Sentenza 7 dicembre 2006
Massime • 1
Sussiste l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - qualora un legale scriva una lettera con la quale si addebitino fatti di reato (nella specie di avere reso dichiarazioni giudiziarie mendaci, diffamatorie e calunniose in relazione ad un procedimento per minaccia, successivamente archiviato), attribuiti dal proprio cliente alla destinataria della diffida stragiudiziale, considerato che l'esercizio di un diritto scrimina, sempre che sia rispettato il limite della continenza, se il fatto offensivo è vero e che, in tale ambito, rientra anche lo "ius postulandi" e "defendendi", sia nel momento giudiziale e processuale sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all'esercizio di esso.
Commentario • 1
- 1. Non esiste un ''diritto a non nascere'' o a ''non nascere se non sano''Accesso limitatoLuigi Viola · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2006, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento