquisizione delle dichiarazioni di NZ in quanto non erano stati acquisiti elementi concreti per affermare che il dichiarante fosse stato sottoposto a pressioni o intimidazioni, al fine di non deporre.
6.4. Quarto motivo: violazione di legge in tema di correlazione tra imputazione e motivazione Con i motivi di appello la difesa aveva dedotto la mancanza di correlazione tra motivazione della sentenza e contestazione. In sentenza si era tenuto prevalentemente conto di presunte omissioni quanto all'organizzazione delle attività di manutenzione della rete idrica, alla indizione della gara di appalto, al controllo della regolare esecuzione dei lavori affidati in regime di somma urgenza mentre, per come formulata, la contestazione di concorso esterno prevedeva 7 un'attività di facere in favore della organizzazione malavitosa. Nell'imputazione, difatti, si sosteneva che RB avesse agito quale responsabile del settore regionale collegato al ciclo integrato delle acque, poi Consigliere regionale e Senatore della Repubblica, procurando commesse legate a lavori effettuati in regime di somma urgenza per la manutenzione e la gestione degli acquedotti regionali della Campania ricevendo in cambio somme di denaro e appoggio elettorale. La Corte di Appello, in risposta ai motivi della difesa, aveva indicato specifiche attività compiute dall'imputato che, però, non avevano neanche la idoneità in astratto a determinare l'affidamento in favore delle imprese collegate a IA. Inoltre: La Corte di Appello ipotizzava anche la partecipazione di altri soggetti (pagina 108 della sentenza) ma l'imputazione fa riferimento a condotte esclusive dell'imputato. - L'imputazione faceva riferimento ad una condotta dell'imputato idonea di per sé a garantire gli affidamenti mentre la sentenza fa riferimento ad atti di propulsione e controllo idonei ad influire sull'Amministrazione. Il capo di imputazione faceva riferimento ad un appoggio elettorale quale controprestazione per la condotta del ricorrente ma ciò non è presente nella motivazione dove, non essendo affatto dimostrata tale circostanza, si sostiene che il clan si sarebbe adoperato semplicemente per far fare "bella figura" al RB senza indicare le modalità di tale appoggio elettorale. In definitiva, si tratterebbe di un non meglio definito atteggiamento di compiacenza elettorale nei confronti del ricorrente. La Corte di Appello riconosce che il collaboratore IA IN non ha mai riferito in termini testuali che sia stato richiesto agli affiliati della banda di votare per RB. Tale prospettazione è inconciliabile con quella del capo di imputazione.
6.5. Quinto motivo: violazione di legge quanto all' utilizzazione delle dichiarazioni rese da IA IN. La Corte di Appello ritiene che le dichiarazioni del IN provino l'appoggio elettorale garantito dalla banda criminale in favore del RB. La difesa, riportato il motivo di appello relativo a tale questione ed il testo delle dichiarazioni rese dal collaboratore, pone in risalto la totale diversità del loro contenuto che non prova l'indirizzo di voti a favore del ricorrente.
6.6. Sesto motivo: vizio di motivazione quanto al tema introdotto con il quinto motivo. La difesa aveva rilevato in sede di motivi di appello la assenza della prova che il clan IA avesse appoggiato RB nelle competizioni elettorali 8 regionale e politica, circostanza esclusa anche dal collaboratore IN. La risposta della Corte di appello è stata nel senso che, pur mancando un riferimento testuale nelle dichiarazioni del collaboratore ad un ordine di votare per il RB, comunque la lettura complessiva delle sue dichiarazioni dimostrerebbe un tale appoggio. È palese la illogicità e contraddittorietà di tale motivazione che trae la conclusione senza alcun aggancio concreto con il contenuto delle dichiarazioni facendo semplicemente riferimento ad un presunto «collegamento mentale», nonostante vi fosse stata una risposta ad una domanda diretta. Peraltro, testualmente la Corte di appello dà atto che non vi era stata alcuna richiesta di un appoggio elettorale specifico bensì si era inteso semplicemente far fare bella figura al RB». Nella evanescenza di tale ragionamento, vi è una totale discrasia fra le premesse e la conclusione.
6.7. Settimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle dichiarazioni del IN quanto al ruolo di RB quale referente politico del clan dei SI presso la Regione Campania. IN aveva riferito che il ricorrente era stato referente politico della banda criminale presso la Regione tra il 2002 ed il 2005. RB, però, era diventato consigliere regionale soltanto nella primavera del 2005. Quindi mai poteva essere referente politico prima di assumere il ruolo istituzionale. Peraltro, sentito quale testimone, il capo del partito UR aveva riferito come il RB in quel periodo non avesse alcun ruolo di rilievo. A pagina 111 della sentenza si offre una risposta solo apparente o comunque manifestamente illogica pur se si riconosce espressamente che il IN rende dichiarazioni incongruenti.
6.8. Ottavo motivo: illogicità della motivazione e travisamento del fatto quanto alle dichiarazioni di IA IN sulle aree territoriali nelle quali il clan operava il controllo del voto. Secondo le dichiarazioni di IN, il clan dei SI, gruppo di IA, controllava il voto in alcuni comuni del casertano e, tutt'al più, nella provincia di Caserta. Con l'appello si era considerato che il ricorrente, sia per le elezioni regionali che per quelle politiche, era stato eletto nella diversa circoscrizione di Napoli e provincia, ciò dimostrando che non vi era stato alcun appoggio diretto del clan. La Corte di merito ha dato una risposta illogica, sganciata dalle risultanze processuali poichè in contrasto con il contenuto esplicito delle dichiarazioni di IN: Il collaboratore dichiara espressamente che l'influenza sul voto era diretta soltanto nell' area di Caserta mentre per altre zone venivano procacciati voti 9 richiesti a parenti ed amici quale "favore". Per l'ambito regionale, quindi, è evidente che si faccia riferimento non al condizionamento mafioso della banda IA ma all'ambito di influenza politica "non mafiosa" di CO IA. Il ragionamento sull'appoggio elettorale risulta, quindi, privo di base fattuale e del tutto illogico. Nè risulta in tal modo giustificata l'affermazione della controprestazione consistente nell'appoggio elettorale a fronte dell'affidamento dei lavori.
6.9. Nono motivo: vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni di UC NZ e AN MA. Nei motivi di appello erano state analiticamente indicate le ragioni di incongruenza delle loro dichiarazioni, tali da doverli far ritenere inattendibili. La Corte non ha dato risposta a tali argomenti valorizzando le dichiarazioni dei due collaboratori quali prove e non riscontro di altre prove.
6.10. Decimo motivo: vizio di motivazione quanto al collegamento tra RB e la banda di MI IA. Il ricorrente, quale concorrente esterno, avrebbe procurato ai soci di fatto di IA varie commesse legate ai lavori di cui si è detto. In cambio, avrebbe ricevuto denaro e l'appoggio elettorale. Gli argomenti sui quali è fondata la conclusione della consapevolezza da parte del ricorrente che gli imprenditori favoriti fossero soci di MI IA sono: La conoscenza del ricorrente dell'essere le imprese di NA partecipate di fatto da MI IA;
- il rapporto di RB con CO IA. Sul primo punto la Corte di Appello si limita a indicare le vicende di favoritismo in favore dei fratelli ON. Null'altro viene posto alla base dell'affermazione della consapevolezza del ricorrente che le ditte di NA fossero «vicine ed anzi partecipate di fatto dal boss MI IA». Sul secondo punto, la Corte ritiene che la conoscenza di CO IA sarebbe significativa per il ruolo di quest'ultimo nel rapporto della banda criminale con gli amministratori pubblici. La motivazione è del tutto illogica ed inadeguata a dimostrare i fatti in questione: le aziende dei fratelli ON erano in sé del tutto regolari. La stessa notorietà della esistenza della banda IA può tutt'al più farsi risalire alla prima sentenza nel processo a carico del clan dei SI, successiva all'epoca qui di interesse. Poi va considerato che non basta dimostrare la caratura mafiosa dello IA ma occorre dimostrare in che termini RB ne avesse consapevolezza tanto da risultare le sue condotte finalizzate a vantaggio del clan IA. Del resto, mentre 10 con gli altri imprenditori i rapporti vengono giustificati con la corruzione, quelli con IA vengono assertivamente riportati alla volontà di favorire il gruppo camorristico. Invece, l'affidamento dei lavori in favore di CO IA ovvero l'omesso controllo nel relativo affidamento non è un dato che di per sé dimostri la consapevolezza da parte di RB del ruolo mafioso di IA.
6.11. Undicesimo motivo: vizio di motivazione quanto alla presunta idoneità della condotta del RB ad agevolare le imprese contigue al clan dei SI. La contestazione doveva essere fondata sulla dimostrazione che il RB con la sua attività potesse garantire l'affidamento dei lavori, il che non corrisponde al vero. Si è preso atto che già prima dell'arrivo del RB era in atto il sistematico affidamento dei lavori di cui si discute con il regime di somma urgenza. Nella stessa sentenza impugnata sono indicate una serie di atti amministrativi assunti da soggetti diversi dall'imputato ed idonei ad incidere sulla materia. È stato attribuito al ricorrente un potere che invece era in capo a terze persone, come, del resto, ipotizzato dalla stessa Corte di Appello.
6.12. Dodicesimo motivo: vizio di motivazione quanto alla consapevolezza di favorire le imprese legate all'associazione mafiosa. La Corte di Appello sostiene tale consapevolezza del RB in modo del tutto apodittico e contraddittorio. L'affidamento di lavori a ditte di NA avveniva in un contesto generalizzato di affidamento di lavori in somma urgenza, avallato dalla Regione, anche ad altre imprese, considerando che non risulta neanche dimostrato che RB sapesse che la ditta di CO IA fosse riconducibile al capobanda MI IA.
6.13. Tredicesimo motivo: violazione degli artt. 110, 416 bis e 319 cod. pen. La difesa richiama argomenti in diritto riferiti all'abuso della figura del concorso esterno in associazione mafiosa per procedere per fatti non dimostrati o prescritti, ritenendo che ciò si attaglia al caso di specie in cui il possibile accordo di scambio illecito rappresenta un'ipotesi di corruzione. Difatti, manca la relazione con la banda camorristica in quanto il denaro che il RB avrebbe ricevuto proveniva dalle imprese in correlazione con gli appalti e non dalla associazione. Né vi è la consapevolezza che le attività in favore delle imprese costituissero un obiettivo vantaggio per la banda mafiosa. Poiché nel caso di specie è contestato l'accordo politico elettorale, per ritenere integrato il concorso esterno in associazione mafiosa andava dimostrato l'assunzione dell'impegno da parte del politico e, poi, verificata in modo plausibile la effettiva incidenza degli impegni quanto alla conservazione e rafforzamento 11 delle capacità operative dell'organizzazione criminale. E, invece, è comprovato che dopo le nomine politiche il ricorrente non ha tenuto alcuna condotta utile per l'associazione.
6.14. Quattordicesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il dolo del concorrente esterno deve investire sia il fatto che il contributo causale rispetto alla conservazione e rafforzamento dell'attività della associazione mafiosa non potendosi ammettere una ipotesi di semplice dolo eventuale. Manca del tutto la motivazione sulla consapevolezza del RB del ruolo di CO IA, sulla consapevolezza di favorire attraverso quest'ultimo il gruppo criminale nonché di favorirlo tramite le imprese. Le prove raccolte sono limitate ad una necessità di pagamenti in favore del RB per ottenere lavori senza, però, alcun riferimento al collegamento con il clan mafioso 6.15. Quindicesimo motivo: violazione di legge per la totale mancanza della motivazione sulle censure formulate con l'atto di appello quanto alla assenza di dimostrazione che nel periodo di gestione di RB fossero aumentati i lavori assegnati con somma urgenza.
6.16. sedicesimo motivo e diciassettesimo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'applicazione delle aggravanti dei commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen., non indicati nella contestazione formale.
6.17. Diciottesimo motivo: violazione di legge nella applicazione dell'aggravante del comma 4 dell'art. 416 bis cod. pen. non ricorrendo le condizioni cui al quinto comma del medesimo articolo 6.18. Diciannovesimo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego delle attenuanti generiche.
6.19. Ventesimo motivo: escluse le citate aggravanti, il reato è prescritto. La difesa ha depositato motivi nuovi a sostegno di quanto già dedotto. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondato solo il ricorso di RB, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. Gli altri ricorsi devono essere rigettati.
1. Ricorso nell'interesse di GI ON 1.1. Il primo motivo, che può valutarsi congiuntamente all'analogo primo motivo del ricorso di RB, è infondato essendo state rispettate le regole di competenza. h Non è in questione quale sia la regola applicabile per la determinazione della competenza territoriale per il Tribunale di Napoli Nord in relazione ai procedimenti 12 per fatti antecedenti alla sua istituzione: resta ferma la competenza dei Tribunali in origine competenti ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen. (Napoli o S. Maria C. V.) se la notizia di reato era stata acquisita o era pervenuta agli uffici del pubblico ministero prima del 13 settembre 2013 (si applica la particolare regola di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.lgs. n. 155 del 2012 per il quale la pendenza del procedimento è determinata "dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero"). La Corte di Appello con l'ordinanza del 16 maggio 2019, trascritta nella sentenza, ha ampiamente argomentato ai fini di conferma del rigetto dell'eccezione. Innanzitutto, ha considerato che la decisione deve tenere conto della situazione nota al momento di proponibilità della eccezione di incompetenza territoriale ("subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti", art. 491 cod. proc. pen.). Quindi, ha rilevato che non è stato dimostrato che entro il settembre 2013 emergesse dal materiale di indagine e dai decreti di intercettazione, una effettiva notizia di reato corrispondente ai fatti per i quali si procede ed agli odierni imputati. Rispetto a tale motivazione si osserva, quanto al motivo proposto nell'interesse di ON, che lo stesso si presenta generico non confrontandosi con la motivazione della Corte di Appello, insistendo sugli stessi argomenti già dedotti in precedenza e non considerando il limite temporale della proposizione della eccezione che, ovviamente, preclude la possibilità di valutare la documentazione acquisita solo dopo la soglia temporale dell'art. 491 cod. proc. pen. Escluso, quindi, il rilievo di tale documentazione presentata successivamente che introduceva circostanze prima non note, la difesa si limita a ribadire lo svolgimento di intercettazioni che riguardavano anche il ON e la iscrizione (comunque acquisita successivamente) nell'ambito di un procedimento formalmente diverso, senza tenere conto degli argomenti della Corte di merito che espone le ragioni per le quali non era configurabile alcuna notizia di reato riferita ai fatti giudicati nel presente processo. Per quanto riguarda gli argomenti proposti nell'interesse di RB, parimenti la difesa fa riferimento innanzitutto a documentazione prodotta in sede di giudizio di appello, quindi irrilevante, per le ragioni dette, a dimostrare una diversa situazione di fatto ai fini della competenza. In ogni caso, anche in tale ricorso comunque si ribadiscono dei dati solo generici sullo svolgimento di indagini non superandosi gli argomenti sulla inesistenza, nella documentazione disponibile al Tribunale al momento della originaria proposizione dell'eccezione di incompetenza, ん 13 di elementi che possano dimostrare che, entro la data citata, era giunta al PM una notizia di reato sui fatti del presente processo.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
1.2.1. La valutazione di tale motivo richiede una premessa sulla ricostruzione della accusa nei confronti del ON poiché la difesa pone in discussione la correttezza della lettura delle dichiarazioni utilizzate a suo carico e ritiene che la Corte di merito non abbia dato risposta ai motivi di appello che espressamente individuavano gli aspetti critici nella valutazione del Tribunale di tali dichiarazioni. La sentenza, che condivide le argomentazioni della decisione di primo grado facendo rinvio alla stessa, rileva come gli elementi a carico del ON per l'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa consistono in dichiarazioni di collaboratori di giustizia riscontrate dall'esito delle indagini di cui hanno riferito gli operatori della polizia giudiziaria, nell'esito delle intercettazioni e nelle dichiarazioni degli imputati in procedimenti connessi AN MA e UC NZ. Andando oltre il semplice rinvio alla motivazione del Tribunale, la Corte di appello comunque rilegge il materiale probatorio ricostruendo il ruolo di ON nei rapporti con MI IA sulla scorta delle dichiarazioni di IN: ON otteneva appalti sul territorio e non andava sottoposto ad estorsione. Le sue imprese facevano parte di quelle riconducibili direttamente a MI IA e, quindi, la condizione peculiare del ON andava rispettata anche dopo l'arresto del capobanda. La Corte affronta espressamente le obiezioni della difesa svolgendo ulteriori argomenti per escludere che il ON fosse semplicemente un imprenditore "estorto". La Corte riconsidera anche le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, rilevandone gli argomenti fondamentali a sostegno della tesi di accusa. In tale modo giunge sostanzialmente alla piena conferma delle valutazioni del Tribunale affrontando (pag. 42) il dato della erroneità della sintesi fatta dal primo giudice delle dichiarazioni di OS ST, chiarendone comunque la sostanziale irrilevanza e (pag. 42) considera come non vi sia alcun travisamento delle dichiarazioni di GI IS, correttamente sintetizzate dal Tribunale. Parimenti valuta le dichiarazioni raccolte dopo il provvedimento di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen., di MA e NZ, per quest'ultimo affrontando il tema delle denunciate inesattezze nella lettura di alcune delle sue dichiarazioni da parte del Tribunale, anche in questo caso concludendo per la sostanziale irrilevanza di tali inesattezze. ん Quindi, innanzitutto è evidente che la Corte di appello non si limita alla piena adesione alla decisione di primo grado ma svolge, comunque, una valutazione del 14 contenuto delle prove a carico alla luce delle contestazioni mosse con i motivi di appello, affrontando, come si è detto, anche il tema della apparente erroneità della valutazione di alcuni dichiarazioni.
1.2.2. A fronte di tali premesse, il motivo, che sviluppa per 27 pagine valutazioni dettagliate sulle singole prove, rappresenta sostanzialmente la richiesta di una nuova valutazione di merito pur giustificando, per invocarla, la presunta carenza assoluta di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata, invece, certamente non si presenta carente in quanto, valutata congiuntamente con la sentenza conforme di primo grado, ha uno sviluppo adeguato a rappresentare le ragioni della condanna, non presentando vizi logici rispetto alle premesse fattuali risultati dal testo del provvedimento impugnato. Né la carenza può essere ravvisata nella mancata integrale risposta ai motivi di appello. Al riguardo, innanzitutto va rammentato che, com'è noto, la motivazione della sentenza è adeguata e non carente quando risponde ai termini essenziali delle questioni poste dalla parte, pur se non vi sia una dettagliata risposta ad ogni singola deduzione;
quindi, certamente non sussiste il vizio radicale posto dalla difesa. Inoltre, la tecnica di redazione del secondo motivo nel senso di riproporre pressoché integralmente e in modo analitico tutte le deduzioni dell'atto di appello, lo rende generico in quanto non segnala quali siano le deduzioni non valutate e la loro attitudine, se accolte, ad incidere sulla decisione. Gli stessi precedenti citati dalla difesa, del resto, non sono rilevanti per il caso in esame perché riguardano casi di radicale assenza di risposte ai motivi di appello e mera adesione alla decisione del primo giudice.
1.2.3. Nel caso di specie, innanzitutto, si ripete, la Corte di appello ha considerato l'ambito nel quale risulta effettivamente esservi stata da parte del Tribunale una cattiva sintesi delle dichiarazioni ed al riguardo, rispetto al caso più rilevante delle dichiarazioni di OS ST, il ricorso si limita a ribadire genericamente esservi una discrasia senza tenere conto di quanto affermato dalla Corte di appello e senza indicare come ciò abbia potuto incidere sulla corretta decisione. Per il resto, il ricorso denuncia una serie di circostanze rispetto alle quali aveva dedotto possibili discrasie ma in nessun caso viene chiarito come ciò inficerebbe la ricostruzione complessiva fatta dai giudici di merito. Si tratta di singole circostanze non calate nel contesto complessivo della motivazione, dimostrandosi ancor di più come la lunga elencazione di presunte incongruità sia sostanzialmente funzionale ad ottenere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio. 15 Ciò vale anche rispetto alle dichiarazioni dei testimoni PI e LE rispetto alle quali il ricorso invoca palesemente una autonoma valutazione degli atti. Anche l'ultima parte del motivo richiede una complessiva valutazione del materiale probatorio per quanto riguarda lo svolgimento da parte del ricorrente della propria attività di impresa pur dopo l'interdittiva antimafia nei confronti della sua società Co.Ge.Fon. srl: gli argomenti sono testualmente una ripetizione della valutazione delle prove e non una specifica segnalazione di carenza od erroneità intrinseca della motivazione della Corte di appello. Lo stesso vale per l'ultimo argomento, la vicenda delle denunce strumentali, che nel ricorso diviene oggetto di una nuova autonoma valutazione che la difesa chiede di fatto di confrontare con quella dei giudici di merito. Ovvio che si tratta sempre di un modo per ottenere una decisione in merito, non consentita.
1.3. Il terzo motivo, con il quale si segnala la carenza ed illogicità della motivazione quanto all'applicazione della aggravante di cui all'art. 416 bis, sesto comma, cod. pen., è infondato. Innanzitutto, la semplice lettura delle pagg. 133 e 134 della sentenza, ove si affronta ampiamente il tema della sussistenza della aggravante, fuga ogni dubbio sulla carenza denunciata dal ricorrente: vi è una diffusa motivazione, conforme alle regole in materia, per dimostrare la sussistenza in fatto delle condizioni della aggravante. L'unico argomento significativo del motivo riguarda l'aver prospettato la diversa decisione, con sentenze definitive, di esclusione della applicazione dell'aggravante in questione «contestata ad esponenti del clan dei SI e finanche allo stesso MI IA» non avendo alcuna risposta. Il dato della mancanza di risposta specifica è, ovviamente, irrilevante per quanto riguarda le decisioni genericamente riferibili alla banda criminale dei SI: non essendo neanche allegata la presunta identità delle vicende specifiche, la motivazione sulla sussistenza delle condizioni della aggravante nel caso concreto è ampiamente esaustiva. Resta, invero, valutabile il solo argomento del presunto contrasto di giudicati rispetto alla decisione che ha riguardato il capoclan MI IA. Va premesso che il motivo è formalmente riferito alla carenza di motivazione e non alla violazione di legge in ordine al "contrasto di giudicato". Comunque, con tale dizione, evidentemente la difesa fa riferimento alla ipotesi di cui all'art. 630, lett. a),. cod. proc. pen., che disciplina il contrasto di giudicati, ovvero "se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza... non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile”. S 16 Invero, va ricordato che la inconciliabilità va riferita alla oggettiva incompatibilità tra i fatti storici posti a fondamento delle diverse sentenze e non alla contraddittorietà logica delle diverse decisioni. Quindi, non solo è esclusa l'ipotesi in cui dagli stessi elementi si traggono valutazioni diverse ma anche l'ipotesi nella quale la diversa sentenza sia "conciliabile" perché non si è in presenza di una diversa ricostruzione in termini certi del fatto ma, tutt'al più, della mancata acquisizione di prove a carico. Nel caso di specie, il difensore, che non contesta in sé la motivazione della Corte di appello, si limita a riprodurre un brano della sentenza a carico di MI IA la quale, invero, rinvia ad una ulteriore sentenza. Dalla parte riprodotta si comprende che, in quel caso, innanzitutto era in questione la insufficienza delle prove e non una ricostruzione in termini di certezza dei fatti e, poi, soprattutto, l'oggetto dell'accertamento riguardava il controllo del mercato del calcestruzzo e delle costruzioni. Va da sé che quella vicenda nulla ha a che vedere con il caso di specie. Non vi è, quindi, alcun contrasto tra le diverse decisioni.
1.4. Il quarto motivo, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al reato di violazione segreto di ufficio, è infondato. Nella prima parte del motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia motivato sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata ad acquisire le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche in un processo a carico di AN NO per dimostrare che quest'ultimo, presunto fruitore delle informazioni per le quali è stato ritenuto in questa sede realizzato il reato di violazione del segreto di ufficio, fosse già a conoscenza delle indagini a suo carico. Tale motivo, innanzitutto, è formulato in termini solo generici, considerato che non si dà conto di una simile richiesta nel corpo della sentenza di appello. Vale al riguardo la regola secondo la quale "In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Sez. 3 -, Sentenza n. 8065 del 21/09/2018 dep. 2019, rv. 275853 - 02". In ogni caso, leggendo la motivazione della Corte di appello, tenuto conto anche della contestazione formale, rispetto alla quale l'ambito delle informazioni in concreto fornite dal carabiniere infedele appaiono ben maggiori, il dato che NO fosse a conoscenza della identità del maresciallo De VI che conduceva le indagini a suo carico nell'ottica dei fatti ricostruiti dai giudici di merito non ha alcun rilievo per escludere che ZZ raccogliesse e fornisse informazioni su quali 17 fossero i contenuti delle indagini del predetto maresciallo. Del resto, i giudici di merito hanno espressamente considerato che lo stesso De VI aveva riferito che ZZ, per ottenere informazioni da lui, aveva detto di essere a conoscenza del deposito dell'informativa nei confronti del fratelli NO, a dimostrazione della irrilevanza della prova richiesta dalla difesa, riferita ad una circostanza già dimostrata e ritenuta irrilevante al fine di escludere il reato. Per il resto, il motivo pur facendo riferimento ad una pretesa carenza di motivazione, in realtà non si confronta con il contenuto della sentenza, che risulta ampiamente argomentata, riportando i dati fattuali e le ragioni per le quali è dato comprendere l'attivismo del ZZ nel recuperare informazioni coperte da segreto di indagine in favore dei corruttori. Il motivo, quindi, si limita ad offrire la propria diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti, richiedendo l'esercizio di attività non consentite in sede di legittimità.
1.5. Il quinto ed il settimo motivo, riferiti all'applicazione della aggravante della agevolazione mafiosa, sono formulati in termini del tutto generici. Il loro sviluppo consiste nel riportare principi giurisprudenziali per poi contestare genericamente la motivazione che, invece, è specifica nell'indicare le condizioni di fatto che integrano l'aggravante.
1.6. Il sesto motivo, che contesta vizi di motivazione e violazione legge quanto al reato di corruzione, a fronte dell' apparente ampio sviluppo, si basa innanzitutto su un presupposto erroneo, ovvero che non risultino atti contrari ai doveri di ufficio del LI, negando che sia stata accertata la violazione del segreto istruttorio;
poi, comunque, non individua effettive illogicità della motivazione o sue presunte carenze ma propone una propria interpretazione alternativa dello stesso materiale probatorio. Il motivo, quindi, si pone al di fuori dell'ambito del deducibile in questa sede di legittimità.
1.7. L'ottavo motivo che deduce presunti vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di interposizione fittizia, tenta di riproporre la propria valutazione in ordine alla provenienza della provvista per l'acquisto della società costruzioni Generali S.r.l. E' assolutamente manifesta la inammissibilità di un tale motivo sia per la sua natura di merito che, comunque, per la genericità degli argomenti.
1.8. Il nono motivo, infine, che contesta la aggravante dell'agevolazione mafiosa con riferimento al reato di interposizione fittizia, è inammissibile per la genericità degli argomenti e, comunque, il contenuto di valutazione in fatto.
2. Ricorso nell'interesse di ES ZZ ん 2.1. Il primo motivo, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto al diniego della rinnovazione della istruttoria, è infondato. 18 La Corte di appello ha offerto una motivazione che, per quanto sintetica, è certamente congrua considerato il complesso della ricostruzione della vicenda contestata al ZZ. La richiesta di acquisire nuove prove per dimostrare, nel corso del giudizio di appello, che NO era già a conoscenza del nominativo del militare che coordinava le indagini e di altre informazioni, è stata ritenuta irrilevante con una motivazione logica e completa, dandosi atto che comunque non risulterebbe esclusa la condotta di diffusione e tentativo di acquisizione di ulteriori notizie utili al NO. Le prove, le quali, peraltro, per come riportato nel ricorso, non appaiono scoperte successivamente, non risultano quindi decisive. L'unica prova di diversa natura, ovvero il documento che fornirebbe l'informazione sulla data di immatricolazione del motociclo che il ZZ avrebbe ricevuto quale (parte del) prezzo della corruzione, è palesemente prova non nuova e non decisiva nella stessa prospettazione della parte non potendosi dimostrare il valore del bene semplicemente sulla scorta del dato della immatricolazione.
2.2. Il secondo motivo, che contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla condanna per la corruzione e la violazione del segreto di indagine, è infondato. Pur a fronte della lunghezza degli argomenti, risulta immediatamente come sia sostanzialmente un motivo teso ad una nuova impugnazione di merito: il ricorso afferma espressamente che intende contestare non condivisibile valutazione delle emergenze processuali» della Corte di appello. Innanzitutto, vale quanto già ritenuto nella sentenza impugnata: il giudice di appello non ha ricostruito condotte diverse da quelle nel capo di imputazione ma ha considerato, così come il primo giudice, che dagli atti emergevano ulteriori condotte di indebita offerta di informazioni in cambio delle utilità e, inoltre, l'ulteriore utilità della vendita di uno scooter a prezzo di favore, tale da mascherare una dazione. Per il resto, il motivo non individua carenze o vizi logici della motivazione ma si limita a riesaminare gli elementi di prova per offrirne una diversa lettura, invocando l'esercizio di poteri di valutazione nel merito che non spettano al giudice di legittimità.
2.3. Il terzo motivo è chiaramente inammissibile perché pone questioni, peraltro in modo generico, in ordine alla valutazione delle vicende ai fini dell'applicazione delle attenuanti generiche e del complessivo trattamento sanzionatorio, anche in questo caso proponendo motivi non ammessi in sede di legittimità.
3. Ricorso nell'interesse di MI IT 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la condanna non è stata disposta per essere la cessione 19 fittizia della società finalizzata ad eludere un provvedimento interdittivo antimafia ma, come è chiaramente scritto nel capo di imputazione, per avere il ON timore di essere sottoposto ad una misura di prevenzione patrimoniale. Secondo la contestazione, l'applicazione della interdittiva antimafia alla società era, semplicemente, il dato di fatto che faceva comprendere al ON che vi era un serio rischio di applicazione di una misura di prevenzione. A fronte di quello che risultava palese dal testo della contestazione e dalla decisione conforme del primo giudice, era chiara la palese inconsistenza della deduzione difensiva, ciò giustificando il silenzio sul punto della sentenza di appello.
3.2. Il secondo motivo è infondato. La prova documentale fornita dal ricorrente riguarda il mero dato del pagamento e, quindi, non è affatto in grado di dimostrare la regolarità dell'acquisto non escludendo affatto che la relativa provvista provenisse dal ON.
3.3. Il terzo motivo è infondato perché è limitato ad una generica contestazione della adeguatezza della prova.
3.4. Il quarto motivo è infondato. La sentenza è correttamente motivata facendo anche riferimento alla decisione di primo grado essendo state effettuate le medesime valutazioni, tanto da essere pienamente confermata la decisione nei confronti del ricorrente, non risultando significative omissioni di risposta a rilevanti motivi della difesa.
3.5. Il quinto motivo propone questioni non deducibili in sede di legittimità attenendo, peraltro con argomentazioni generiche, al tema dell'applicazione delle attenuanti generiche.
4. Ricorso nell'interesse di MA RB 4.1. Per il primo motivo, infondato, valgono gli argomenti svolti per il primo motivo del ricorso di ON.
4.2 Il secondo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione della ordinanza che disponeva procedersi ex art. 507 cod. proc. pen. all'esame degli imputati in procedimento connesso MA e NZ. In realtà, nello stesso sviluppo del motivo si prende atto che il Tribunale aveva motivato espressamente sulle ragioni della acquisizione di tali prove, sostanzialmente contestando la difesa non l'assenza bensì la adeguatezza della relativa motivazione;
si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare, ma non lo ha fatto, le ragioni della indispensabilità della integrazione del materiale probatorio già acquisito nel corso del dibattimento con le dichiarazioni dei due soggetti citati. Invero, anche a ritenere che tale motivazione sia insoddisfacente, basta richiamare le regole già affermate dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 20 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 25449701 Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017 dep. 2018, Rv. 272817 - 0) secondo cui l'esercizio del potere di assunzione di nuove prove ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o nullità non essendo prevista dall'ordinamento. È perciò superfluo considerare gli argomenti con i quali il ricorso intende affermare rigide condizioni per l'esercizio del potere di integrazione probatoria, perché comunque non potrebbe esservi alcun effetto pratico in favore della difesa.
4.3. Il terzo motivo, con il quale si contesta la acquisizione ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese da UC NZ, escusso ai sensi dell'articolo 210 cod. proc. pen., è infondato. Valgono, in sostanza, le stesse argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado e dalla Corte di appello a sostegno della applicabilità dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. quando il coimputato citato ex art. 210 cod. proc. pen. si avvalga della facoltà di non rispondere. L'applicabilità della disposizione, difatti, è espressamente prevista dall'art. 210, comma 5, cod. proc. pen. come modificato a seguito delle modifiche normative del "giusto processo". Rispetto a quanto sostenuto dai giudici di merito, il ricorrente contesta in particolare l'argomento basato sul contenuto del comma 2 dell'art 513 cod. proc. pen. quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998: la norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che, in caso di esercizio da parte del dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. della facoltà non rispondere vada applicato il meccanismo di recupero delle sue dichiarazioni di cui all'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. La difesa, difatti, ritiene che, all'esito delle modifiche costituzionali e codicistiche in tema di "giusto processo", tale disposizione abbia assunto nuovamente la portata originaria di possibilità di acquisire "soltanto con l'accordo delle parti" le dichiarazioni rese prima del dibattimento dal soggetto chiamato ex art. 210 cod. proc. pen. che si sia avvalso della facoltà di non rispondere. Invero, proprio la normativa del "giusto processo" non consente di accedere alla lettura della difesa. Va difatti considerato che la norma del comma 2 dell'art 513 cod. proc. pen. è rimasta identica, non essendovi ragioni per ritenere "superata" la relativa dichiarazione di incostituzionalità e, soprattutto, è stato modificato il comma 5 dell'art. 210 cod. proc. pen. (che in precedenza prevedeva che "All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503"), che ora prevede espressamente l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 500 anziché dell'art. 503 cod. proc. pen., non più richiamato (l'attuale testo è "All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500"). 2122 1 Quindi, anche accedendo alla tesi della difesa che l'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. nel nuovo sistema complessivo abbia ripreso la portata originaria che limita la piena utilizzabilità delle dichiarazioni pregresse in caso di esercizio della facoltà di non rispondere, è però evidente che la medesima normativa ha consentito il recupero, anche senza accordo delle parti, delle precedenti dichiarazioni nei casi eccezionali del comma 4 dell'art. 500 cod. proc. pen., non rilevandosi alcun dato testuale né alcuna ragione logica per escluderne l'applicazione quando la parte si sia avvalsa della facoltà di non rispondere. Del resto, se rilevano le condizioni di minaccia, violenza etc perche l'interessato "non deponga", appare difficile comprendere perché tale non sia il caso del soggetto che sia indotto ad esercitare la facoltà di non rispondere. La difesa, per sostenere che il rinvio dell'art. 210 cod. proc. pen. all'art. 500 cod. proc. pen. debba essere solo parziale si limita a ripetere più volte la formula della lettura "costituzionalmente orientata" ma non indica quali siano i parametri per una tale lettura. Quanto al profilo della effettiva sussistenza delle condizioni per procedere alla acquisizione delle dichiarazioni ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., il ricorso è manifestamente infondato. Difatti, innanzitutto il ricorrente interpreta erroneamente la motivazione della Corte di appello (pag. 55) che non si limita ad affermare genericamente che i presupposti per recuperare le pregresse dichiarazioni derivino da "regole di comune esperienza". Invece, il ricorso estrapola tali parole dalla più complessa motivazione per svilupparne argomenti che risultano sostanzialmente sganciati da quanto affermato dai giudici di merito. Vi è, invece, una motivazione effettiva e priva di significativi vizi logici, non rilevando, a fronte del contenuto complessivo, che non vi sia stata una dettagliata valutazione di ogni singola questione posta dall'atto di appello.
4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello dalla pagina 107 in poi ha ampiamente e correttamente argomentato sulla corrispondenza tra fatto contestato e condanna in primo grado 4.5. I motivi dal quinto al quindicesimo possono essere valutati congiuntamente. Tali motivi, difatti, riguardano complessivamente gli errori della motivazione della Corte di appello. Gli stessi sono fondati nei termini che seguono e, comportando l'annullamento con rinvio per nuova valutazione, assorbono i motivi dal sedicesimo al ventesimo. Secondo la contestazione formale, RB, nella sua veste di responsabile del settore regionale collegato al ciclo integrato delle acque», procurava agli imprenditori soci di fatto del capobanda MI IA commesse per lavori in somma urgenza per la manutenzione e gestione degli acquedotti regionali della Campania. In cambio otteneva somme di denaro ed appoggio elettorale. 22 La condanna è stata espressamente limitata dal Tribunale alla condotta contestata sino al febbraio 2005, escludendosi quindi la prosecuzione successiva. Ciò significa che, sostanzialmente, non viene in rilievo l'attività svolta da RB quale politico. È, quindi, evidente come già in base alla contestazione formale i fatti appaiono sovrapporsi ad una condotta di corruzione per atti ai contrari doveri di ufficio, per la quale, se del caso, è intervenuta la prescrizione.
4.5.1. Alla condotta corruttiva descritta nell'imputazione, per ritenere integrato il concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato associativo si aggiunge il rilievo dell'avere il RB avuto la consapevolezza che, con la propria condotta, apportava un contributo al perseguimento degli scopi della associazione camorristica dei SI, gruppo IA, cui garantiva la fruizione «di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita». Il tema del sovrapporsi di una condotta generalizzata di corruzione è poi ben evidente nella motivazione che rappresenta come RB non si sia limitato a "vendersi" agli imprenditori in questione ma abbia agito in un più ampio ambito facendosi corrompere da altre imprese, sia nello stesso settore dei lavori di manutenzione di somma urgenza (nel quale, si legge, le imprese basate in "NA" avrebbero avuto una quota maggioritaria dei lavori di tutta la Campania) che nell'ambito dei lavori delle centrali di sollevamento. È quindi ovvio, già prima di entrare nel dettaglio della vicenda quale rappresentata dal provvedimento impugnato, come la stessa prospettazione della accusa ponga il rilevante problema di distinguere se ci si trovi dinanzi ad una condotta svolta per il vantaggio privato, di "semplice" corruzione, soprattutto quanto all'ottenimento di somme in cambio di commesse, ovvero (anche) di condotta orientata al "rafforzamento e alla realizzazione degli scopi tipici della organizzazione camorristica", ricorrendo il necessario dolo diretto.
4.5.2. La contestazione e, comunque, lo sviluppo della motivazione, inoltre, limitano anche la portata dell'appoggio elettorale che sarebbe stato dato al RB per la sua carriera nel Consiglio regionale e nel Senato: tale appoggio avrebbe costituito una controprestazione dell'attività corruttiva, alla pari del denaro. Certamente, invece, risulta esclusa la tipica situazione del "patto di scambio politico mafioso" poiché nella vicenda RB non è stato neanche ipotizzato che vi dovesse essere un successivo atteggiamento di favore del "politico" nei confronti della associazione mafiosa. Una tale ipotesi non è stata prospettata nel capo di imputazione ed è stata ancor di più del tutto esclusa per l'ambito temporale della effettiva condanna;
la sentenza di primo grado (pag. 594) esclude espressamente che sia stata accertata alcuna attività di RB nel corso del mandato quale 23 consigliere regionale o, successivamente quale senatore, che abbiano avuto incidenza sulle decisioni finalizzate alla distribuzione degli affari nell'ambito del ciclo delle acque. L'assoluzione è stata disposta dal Tribunale con la formula dubitativa essendo comunque proseguiti i rapporti personali con CO IA, pur se ... non è possibile affermare, al di là di ogni dubbio, che il RB sia stato l'unico e solo referente del clan in Regione: i rapporti di CO IA con politici e pubblici amministratori fanno ragionevolmente ritenere che, più che verosimilmente, il RB sia stato sostituito da altra figura, da altro referente del clan, in relazione alla gestione del flusso di affari provenienti dal settore del ciclo integrato delle acque». Quindi è ben chiaro che la condotta valutabile è l'offerta di benefici alla associazione mafiosa in cambio di denaro e della utilità, fine a sé stessa, dell'appoggio elettorale.
4.5.3. Per valutare tale condotta nell'ambito del reato contestato, vanno brevemente rammentate le regole in tema di concorso esterno in associazione mafiosa. L'inquadramento giuridico è sostanzialmente agevole in quanto le regole delineate dalla giurisprudenza di legittimità sono chiare e non ricorre alcuna peculiarità del caso concreto che possa rilevare sul piano dei principi. Innanzitutto, non risulta essere stato mai prospettato che RB abbia tenuto una condotta tipica del concorrente necessario (in alcuni passaggi della decisione sembra lasciarsi intendere che RB fosse uno "stipendiato", condizione più tipicamente dell'affiliato che del concorrente esterno, ma non vi è alcuna ulteriore specificazione che consenta di ritenere che si sia trattato di una reale presa di posizione della sentenza nella ricostruzione della condotta dell'imputato). Quindi, per poter ritenere che RB abbia commesso il reato configurato, è necessario accertare che - vi sia stata una reale efficacia condizionante della condotta incriminata, ovvero l'imputato abbia prestato un contributo «concreto, specifico, consapevole e volontario»> con rilevanza causale ai fini del rafforzamento delle capacità operative del dato ramo di attività dell'associazione mafiosa, in esecuzione del suo programma criminoso;
che tale condotta fosse caratterizzata da chiaro dolo in ordine innanzitutto alla esistenza della associazione e, poi, dal dolo diretto quanto alla volontà di offrire uno specifico contributo alla effettiva funzionalità della organizzazione condotta dell'imputato, ma questi deve avere previsto, accettato e perseguito tale ん mafiosa. Tale dolo può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della 24 suo contributo come risultato non semplicemente possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della sua condotta.
4.5.4. La sentenza della Corte di appello, a fronte della piena contestazione in merito della difesa, motiva ripercorrendo la decisione del primo giudice, con la quale concorda, considerando via via le contestazioni dei motivi di impugnazione che ritiene significative. Quindi ritiene acquisito con certezza non solo la condotta di affidamento dei lavori pubblici citati con modalità irregolari, ma anche la peculiare contropartita rispetto al sostegno alla banda criminale dei SI («con conseguente fruizione da parte del clan di uno strumento di sostentamento stabile e di apparente provenienza lecita, ricevendo in cambio somme di denaro ed appoggio elettorale>> sino al momento in cui il RB iniziava la sua attività politica). La Corte indica le prove nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA IN, nelle dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso MA e NZ, in riscontri documentali e nelle dichiarazioni degli operatori della polizia giudiziaria che hanno svolto le indagini. La Corte, quindi, ricostruisce la posizione di RB negli anni 2001 - 2005, avendo operato nel settore del ciclo integrato delle acque quale responsabile tecnico della struttura di gestione degli acquedotti. Gli acquedotti campani necessitavano di costanti interventi manutentivi sia per la rete di distribuzione che per le centrali di sollevamento e, secondo la ricostruzione probatoria, RB, ricorrendo all'escamotage del ritardare la predisposizione dei bandi di gara per le attività da svolgere con imprese esterne, creava le condizioni che rendevano necessario fare ricorso al regime di somma urgenza. Ciò gli consentiva di avere ambiti di manovra nella scelta delle imprese appaltatrici. In tale periodo, quindi, aumentavano sia le occasioni dei lavori che la possibilità di assunzione di nuovo personale;
per quanto riguarda quest'ultimo, secondo la decisione, oltre la metà degli assunti proveniva dalla area geografica di residenza del RB, NO (provincia di Napoli), indice di modalità clientelari delle assunzioni. La Corte di appello ricostruisce in particolare la riorganizzazione interna della struttura di gestione dell'acquedotto, per poter affermare la sussistenza di un reale potere di RB di controllare l' assegnazione dei lavori, soprattutto perché dal 2002 venivano esternalizzati i servizi prima gestiti dalla struttura interna. In definitiva, si è accertato che proprio durante la gestione da parte del RB vi fu un aumento esponenziale degli affidamenti in assenza dei presupposti formali e sostanziali, affidamenti che nella ricostruzione degli inquirenti erano ricollegabili ad attività di corruzione. 25 In tale contesto si colloca, poi, la più particolare situazione cui è riferita l'imputazione. La Corte di Appello, difatti, rileva che ... emergeva documentalmente che, con il rinnovo biennale dei contratti per la gestione delle centrali sollevamento, la maggior parte dei contratti venivano affidati a ditte provenienti dalla zona di NA e dintorni, gestite da soggetti inquisiti o addirittura condannati per reati connessi alla loro vicinanza alla clan dei SI, FA IA» (pag. 89 - il dato viene desunto dalla sentenza di primo grado, pagine 436-438 ove, però, si nominano ditte ma non si specificano gli elementi di collegamento con il gruppo criminale, se non quelli generici di avere sede in quell'ambito territoriale). Situazione simile era rilevata con riferimento agli affidamenti di lavori in somma urgenza per la manutenzione delle condotte idriche;
anche in questo caso, secondo la nota della polizia giudiziaria (acquisita con il consenso delle parti), la maggior parte degli affidamenti riguardava soggetti vicini al predetto gruppo criminale. A pagina 92 la Corte di appello indica i "numeri": su circa 1900 lavori per un importo di circa 51 milioni di euro, 1100 lavori per un importo di circa 27 milioni euro furono affidati a ditte di NA.
4.5.5. In questo contesto, caratterizzato dalla presunta ricezione di denaro da parte di RB e, quindi, di corruzione sistemica, si colloca anche la più particolare accusa di rapporti mafiosi, che la Corte di appello ritiene fondata. Si sostiene, difatti, che, mentre con altri imprenditori il rapporto era incontestabilmente di tipo corruttivo, con riferimento ai rapporti con gli imprenditori di NA era in questione il sostegno "esterno" a MI IA, capo della banda operante nella data area ed inserito nelle attività imprenditoriali tramite soci di fatto e prestanome. Tanto, secondo la sentenza, emerge dal dato dell'avere il RB intrattenuto rapporti per l'assegnazione dei lavori con l'imprenditore CO IA, cognato di MI IA. Al riguardo, l'apporto probatorio fondamentale è quello del collaboratore di giustizia IA IN. Questi, come riporta la Corte di Appello, indicava il CO IA quale "faccia pulita" della banda mafiosa, in modo da gestire i rapporti politici ed imprenditoriali sia facendo assegnare lavori a determinati imprenditori che facendoli assegnare a sé stesso. In questo contesto, IN indicava MA RB quale figura di riferimento per la associazione di MI IA proprio per il tramite di CO L IA. IN aveva incontrato RB una sola volta, nel corso di una campagna elettorale, a casa di CO IA. Quest'ultimo faceva spesso riferimento a 26 RB e, nel 2006, dette indicazioni di votare e far votare DE (partito del RB) alle elezioni politiche. L'assegnazione di lavori alle ditte di NA era organizzata da CO IA. La conferma di queste dichiarazioni sono state individuate nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia MA e NZ: NZ dichiarava che RB gli aveva detto che le gare, cui il NZ chiedeva di partecipare, erano pilotate di intesa con CO IA e, quindi, che ogni accordo per le assegnazioni doveva passare con quest'ultimo, - MA riferiva delle richieste di pagamenti da parte del RB per l'assegnazione di lavori. Per quanto riguarda il particolare beneficio riservato al RB, ovvero l'appoggio elettorale, la Corte affronta le obiezioni della difesa quanto ad essere i collegi elettorali del RB in territori diversi dalla provincia di Caserta osservando che, se è vero che il condizionamento politico del voto da parte del gruppo criminale era più forte in Caserta e provincia, comunque si estendeva a tutta la Campania. Del resto, IN, ad una più specifica domanda, rispondeva che la famiglia IA aveva dato indicazione di votare DE per far fare bella figura a RB». Tale era il partito di riferimento della banda criminale dal 2002 in poi.
4.5.6. Da queste premesse si arriva ad affermare «è dunque certa la consapevolezza del RB di favorire il clan dei SI, convogliando verso le imprese ad esso vicine ovvero riconducibili un imponente flusso di denaro (le imprese di NA avranno sotto la gestione RB oltre il 60% delle somme urgenze) favorendo, poi, in maniera oltremodo spregiudicata la propria impresa direttamente ed inequivocabilmente riconducibile al boss, ed in ordine al titolare della quale, CO IA, era stato più volte allertato delle pericolose parentele. Il tutto nell'evidente interesse di ottenere un ritorno in termini sostegno elettorale».
4.5.7. La complessiva lettura della decisione della Corte di Appello dimostra la grave carenza della motivazione innanzitutto nella individuazione degli elementi di fatto rilevanti e nella valutazione della loro singola portata, poi nella loro valutazione globale ed unitaria quanto alla possibilità di dimostrare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in una situazione in cui, evidentemente, quanto accertato comunque dimostra con immediatezza una ipotesi di corruzione continuata. Da tale lettura complessiva, sulla scorta delle premesse in fatto poste dalla sentenza, si evince che la Corte di merito ha sostanzialmente dato per dimostrata, in termini assertivi, una tesi preconcetta, ovvero che il RB, che normalmente 27 agiva quale soggetto corrotto, nel caso dei rapporti con le imprese che la Corte di Appello riferisce a MI IA operasse, invece, nell'interesse della banda criminale venendo da questa retribuito per tale interessamento. Lo sviluppo della motivazione, quindi, appare, più che diretto alla ricerca della prova dei rapporti "mafiosi", mirato alla ricerca di elementi di riscontro di quanto già dato per scontato ovvero ad escludere che altri elementi acquisiti possano essere di contrasto a tale tesi (come, ad es., la non corrispondenza tra area di influenza mafiosa e bacino elettorale del RB). Ne deriva una ricostruzione che non trova un reale collegamento con i dati fattuali raccolti, sia per essere in parte irrilevanti che per avere un diverso significato secondo quanto riportato nella stessa motivazione. In tale modo, la decisione risulta priva di una base probatoria potendo tali elementi, tuttalpiù, fungere da riscontro di prove allo stato non chiaramente indicate nella sentenza.
4.5.8. Innanzitutto, ciò riguarda la ricostruzione della attività del RB nel contesto della gestione delle attività relative all' esercizio, manutenzione ed ampliamento degli impianti dell'acquedotto campano. La Corte parte dalla acquisizione che il RB avrebbe contribuito a creare un sistema che dava ampio spazio per la assegnazione di lavori fuori di ogni controllo con il citato meccanismo della somma urgenza e, in tale modo, avrebbe assegnato lavori alle imprese che gli offrivano vantaggi economici, intesi sia quale corresponsione di somme che utilità quali le assunzioni clientelari. Dando per accertata la premessa della corruzione generalizzata del RB, retribuito per tali assegnazioni, manca del tutto nel testo della sentenza l'aggancio probatorio che consenta di sostenere che, per il particolare caso dei lavori assegnati a/tramite AN IA ad imprese che farebbero capo a MI IA (sostanzialmente tutte quelle con base in NA), l'affidamento dei lavori aveva la diversa funzione di favorire la associazione mafiosa. Lasciando a dopo la parte relativa al presunto appoggio elettorale che, si ripete, in questo caso è semplicemente una delle utilità offerte in cambio dei lavori, si consideri come a pag. 94 della decisione la Corte affermi: mentre gli affidamenti a ON GI, a NZ UC, a MA AN potevano ancora lasciare margini di dubbio circa la consapevolezza del RB di favorire il clan e, posto l'incontestabile rapporto corruttivo che aveva instaurato con tali imprenditori, i rapporti tra MA RB e CO IA, caratterizzati da una sfacciata superficialità con la quale venivano vistate ed approvate le relative pratiche per gli assai lucrosi affidamenti di somme urgenze, in assenza di una apparente contropartita, non potevano essere letti in modo diverso rispetto alla volontà di favorire clan di NA ed alimentare le casse del clan, favorendo in maniera esponenziale la ditta del cognato di MI 28 IA, persona lui particolarmente vicina, in cambio non solo del denaro che veniva allo stesso corrisposto dagli imprenditori soci in affari con lo IA, ma anche di sostegno elettorale, così come poi effettivamente avveniva nelle elezioni amministrative del 2005 in quelle politiche del 2006». Questo snodo centrale della motivazione dimostra che non si è affatto accertato un rapporto diretto del ricorrente con il gruppo criminale ma, nell'ambito dei rapporti di scambio inerenti all'affidamento dei lavori (che difficile non qualificare con immediatezza come tipiche ipotesi di corruzione, come del resto fa la Corte di merito) si sostiene che la «sfacciata superficialità» (affermazione che è suggestiva ma che non basta da sola per differenziare tale rapporto da quello con qli altri corruttori) renderebbe tali affidamenti non più giustificati dalla contropartita economica;
non si dice, e non si comprende, perché vi sarebbe differenza tra i casi di "semplice" corruzione e i lavori che coinvolgono IA.
4.5.9. Successivamente (pag. 99) parimenti si indica come certo e significativo ciò che, invece, andava innanzitutto dimostrato: ... i rapporti tra RB e CO IA non si spiegano se non con la consapevolezza, da parte del primo, dell'importanza di CO IA nei rapporti con il clan, con l'essenzialità del rapporto con lo stesso e della garanzia certa dell'adempimento, da parte del clan stesso, della contropartita ai grossi affari procurati: oltre al danaro corrisposto dai singoli imprenditori favoriti il sostegno elettorale per le amministrative prima e per le politiche poi, proprio in ragione della importanza che CO IA aveva nella compagine criminale che stava favorendo e dei suoi rilevanti rapporti politici». Al di là dell'asserzione, la Corte non indica elementi concreti per dimostrare che RB avesse consapevolezza del ruolo di CO IA nella banda criminale ma ritiene che questo debba ritenersi dimostrato per la impossibilità di lettura alternativa dei rapporti tra RB e IA. Si tratta chiaramente di una congettura considerato che la stessa sentenza ben giustifica i rapporti tra RB e CO IA con il corrispettivo economico che RB avrebbe ricevuto da lui come da altri imprenditori, oltre che quell'appoggio elettorale che, si dirà, in base ai fatti riportati, appare, proprio per come riportato, "clientelare" piuttosto che "mafioso". Difatti la stessa Corte di merito che (pag. 100) indica CO IA non quale conclamato camorrista bensì quale «procacciatore di affari apparentemente leciti, di cerniera dei rapporti con politici, imprenditori e pubbliche amministrazioni, interlocutore privilegiato dei politici e delle pubbliche Amministrazioni, raccordo tra gli interessi economici del clan, quelli dei politici ad essere eletti, quelli dei soggetti che intendevano accedere a nomine pubbliche solitamente sponsorizzate 2 929 dai politici, e quelle degli imprenditori che intendevano aggiudicarsi pubbliche commesse ...». Considerato anche che (pag. 99) si segnala che secondo la polizia giudiziaria il ruolo di CO IA già era emerso nell'ambito dei rapporti imprenditoriali per gli appalti all'ospedale di Caserta «venendo più volte filmato nei pressi della Regione Campania, in compagnia di politici e di consiglieri regionali», che si riporta che collaboratori di giustizia abbiano riferito di come il suo ruolo fosse di gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per ottenere la aggiudicazione di appalti per le ditte dei clan e, quindi, che abbia avuto rapporti con svariati esponenti politici, si comprende che CO IA operava apertamente e con un ruolo rispettabile (del resto, si è detto, era indicato quale "faccia pulita" della banda criminale). La sentenza, quindi, in assenza di elementi per qualificare nel dato modo i rapporti dell'indagato con CO IA, motiva in termini congetturali: il rapporto corruttivo non giustificherebbe la disponibilità, e diventa «... davvero del tutto incredibile ed inverosimile poter minimamente ritenere che egli ignorasse il ruolo strategico di CO IA, e che, quindi, per puro caso, gli affari siano andati assegnati, la maggior parte, ad imprese provenienti dalla stessa zona territoriale notoriamente controllata dal clan riconducibile a MI IA ...>>. Non solo si tratta di una congettura (per quanto ragionevole per gli importi in gioco, concentrati sulle imprese di Casapenna), ma si scontra con quanto riporta la stessa sentenza, ovvero che CO IA operava, alla luce del sole, con altri imprenditori e politici. Quindi è evidente che la sua qualità non emergeva con quella immediatezza che appare sottesa alla valutazione della Corte in termini di "non poteva non sapere".
4.5.10. Va anche considerata la portata dell'appoggio elettorale che si assume garantito al RB. La Corte di Appello ritiene (pag. 103) che RB agisse «nell'attesa di incassare la contropartita in termini di sostegno elettorale». Anche su questo, la Corte sviluppa argomenti che vanno ben al di là degli scarni riferimenti probatori e, anzi, dimostrano che vi è un travisamento del contenuto dei dati riportati nella sentenza. Innanzitutto, se del caso, l'appoggio elettorale, si ripete, è un quid che viene garantito al RB, nella stessa prospettiva della decisione, in cambio degli appalti pregressi essendo stato escluso (del resto non era neanche nel capo di imputazione) che vi fosse un accordo per piegare in futuro l'attività politico istituzionale ai voleri nella banda camorristica. Lo ha escluso il Tribunale in primo grado con la assoluzione per la condotta successiva al 2005 e la genericità degli argomenti usati dalla Corte di Appello per affermare che in realtà un tale accordo 3030 possa comunque esservi stato, dimostra la totale assenza di elementi a sostegno: a pag 110 si legge «non può astrattamente escludersi che la sopra indicata controprestazione da parte del clan potesse avere ad oggetto anche un "futuro" appoggio elettorale ... non è per nulla inverosimile che già in epoca pregressa si gettassero le fondamenta per un successivo consenso elettorale». Il benefit dell' appoggio elettorale, poi, lo si dice fondato sulle dichiarazioni di IA IN riscontrate da NZ «che riferiva di aver incontrato CO IA presso l'abitazione del RB durante la campagna elettorale a riprova dell'interessamento dello stesso». Chiaro che tale riscontro non attiene affatto al collegamento con la banda criminale ma, comunque, all'importante imprenditore con il quale intratteneva un evidente rapporto corruttivo. Peraltro, considerato il dato non contestato che RB non era affatto candidato nella provincia di Caserta, ovvero l'area per la quale si indicava la possibilità del controllo mafioso del voto, dalle dichiarazioni riportate in sentenza quanto alla possibilità di CO IA di incidere sull'intero bacino elettorale regionale, quando si fanno riferimenti concreti, si indica chiaramente ben altra modalità: la possibilità era di ottenere voti tramite il personale, e relative famiglie, delle ditte favorite negli appalti, quindi una forma di controllo plausibile e numericamente significativo che, però, con l'attività mafiosa, secondo le stesse parole della sentenza, hanno ben poco a che fare. Nella stessa sentenza, pur mischiandosi sempre il dato certo con la asserzione del collegamento alla banda criminale, si considera come significativo che RB abbia chiesto pubblicità elettorale alle ditte che lavoravano per lui.Jelettor Si aggiunge in termini suggestivi ma meramente assertivi perché privi di un reale aggancio concreto considerazioni come «ditte... che egli sapeva essere L riconducibili al boss di NA, di cui dunque aveva accettato l'aiuto, richiesto quale contropartita dei lucrosi affari garantiti al clan» (pag. 107). Quindi la Corte non indica dati concreti per chiarire la relazione diretta tra RB ed il clan, ma si limita ad asserzioni. Qui, poi, si colloca una chiara erronea lettura delle dichiarazioni del collaboratore IN perché, a fronte di sue dichiarazioni assolutamente testuali (pur a fronte di specifiche domande non aveva affatto detto che vi era stata una richiesta agli affiliati di votare per RB bensì per il partito DE), la Corte foto procede ad una reinterpretazione di quanto testualmente sulla scorta di un preteso collegamento mentale operato dalla collaboratore». Sul punto, qualsiasi dubbio della Corte poteva certamente giustificare una riapertura del dibattimento nell'ambito dei poteri di ufficio, ma certamente mai il giudicante poteva ricostruire senza alcun elemento concreto una presunta volontà di dichiarare cose che non aveva detto pur a fronte di una domanda diretta. 31 4.5.11. Quanto detto fa ritenere del tutto carente l'individuazione degli elementi dimostrativi della certezza del RB di operare nell'interesse di imprese della criminalità organizzata. Si impone, quindi, l'annullamento per nuovo giudizio che, tenuto conto delle carenze della motivazione come sopra indicate, rivaluti la esistenza delle condizioni che dimostrino innanzitutto se vi fosse conoscenza certa da parte del RB del ruolo della banda criminale e, in caso positivo, valuti se vi sia stato un suo effettivo contributo concreto, specifico, consapevole e volontario» al rafforzamento delle capacità operative della fazione di MI IA, con il relativo dolo diretto ad offrire tale contributo. Come già detto, restano assorbiti gli altri motivi.
PQM
Annulla la sentenza impugnata relativamente a MA RB e rinvia a altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di ES ZZ, ON GI e MI IT e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, ZZ, ON e IT alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3510,00, oltre accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25 settembre 2020 il Presidente il Consigliere estensore Pierluigi Di Stefano Angelo Costanzo 16022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 1 MAR 2021 IL CANCELLIERE E. Patrizia Laurenzio 32 2 2