Sentenza 11 dicembre 2018
Massime • 1
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo o versatilità offensiva.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
Leggi di più… - 5. Tribunale di Nola - 129/21 - GM Raffaele Muzzica - Edilizia - AssoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 21/01/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 21/01/2021), n.129 Giudice: Raffaele Muzzica Reato: 44 lettera c) del D.P.R. n.380/2001 Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Il Giudice monocratico del Tribunale, dott. Raffaele Muzzica, alla pubblica udienza del 21/1/2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA (con redazione contestuale dei motivi) nei confronti di: (...), nata a (...) il (...), residente in (...) alla via (...) - libera, non comparsa, già assente -Difesa di fid. dall'avv. (...) IMPUTATA a) In ordine al reato p. dall'art. 44 lettera c) del D.P.R. n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/2018, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2018 |
Testo completo
04649-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - FRANCESCO MARIA CIAMPI Sent. n. sez. 2443/2018 -UP 11/12/2018 ANDREA MONTAGNI R.G.N. 26998/2018 UGO BELLINI Relatore- VINCENZO PEZZELLA FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di: FA AN nato il [...] avverso la sentenza del 23/02/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Nessun difensore e' presente. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva assolto FA IA dai reati di tentata violenza privata, minacce e furto ai danni di esercente attività di sommi- nistrazione di cibi e bevande in applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. in ragione della modestia del fatto reato e della particola- re tenuità dell'offesa arrecata rilevando come, pure nel riconoscimento del vinco- lo della continuazione tra una pluralità di reati, gli stessi non sarebbero stati e- spressione di una recidivanza o di una reiterazione idonee ad escluderne l'applicazione, trattandosi al contrario di estemporanea manifestazione crimino- sa, realizzata in un unico contesto spazio temporale unitario e non seguito da ul- teriori manifestazioni criminose.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al riconoscimento dei requisiti di ammissibilità della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. assumendo che la condizione ostativa della "abitualità" nel reato era stata del tutto disattesa laddove la stessa doveva ritenersi esclusa, per pacifica giurisprudenza, in presenza di una pluralità di reati, sebbene uniti dal vincolo della continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non deve essere accolto.
2. Quanto ai profili di non abitualità della condotta, condizione preclusiva alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen., il ricorrente Procuratore Generale di Salerno indica giurisprudenza del S.C. che esclude il carattere della non abitualità della condotta in presenza di una pluralità di reati legati dal vinco- lo della continuazione, in ragione della reiterazione di condotte penalmente rile- vanti Orbene è la stessa disciplina normativa dell'istituto in esame a indicare i para- metri cui attenersi per escludere la non abitualità della condotta che, a parte l'eventuale riconoscimento di delinquente abituale, consistono nella commissione di più reati anche della stessa indole, ovvero nella realizzazione di ipotesi crimi- nose caratterizzate dalla abitualità, dalla reiterazione e dalla pluralità delle con- dotte illecite (art. 131 bis III comma cod. proc.pen.).
2.2 Orbene è stato affermato che ai fini della esclusione della causa di non pu- nibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso alme- 2 Cellде no due illeciti, oltre quello preso in esame (sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv.266591), laddove la nozione di comportamento abituale non può essere as- similata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento (sez. VI, 28.3.2017, PG in proc. Sciammacca, Rv. 270637) di talchè, ai fini dell'emersione della nozione di abitualità, rilevano an- che le eventuali condotte criminose commesse successivamente al fatto per cui si procede e d'altronde tale conclusione risulta del tutto conforme alla Relazione illustrativa al nuovo testo normativo in cui era espressamente escluso che un precedente giudiziario avrebbe costituito elemento preclusivo alla applicazione dell'istituto.
2.3 Ancora più recentemente il giudice di legittimità intervenendo sulla que- stione del reato continuato, essendosi manifestato un contrasto giurisprudenziale sulla compatibilità dell'istituto della continuazione rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. (laddove l'elemento preclu- sivo della non abitualità della condotta risulterebbe integrato dal vincolo della continuazione il quale è espressione di una reiterazione di condotte criminose), ha evidenziato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo di luogo e nei confronti della medesima persona, elementi da cui emerge una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, in- compatibile con la abitualità presa in considerazione in negativo dall'art.131 bis cod.pen. (sez. V, 15.1.2018, Corradini, Rv.272109; 31.5.2017, PG in proc. Battizocco, Rv.270998), soprattutto nel caso in cui le violazioni non siano in numero tale da costituire ex sé dimostrazione di serialità, ovvero di progressione criminosa suggestiva di una di particolare intensità del dolo ovvero di versatilità offensiva (sez.II, 7.2.2018, PG in proc. Grasso, Rv.272523).
3. In conclusione il giudice di merito ha logicamente e congruamente motivato in relazione alla fattispecie di reato sottoposta al suo esame, evidenziando la ef- fettiva modestia dell'offesa arrecata dalla condotta criminosa, la quale risultava caratterizzata da particolarmente tenue consistenza oggettiva sulla base dei pa- rametri di cui all'art. 133 I comma cod.pen. e al contempo ha ritenuto la non abi- tualità della condotta, sulla base di considerazioni del tutto compatibili con la di- sciplina positiva della causa di punibilità e in termini del tutto conformi alla giuri- sprudenza di legittimità la quale ha tentato di operare una distinzione, nell'ambito dell'istituto del reato continuato, tra condotte criminose che costitui- scono espressione di ripetitività e di ricaduta nel crimine, rispetto alle ipotesi, come la presente, in cui l'attività criminosa, seppure plurima, si sia esaurita in un 3 , для contesto spazio temporale unitario e ai danni di un unico soggetto, escludendo in tale ipotesi profili di abitualità preclusivi al beneficio.
3.1 Sul punto il ricorso non si confronta con tali argomentazioni e si limita al richiamo di una rassegna giurisprudenziale dei cui principi, peraltro, giudice di merito ha mostrato di tenere conto nella esplicitazione delle distinzioni operate, al fine di coniugare la nozione di non abitualità della condotta, richiamata dalla norma di riferimento, con l'istituto giuridico della continuazione che ha come presupposto la pluralità di condotte criminose nell'ambito di una unitaria pro- grammazione, in considerazione delle diversificate modalità e dei differenti tempi di attuazione del proposito antidoveroso.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 11 Dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Francesco Maria CiampiMarja VGPBelluis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 GEN 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO oggi, Dott.ssa Irene Caliendo 4