Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 giugno 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 giugno 1990 |
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Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Roma, sentenza 14/10/2024, n. 10126Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4° REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice designato, Dr.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 14.10.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 16646 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023 TRA Parte_1 , in persona del Segretario Generale e legale rappresentante , [...] Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Alberto Saraceno del Foro di Roma con studio professionale sito in Roma, Via degli Scipioni n. 265 ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1 RICORRENTE E Controparte_1 , in persona del Ministro pro …Leggi di più...
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- 3. Corte Cost., sentenza 31/10/2000, n. 451Provvedimento: N. 451 SENTENZA 23-31 OTTOBRE 2000 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK; ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato) promossi con sei ordinanze emesse …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Corpo forestale dello Stato espleta le proprie funzioni con personale maschile e femminile con parita' di funzioni, di attribuzioni, di trattamento economico, stato giuridico e progressione di carriera.
2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonche' le relative modalita' di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Nei bandi di concorsi pubblici per l'assunzione di personale nel Corpo forestale dello Stato non possono essere in ogni caso previste prove ergometriche.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' di cui all' articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l' articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1 :
- L' art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalita' di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:
"Art. 2. - 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parita' tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali e' necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.
2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della presente legge".
- L' art. 5 del D.P.C.M. n. 411/1987 (Specifici limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), stabilisce nella misura di m 1,65 il limite minimo per l'ammissione ai concorsi relativi al Corpo forestale dello Stato. Se ne produce il testo:
"Art. 5 (Ministero dell'agricoltura e foreste: Corpo forestale dello Stato). - Per l'ammissione ai concorsi per la nomina a guardia, guardia scelta, a sottufficiale e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato e' richiesto un limite minimo di statura di m 1,65". - Art. 2. 1. Il ruolo organico dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato e' stabilito dalla tabella A allegata alla presente legge che sostituisce la tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301 . La copertura dei 1.800 posti risultanti in aumento rispetto alla precedente dotazione organica viene effettuata per contingenti, rispettivamente, di 400 unita' alla data del 1 luglio 1990 e di 350 unita' al 1 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993. Per la copertura del primo contingente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale 12 luglio 1988, della cui pubblicazione e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 46 del 20 giugno 1989. Ai fini delle promozioni, i posti d'organico vacanti al 1 luglio 1990 si intendono disponibili al 30 giugno 1990.
Nota all'art. 2:
La tabella VI annessa alla legge n. 301/1963 (Norme per il riordino dei servizi e della carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) determina il ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato nei termini seguenti:
"TABELLA VI RUOLO DEI SOTTUFFICIALI, GUARDIE SCELTE E GUARDIE
Personale tecnico con funzioni di polizia
Coeffi- Qualifica Posti in
ciente organico
- - -
271 Maresciallo maggiore 200
229 Maresciallo capo 220
202 Maresciallo ordinario 260
180 Brigadiere
157 Vice brigadiere 1.300
131 Guardia scelta 1.500
128 Guardia - Allievo guardia 1.800(a) ______
5.280
(a) I posti che si renderanno disponibili nel grado di guardia, per effetto dell'aumento di organico, saranno conferiti in ragione di non piu' di 360 posti per ciascun anno dei tre anni di prima appplicazione della presente legge". - Art. 3. 1. Il grado di maresciallo capo e maresciallo ordinario del Corpo forestale dello Stato sono sostituiti dall'unica qualifica di maresciallo.
2. Il personale che, alla data del 30 giugno 1990, riveste il grado di maresciallo ordinario o di maresciallo capo e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di maresciallo con anzianita' decorrente dalla data di promozione a maresciallo ordinario.
3. I richiami al grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti si intendono riferiti alla qualifica di maresciallo.
4. La qualifica di maresciallo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i brigadieri con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.
5. La nomina a vice brigadiere si consegue:
a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi le guardie e le guardie scelte, gli appuntati e gli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;
b) mediante corso concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di appuntato scelto del Corpo forestale dello Stato e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di appuntato del Corpo forestale dello Stato da almeno 2 anni.
L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonche' la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della commissione, i programmi, la durata e le modalita' di svolgimento del corso e quelli di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La nomina a vice brigadiere e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di appuntato scelto precede, a parita' di punteggio, il personale con la qualifica di appuntato.
6. I vincitori del concorso di cui al comma 5, lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).
7. Per la copertura dei posti disponibili a vice brigadiere nel 1990 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad avvalersi della graduatoria degli idonei del 34 corso allievi sottufficiali.
8. Ai concorsi alla qualifica funzionale iniziale di ufficiale forestale, sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso ed in possesso dei requisiti prescritti dal bando stesso. I posti riservati che non vengono coperti sono conferiti agli altri concorrenti risultati idonei.