Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5422 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
Aula A RE PU BBLICA I TAL IANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Il05422/03 .lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.18762/00 Putaturo Donati Viscido Consigliere "I Mario "1 Natale Capitanio TI Rep. Cron. 11945 11 Pasquale Picone " Giancarlo D'Agostino Ud. 19/12/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AZ LI, rappresentata e difesa dall'avv. Fedele Di Cristina del foro di Messina, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
INPDAP;
INTIMATO per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina in data 28 settembre 1999, n.263 (R.G.N.570/1997); 5656 1 the udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19/12/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sentenza dell'11 aprile 1996 il Pretore del lavoro di Con Messina, in accoglimento della domanda proposta da ZI UT nei confronti dell'INPDAP, condannava l'Istituto al pagamento della alla riliquidazionesomma di lire 8.805.488,corrispondenti dell'indennità premio di servizio in forza dell'inserimento nella base di calcolo anche degli incrementi stipendiali previsti dal DPR n.268 del 1987 e maturati in epoca successiva al collocamento interessi e rivalutazione monetaria delin quiescenza, oltre ricorrente con le decorrenze indicate. Avverso la decisione proponeva appello la UT la quale lamentava che la decorrenza degli accessori andava fissata e non al 120° giorno all'epoca del primo parziale pagamento e che le spese del successivo al collocamento in quiescenza giudizio di primo grado erano state liquidate in misura inferiore al dovuto. Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale locale,con sentenza del 28 settembre 1999, in parziale riforma della decisione impugnata, fissava al 1° aprile 1994 la data di decorrenza degli 2 A interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta nella sentenza impugnata confermando nel resto;
dichiarava compensate tra le parti in ragione di 1/2 le spese del presente grado di giudizio;
condannava l'INPDAP a rimborsare l'altra metà delle spese di questo grado del giudizio liquidata in complessive lire 605.000, di cui lire 150.000 per diritti, lire 55.000 per spese ed il resto per onorari, con distrazione in favore dell'avv. Fabrizio Mobilia. La UT ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria.L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dagli artt. 132,n.4,c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nonché violazione degli artt.91 c.p.c. e 24 della legge 13 giugno 1942.n.794,del Decreto del Ministro di ZI e Giustizia 5 ottobre 1994, n.585,recante approvazione della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale e stragiudiziali e omessa o, comunque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3,4 e 5 c.p.c.Ed invero il Tribunale, invece di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame riguardante la mancata specificazione da parte del Pretore della somma liquidata 900.000,a titolo di rimborso delle spesein complessive lire 3 processuali, senza distinzione della parte da imputare a diritti di procuratore e di quella liquidata per onorario di avvocato, si è limitato ad osservare che la determinazione degli onorari era del tutto condivisibile per la pendenza di decine di altre controversie con il patrocinio del medesimo difensore e per la mancata riunione delle stesse cause in primo grado.In tal modo il giudice d'appello, oltre a non consentire l'accertamento della a quanto risultante dagli atti e conformità della liquidazione dalle tariffe, ha violato i minimi inderogabili della tariffa professionale forense per le prestazioni giudiziarie in materia civile. Il motivo va rigettato perché infondato. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema,in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di l'onere di dare adeguata motivazione avvocato, ma ha o della riduzione di voci da lui operata, allo dell'eliminazione consentire, attraverso il sindacato di scopo di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e tariffe, in relazione alle norma dell'art. 24 legge all0inderogabilità dei relativi minimi, a 13 giugno 1942, n.794 (cfr. tra le tante, Cass., 1 agosto 2002, n.11483;18 ottobre 2001, n. 12741;21 luglio 2001, n.9947). 4 Dall'altro si ricorda che, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo delle risultanze asseritamente decisive e non valutate о insufficientemente valutate, è necessario che il ricorrente precisi -ove occorra, mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso le risultanze che egli asserisce - decisive e non valutate o insufficientemente valutate dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto alle cui lacune non è Cass., 1possibile sopperire con indagini interpretative (vedi febbraio 1995,n.1161). Siffatti principi sono stati violati dal ricorrente che,in autosufficienza del ricorso, non haviolazi one del principio di trascritto in esso il contenuto della nota spese prodotta in primo grado e, quindi, non ha posto in grado questa Corte di verificare la fondatezza o meno delle censure proposte. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione sotto altro profilo degli artt.91 c.p.c. e 24 della legge n.794 del 1942 e del Decreto del Ministro di ZI e Giustizia n.585 del 1994, recante delibera del Consiglio Nazionale Forense in approvazione della data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali,in materia civile e penale e stragiudiziale, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn.3 l'impugnata sentenza anche nel capo e 5 c.p.c.,si censura 5 а concernente la misura della liquidazione delle spese processuali relative al grado d'appello -limitatamente alle competenze di procuratore- poste a carico dell'Istituto appellato in applicazione del principio della soccombenza. Il Tribunale, oltre a disporre una parziale compensazione in ragione del 50% delle spese del grado - da rimuovere in esito all'auspicabile accoglimento del primo mezzo di annullamento, ai sensi dell'art.336,1 comma,c. .p.c., ha operato una determinazione dei diritti di procuratore -per lire 300.000 nell'intero- in misura notevolmente inferiore a quella indicata nella nota al fine depositata il 23 aprile 1998. Il motivo è fondato nei limiti di seguito esposti. Per quanto attiene alla disposta compensazione per la metà delle spese di secondo grado, il ricorrente ha condizionato la doglianza all'accoglimento del primo motivo che, al contrario, è stato rigettato.In ogni caso il Tribunale ha ritenuto al riguardo la sussistenza di giusti motivi,con giudizio in tale profilo incensurabile. E' invece fondata la denuncia negli altri profili esposti proprio sulla base della giurisprudenza su indicata e tenuto conto delle voci della nota spese a suo tempo prodotta in secondo trascritte in ricorso, in relazione al valore dellagrado, come causa e alle tariffe all'epoca applicabili. Deve pertanto essere accolto per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo,e la sentenza impugnata va in parte cassata.La Corte, poiché non sono necessari ulteriori 6 R accertamenti di fatto, ai sensi dell'art.384,1 comma,c.p.c., decide la causa nel merito determinando i diritti di procuratore nel giudizio di appello per l'intero in lire 1.090.000,pari ad EURO 562,93 (cinquecentosessantadue/93), oltre il 10% sul detto importo a titolo di rimborso spese generali in lire 109.000,pari ad EURO 56,29,ponendone la metà per l'effettuata compensazione a carico dell'avv.Mobilia antistatario mentre dell'INPDAP e in favore conferma nel resto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo;
cassa in parte la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, determina i diritti di procuratore nel giudizio di appello per l'intero in lire 1.090.000,pari ad EURO 562,93,oltre il 10% sul detto importo a titolo di spese generali in lire 109.000,pari ad EURO 56,29,ponendone la metà per l'effettuata compensazione a carico dell'INPDAP e in favore dell'avv.Mobilia antistatario.Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 19 dicembre 2002 MarcoPacking est. Il Consigl Il Presidente 1 光 I CANCELLERE Depositato in Cancelleria 2003 ALCARCE LIEREAKCELLIERE