Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2004, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore LL MO, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CERQUETTI, che lo difende unitamente all'avvocato MARZIO MODENA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER UL, MA MO, RI UN, ZA GU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato CARLA RIZZO, difesi i dagli avvocati GIANCARLO ZUCCACCIA, NERIO ZUCCACCIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 158/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 24/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Carla RIZZO che deposita delega degli Avvocati ZUCCACCIA Nerio e Giancarlo, difensori dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli architetti IU IE, IM MA, NO GU e MO RO, titolari dello studio professionale "OS", chiesero ed ottennero, in forza di parcella liquidata dal competente Consiglio dell'Ordine, dal Presidente del Tribunale di Perugia nei confronti della s.p.a. RE , decreto ingiuntivo di pagamento di lire 31.640.261 a titolo di compenso di prestazioni professionali consistenti nel progetto di lottizzazione di un terreno di proprietà della predetta società, posto in località Cipresso di Ellera di Cordano, e nella progettazione di sette palazzine da realizzarsi sul detto terreno.
L'ingiunta propose opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'avversa domanda, sostenendo di nulla dovere non avendo conferito al "OS" alcun incarico. In particolare, dedusse che essa aveva già fatto redigere dal geometra RN un piano di lottizzazione di sette villette unifamiliari e che tale piano era stato approvato dal Comune il 21/10/82, quando l'impresa AR & LD, interessata all'acquisto del terreno, per realizzarvi una struttura diversa da quella prevista dal geometra RN (con sette palazzine, anziché con sette villette), aveva incaricato gli architetti del "OS" di redigere un progetto di variante alla lottizzazione e un progetto di massima, con l'intesa che la RE, ancora proprietaria dell'immobile, avrebbe sottoscritto la documentazione da presentare al Comune;
che, ottenute le approvazioni dall'autorità comunale, la vendita non si era più realizzata perché l'impresa AR & LD era andata fallita e non aveva più pagato il compenso agli architetti;
che i professionisti, non essendo riusciti ad insinuarsi nel passivo fallimentare, avevano inchiesto il compenso alla RE, la quale, poiché i progetti avevano qualche utilità, aveva fatto loro corrispondere, pur non essendovi obbligata, la somma complessiva di lire 7.000.000 oltre IVA, tramite la SO.FI.C. divenuta proprietaria del terreno, a saldo e tacitazione definitiva di ogni loro pretesa. In ogni caso, la somma richiesta in via monitoria era eccessiva rispetto alle prestazioni svolte. Su ordine del giudice fu integrato il contraddittorio, a cura dell'opponente, nei confronti dell'impresa AR & LD. Si costituì uno dei due soci, LD RO, il quale affermò che l'incarico al "OS" era stato conferito dalla AR & LD.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sentenza 10/9/96, ritenuto nullo l'atto di chiamata in causa della AR & LD e qualificata la costituzione in giudizio del LD come intervento volontario, dichiarò nei suoi confronti cessata la materia del contendere. Ritenuto non provato il conferimento dell'incarico, da parte della RE, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo.
La decisione fu riformata dalla Corte d'appello di Perugia che, con sentenza 24/5/00, in accoglimento del gravame proposto dal "OS", condannò la società RE a pagare a favore degli appellanti la somma portata dal decreto ingiuntivo, con interessi secondo l'art. 9 ultimo comma della legge professionale, esclusa la rivalutazione.
Contro la sentenza la RE ha proposto ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi.
Hanno resistito gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I primi due motivi, connessi, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo di essi si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2230 ex. per avere la sentenza ritenuto, sulla base di una sommaria e generica valutatone delle risultanze di causa, che l'incarico era stato conferito agli architetti dalla ricorrente solo perché essa aveva apposto la firma sulla documentazione presentata al Comune, laddove le altre circostanze accertate in causa inducevano a ritenere che l'incarico era stato invece conferito dalla AR & LD in vista del futuro acquisto dell'immobile e che la firma era stata apposta dalla RE solo per esigenze formali, essendo ancora proprietaria del bene.
Col secondo motivo si denunciano vizi di motivazione della sentenza, per non avere la sentenza preso in considerazione alcune circostanze, quali ad esempio le dichiarazioni rese dal LD (il quale aveva affermato di avere provveduto ad incaricare il OS delle prestazioni poi reclamate alla RE ) e la deposizione del teste RN (che sul punto relativo all'esecuzione da parte sua di una precedente lottizzazione era certamente attendibile, risultando tale lottizzazione anche dalla parcella del "OS" ). Tali circostanze, se esaminate e correttamente valutate, dimostravano che l'incarico era stato conferito dalla BA, non dalla RE.
2 - Entrambi i motivi vanno disattesi.
La sentenza ha indicato in maniera esaustiva e convincente le circostanze di fatto e le ragioni logiche per le quali il giudice d'appello ha ritenuto provato che l'incarico al "OS" era stato conferito dalla RE e non dalla AR. Liberamente apprezzando le risultanze probatorie, il giudicante ha ritenuto significativo il fatto che tutta la documentazione presentata al Comune (progetto di variante della lottizzazione RN, progetto di costruzione delle sette palazzine, e relative istanze di concessione edilizia) era stata firmata dalla RE, spiegando le ragioni di tale convincimento (non era verosimile che la firma fosse stata apposta in vista di un futuro acquisto da parte della AR, dato che mancava un precontratto o un impegno scritto in tal senso;
vi era stato, inoltre, da parte della OF, succeduta alla RE, il pagamento di un acconto espressamente riferito alla fattura n. 16 del 28/5/85, che configurava riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.). Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, sono state prese in esame sia le dichiarazioni del LD sia in dettaglio quelle del teste RN, e per ciascuna di esse risulta indicata la ragione per la quale non sono state ritenute decisive a fini probatori (per il primo, la sentenza ha osservato - e sul punto non vi è una specifica contestazione - che il suo assunto "era tutto da provare", non risultando alcuna prova di un accordo tra il OS e BA e LD, e tra quest'ultima e la RE;
per il secondo, la sentenza ha rilevato che non solo mancava agli atti il progetto da lui redatto, ma che il teste sul rapporto intercorso tra le parti non aveva riferito elementi certi).
A fronte dell'articolata ratio decidendi i rilievi mossi dalla ricorrente appaiono volti inammissibilmente a ottenere un riesame, non consentito in sede di legittimità, delle medesime risultanze esaminate dal giudice di merito.
I due motivi di ricorso vanno, quindi, respinti.
3 - Col terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all'art. 1988 ex. per avere la sentenza considerato riconoscimento di debito il pagamento da parte della OF (avente causa dalla ricorrente) di un acconto complessivo di lire 7.000.000, oltre Iva, senza considerare che l'acconto si riferiva alla fattura n. 16/85 dell'importo di lire 8.425.200, mentre la parcella in base alla quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo era di lire 31.000.000, e che mancava la prova che detta somma fosse stata mai richiesta alla RE, la quale, pertanto, versando l'acconto di 8.000.000, non poteva riconoscere un debito per una somma maggiore mai richiestale formalmente.
Anche questa censura va disattesa.
Il pagamento della somma richiesta dal "OS" con la fattura n. 16/85 è stato ritenuto riconoscimento dell'esistenza di un maggior debito della RE, ponendo in relazione il suo contenuto (con essa il "OS" aveva chiesto alla OF, società collegata alla RE, un "acconto complessivo per variante lottizzazione ed edifici") con il contenuto della lettera 4/6/85, con la quale, in risposta, la OF aveva spedito al OS, "come da accordi con il n/s sig. RE, assegno di 5 milioni in conto v/s fattura n. 16/85". Risultava, cioè, che venivano riconosciute le prestazioni ed il conseguente obbligo di pagamento del compenso.
Anche questo motivo va quindi respinto essendo volto a censurare un apprezzamento di fatto.
4 - Col quarto motivo si denuncia violazione di legge, omessa pronunzia su richieste della ricorrente e difetto di motivazione con riferimento all'art. 342 c.p.c., per avere la sentenza erroneamente ritenuto generico l'appello incidentale della ricorrente, che invece, essendo stati richiamati tutti i precedenti scritti difensivi (con i quali era stata contestata l'effettività delle prestazioni indicate nella parcella), doveva ritenersi sufficientemente specifico. Anche questo motivo va disatteso.
L'appello incidentale è stato ritenuto generico, e quindi inammissibile, perché, a fronte dell'analitica esposizione della liquidazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine, liquidazione che trovava riscontro in dati "precisi, obiettivi e provati", nel computo metrico a suo tempo elaborato dal OS e accettato dalla RE insieme a tutta la progettazione e alle relative istanze presentate al Comune e firmate dalla detta società", i rilievi mossi con l'appello incidentale difettavano completamente di specificità, essendo stati dedotti solo attraverso un mero richiamo ai precedenti scritti defensionali, e la richiesta di Ctu appariva superflua. Contestando tale affermazione della sentenza la ricorrente aveva l'onere di specificare, ai fini dell'autosufficienza del motivo di ricorso, il contenuto dell'appello incidentale, al fine di consentire il controllo del Collegio sull'operato del giudice di merito. Si è invece limitata a muovere critiche soltanto assertive, che, come tali, sono inammissibili.
Consegue il rigetto del ricorso, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 2000, 00 (duemila) per onorari ed euro 227,50 (duecentoventisette, 50) per spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004