Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2006, n. 1798
CASS
Sentenza 7 dicembre 2006

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Massime1

Sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - qualora un legale scriva una lettera con la quale si addebitino fatti di reato (nella specie di avere reso dichiarazioni giudiziarie mendaci, diffamatorie e calunniose in relazione ad un procedimento per minaccia, successivamente archiviato), attribuiti dal proprio cliente alla destinataria della diffida stragiudiziale, considerato che l'esercizio di un diritto scrimina, sempre che sia rispettato il limite della continenza, se il fatto offensivo è vero e che, in tale ambito, rientra anche lo "ius postulandi" e "defendendi", sia nel momento giudiziale e processuale sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all'esercizio di esso.

Commentario1

  • 1Non esiste un ''diritto a non nascere'' o a ''non nascere se non sano''Accesso limitato
    Luigi Viola · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2006, n. 1798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1798
Data del deposito : 7 dicembre 2006

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