Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
L'esclusione della sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art.656, comma 9, lett.a), c.p.p., nei confronti di chi sia stato condannato per taluno dei delitti previsti dall'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, è da ritenere operante anche quando trattisi di soggetto ammesso allo speciale programma di protezione previsto per i "collaboratori di giustizia". La suddetta disposizione normativa non contiene, infatti, alcuna deroga analoga a quella prevista, in favore dei medesimi "collaboratori", con riguardo alla sola fruibilità dei benefici penitenziari, dall'art.13 ter, comma 1, del D.L.15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n.82, ne' può, d'altra parte, estendersi la sfera di applicabilità di tale ultima disposizione al di fuori della materia strettamente penitenziaria per la quale essa è stata dettata; materia diversa da quella dell'esecuzione, pur se ad essa funzionalmente collegata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 19/11/1999
1. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere SENTENZA
2. " STEFANO CAMPO " 6364 N.
3. " GIANFRANCO RIGGIO " REGISTRO GENERALE
4. " ANGELO VANCHERI " N. 3342/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IN n. il 19.2.1960 a Leonforte
Avverso l'ordinanza del 17.12.1998, con la quale, la Corte di Assise di Appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente relativo alla esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 30.10.1998 dalla Procura Generale della Repubblica della stessa sede;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marchese;
letta la requisitoria del P.G. in sede, Dott. Mario Iannelli, del seguente testuale tenore;
"Esaminati gli atti, osserva:
LA NI ricorre in cassazione per l'annullamento "dell'ordinanza 17 dicembre 1998, con la quale la corte di assise di "appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, "rigettava, all'esito della disposta procedura camerale l'incidente "relativo all'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso il 30 "ottobre 1998 dalla procura generale della Repubblica della stessa "sede in relazione alla condanna di cui alla sentenza 26 febbraio "1998 di quel giudice, concernente, tra l'altro, i reati previsti "dagli artt. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il "ricorrente, con le deduzioni e osservazioni formulate a sostegno del "gravame, torna a sostenere la tesi secondo quale i limiti e i "divieti sanciti dall'art. 656 cod. proc. pen. all'esercizio del "potere sospensivo del pubblico ministero non potrebbero in alcun "modo riguardare le persone che, come lui, siano state ammesse allo "speciale programma di protezione, dal momento che l'art. 13 ter "legge n. 82 del 1991 consente alle stesse di accedere alle misure
"alternative anche in deroga alle vigenti disposizioni che detti "limiti e divieti stabiliscono nei confronti delle altre categorie di "condannati. Solleva, in via subordinata, eccezione di legittimità "costituzionale della vigente normativa regolante la sospensione "dell'esecuzione per irragionevolezza della relativa disciplina, "fonte di gravi sperequazioni, perché il sottoposto al programma di "cui sopra, pur potendo accedere ai benefici penitenziari, sarebbe "costretto ad attendere in carcere la decisione del tribunale di "sorveglianza a differenza di qualsiasi altro condannato, al quale è "invece consentito di rimanere in libertà avendo la stessa "possibilità di giovarsi di una misura alternativa. Il ricorso non "merita accoglimento.
"Il Callarame con la sentenza superiomente menzionata ha riportato "condanna ad una pena detentiva il cui residuo supera la soglia "fissata dal comma quinto dell'art. 656 cod. proc. pen. come "condizione per l'esercizio dell'eccezionale potere di sospensiva da "parte del pubblico ministero e, reati associativi (artt. 416 bis e "74 della legge sugli stupefacenti), in ordine ai quali è fatto "assoluto divieto nel comma nono lett. a) dello stesso articolo, che "espressamente richiama l'art. 4 bis ord. pen., di procrastinare "l'esecuzione della pena per ciascuno di essi comminata in attesa del "pronunciamento del tribunale di sorveglianza nella domanda di misura "alternativa.
"Assume ora il ricorrente che il limite di pena e il divieto di cui "sopra non sarebbero a lui opponibili essendo stato ammesso allo "speciale programma di protezione, condizione questa che, in virtù "del disposto dell'art. 13 ter legge n. 82 del 1991, deve ritenersi "svincolata e affrancata da qualsiasi aprioristica preclusione alla "concessione di benefici penitenziari alternativi. In replica va "osservato che la particolare disciplina dettata nella statuizione "normativa da ultimo indicata è riferita alla possibilità concessa "ai condannati che si trovino nello status ora ricordato di accedere "alle misure alternative o premiali previste dall'ordinamento "penitenziario anche in deroga alle vigenti disposizioni restrittive "o proibitive non anche al regime di sospensione dell'esecuzione "introdotto dal recente intervento novellistico (legge n. 165 del "1998), che ha apportato sostanziali modifiche all'art. 656 cod. "proc. pen., il quale si presenta nella sua attuale formulazione
"strutturalmente rigido atteso il carattere eccezionale della "normativa in esso contenuta, attributiva al pubblico ministero di un "potere di sospensiva assolutamente fuor di regola rispetto al "fondamentale principio di sistema dell'immediata attuazione dei "giudicati di condanna (ricavabile dall'art. 655, co. 1, cod. proc. "pen.) e al cui esercizio l'organo promotore dell'azione esecutiva
"non può sottrarsi tanto da potersi configurare, allorché se ne "pongano le condizioni, come suo specifico dovere. Il richiamato "quinto comma dell'art. 656, pur consacrando un precetto di sicura "valenza generale che è stato concepito sotto la pressione di spinte "liberiste in senso rieducativo ed anche per finalità di deflazione "carceraria nei casi in cui è possibile concedere una misura "alternativa, costituisce tuttavia una norma di eccezione, che si "pone in perfetta armonia con quelle disposizioni di legge che "introducono benefici, sospensioni e ritardi nell'esecuzione delle "pene in presenza di determinate situazioni o condizioni personali "del condannato: l'applicazione di tale norma deve, quindi, restare "circoscritta entro l'ambito in cui è prevista la possibilità della "sua applicazione con esclusione di ogni operazione ermeneutica di "ampliamento della portata operativa della stessa. Ragionando, "pertanto, con assoluta aderenza alla lettera e alla collocazione "sistematica della disposizione in rassegna (dalla quale trae "fondamento l'accennato potere, originato dalla avvertita esigenza di "far prevalere nell'interesse della collettività alla concreta "punizione dei rei quello del loro recupero e reinserimento sociale "tutte le volte in cui è data la possibilità di sottrarli in "anticipo alla costrizione carceraria in vista della eventuale "concessione dei benefici penitenziari alternativi astrattamente "applicabili, si deve ritenere che se l'intenzione del legislatore "fosse stata quella, come si sostiene nel ricorso, di escludere "l'operatività delle limitazioni stabilite dall'art. 656, comma "primo, settimo e nono, cod. proc. pen. nei confronti di coloro che, "condannati per uno dei reati indicati nell'art. 4 bis legge n. 354 "del 1975 o a pena superiore a tre anni di reclusione, usufruiscono
"dello speciale programma di protezione, un tale divisamento avrebbe "dovuto trovare espressione in una esplicita previsione normativa "analoga a quella contenuta nell'art. 13 ter legge n. 82 del 1991 "che, con la locuzione "anche in deroga alle vigenti disposizioni", "ha voluto consentire, alla suddetta categoria di condannati, in "considerazione del loro status particolare di collaboratori di "giustizia, l'incondizionato accesso al percorso alternativo. Tale "rilievo vale a mettere in crisi e a rendere vulnerabile "l'elaborazione interpretativa alla base della tesi sostenuta dal "ricorrente, giacché nessuna possibilità di deroga alla ostatività "dei limiti di pena e alla tassatività dei divieti sanciti dall'art. "656 cod. proc. pen. è stata prevista dal legislatore del 1998 a
"favore di chi si trovi nella suddetta condizione, mentre quella "contemplata dalla legge n. 82 del 1991 non può essere dilatata "oltre l'ambito della materia strettamente penitenziaria delle misure "alternative, cui è specificatamente riferita, sino ad estenderla "(con una interpretazione suppletiva non consentita dagli strumenti "ermeneutici di cui il giudice ???? ad un settore diverso, anche se "funzionalmente collegato, come quello della esecuzione penale, che "è regolato da una compiuta apposita disciplina legislativa. La "quale non presenta alcun profilo di irragionevolezza nell'escludere, "in maniera indiscriminata e senza alcuna distinzione, "dall'eccezionale regime sospensivo tutti coloro, comprese le persone "indicate dall'art. 10 legge n. 8 del 1991, che abbiano riportato "condanne a reclusive superiori a tre anni o per uno dei reati "specificati nell'art. 4 bis ord. pen., giacché la dedotta "disparità di trattamento che, secondo il ricorrente la renderebbe "censurabile sul piano della legittimità costituzionale per pretesa "violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della "Carta fondamentale, non è altro che un riflesso della diversità "della situazione giuridica in cui versano quei condannati nei "confronti dei quali non sussiste invece, alcuna preclusione alla "fruizione del beneficio dell'efficacia della provvisoria sospensione "dell'ordine di carcerazione ed alcun impedimento all'applicazione di "una misura alternativa.
"In conclusione, il privilegio accordato alle persone ammesse al "programma di protezione si traduce - per quel che qui preme "sottolineare - nella possibilità, loro concessa, di chiedere ed "eventualmente ottenere l'applicazione di benefici penitenziari anche "nei casi in cui agli altri condannati l'accesso non sarebbe "consentito per espresso divieto di legge. Il riconoscimento "nell'ambito della materia penitenziaria della cennata posizione di "favore non assume però rilevanza nello specifico campo della "esecuzione e non può, quindi, determinare per le persone sopra "indicate l'esonero dai limiti posti all'intervento sospensivo del "pubblico ministero, non essendo stata inserita nel corpo dell'art. "656 c.p.p. una disposizione, che consenta di derogarvi, omologa a
"quella di cui all'art. 13 ter legge n. 82 del 1991. Una volta "rimasta confermata l'assolutezza e la inderogabilità dei limiti e "divieti di sospensione dell'esecuzione, il ragionare, come fa il "ricorrente, su basi extratestuali e in termini di salvaguardia delle "esigenze di protezione e di sicurezza personale, non può portare ad "una soluzione della questione di cui si discute nel senso da lui "patrocinato, mentre corretta, per le ragioni spiegate, si appalesa "quella adottata dal giudice di merito, alla stegua della quale è "stata ritenuta legittima l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, "oggetto del proposto incidente, onde il ricorso, atteso il nessun "fondamento, deve essere respinto con ogni conseguenza di legge in "ordine al pagamento delle spese del procedimento.
"
P.T.M. Chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con ogni "consequenziale statuizione accessoria.
"Così deciso in Roma, il 01 luglio 1999."
LA CORTE
Ritenuto che sono in pieno da condividersi le precise e diffuse argomentazioni in diritto contenute nella requisitoria del P.G. in sede, pienamente aderenti alle emergenze processuali, per cui il ricorso va deciso in conformità alle richieste formulate dal predetto Ufficio.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000