Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2002, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
گئے REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - 05545/02 CORTE SUPE SEZION butaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente - R.G.N. 16372/0 16583 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud.31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE C.C. - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona 88 del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
. N ricorrente
contro
TESTA GIACOMO;
- intimato Commissione2002 avverso la sentenza n. 294/99 della 618 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il M -1- 06/08/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il M rigetto del ricorso. -2- 0R16 Svolgimento del processo TESTA CIACORO residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi. sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d. 1. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27. dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica Idi cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, costo in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, 287 deve essere laconsiderato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dopo dell'imponibile, scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi” (Cass. nella rideterminazione consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da. deve essere il ricorso rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, tale indirizzo giurisprudenziale, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 31:1-2002 Così deciso in Roma il Il Presid Il Cons, Estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi 17 APR. 2002 Osvaldo Ascanic IL CANCELLIERE C1 T Osvaldo Ascanio