Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 18/12/2025, n. 8214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8214 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 684 del 2025, proposto da
AE CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Diana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Frignano, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA AN, LE NO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente signor CH AE al Comune di Frignano a mezzo pec in data 26 novembre 2024 e assunta al prot.13357 del 27 novembre 2024 finalizzata a prendere visione ed estrarre copia degli atti afferenti la pratica edilizia in eventualità formulata dai Sig.ri NO LE nato a [...] il [...] e AN NA nata a [...] il [...] proprietari del fondo dominante censito in NCEU al fg. 9 p.lla 5184 “per la trasformazione della servitù prediale e quindi la trasformazione edilizia illegittima/illecita del fondo in capo all’istante, giammai autorizzata ne consentita, fornendo, altresì, copia in carta libera del “per presa visione” del fascicolo in eventualità giacente presso l’Ufficio indirizzo”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. OM De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25 gennaio 2025 e depositato il successivo 8 febbraio, il signor CH AE ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata al Comune di Frignano con PEC del 26 novembre 2024, protocollata al n. 13357 del 27 novembre 2024.
Il ricorrente espone di essere proprietario del fondo sito in Frignano, confinante ad Est con via Generale Magliulo e ad Ovest con Via Bruno Buozzi, contraddistinto in catasto terreni al fg. 9 p.lla 1111. Sul predetto fondo, avente destinazione agricola, insiste una servitù prediale di passaggio a favore del fondo censito al NCEU al fg. 9 p.lla 5184 di proprietà dei signori NO LE e AN NA per circa metri 3.
Il ricorrente rappresenta di avere appurato che la servitù prediale originariamente costituita è stata oggetto di trasformazione mediante spargimento di materiale ghiaioso e alterazione dello stato dei luoghi per mezzo di illecita ed arbitraria modifica dell'ubicazione dell'ingresso pedonale, comportando ulteriore ampliamento e beneficio per fini personali dell'esercizio della servitù, il tutto senza alcun consenso da parte sua. Lo spargimento di materiale ghiaioso avrebbe inoltre comportato un sostanziale mutamento della destinazione d'uso del bene, passando da agricolo, caratterizzato da servitù prediale di passaggio in terra battuta, a pavimentazione in ghiaia stabilizzata, rendendo totalmente inutilizzabile il bene per i normali usi cui è (ed era) destinato.
Sempre nella parte di fondo ove "corre" la detta servitù, le operazioni di livellamento e successiva realizzazione di pavimentazione in ghiaia stabilizzata sarebbero state effettuate mediante l'ausilio di mezzi meccanici pesanti quale escavatore o similari, con conseguente demolizione/eliminazione di recinzione realizzata con picchetti infissi e lamiera grecata, demolizione/eliminazione di ricovero per cane di proprietà dell'istante, nonché formazione di rilevato in terra nei pressi del fondo strada, la cui azione spingente a tergo della recinzione prospiciente via generale Magliulo ha comportato il completo collasso della summenzionata recinzione, il tutto senza alcun consenso né autorizzazione da parte del Sig. CH AE, esclusivo proprietario del fondo servente, e soprattutto con gravi danni e pregiudizi alla proprietà dell'istante.
Al fine di verificare sulla scorta di quale titolo edilizio i controinteressati avevano eseguito detti interventi, con istanza del 26 novembre 2024, il ricorrente ha chiesto al Comune di Frignano di prendere visione ed estrarre copia "degli atti afferenti la pratica edilizia in eventualità formulata dai Sig.ri NO LE e AN NA proprietari del fondo dominante censito in NCEU al fg. 9 p.lla 5184 per la trasformazione della servitù prediale e quindi la trasformazione edilizia illegittima/illecita del fondo in capo all'istante".
L'Amministrazione comunale non ha dato alcun riscontro all'istanza presentata, determinando la
formazione del silenzio-rigetto.
Il ricorrente deduce pertanto la violazione ed errata applicazione degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, sostenendo la piena sussistenza dell'interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione richiesta.
Il Comune di Frignano non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Preliminarmente, giova richiamare la disciplina normativa del diritto di accesso ai documenti amministrativi, come delineata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'art. 22, comma 1, lett. b) della citata legge, nel testo modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, dispone che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza" ed è consentito a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
3. Nel caso di specie, sussistono pacificamente i presupposti per il riconoscimento del diritto di accesso del ricorrente.
3.1. In primo luogo, il ricorrente è proprietario del fondo servente sul quale insiste la servitù prediale a favore del fondo di proprietà dei controinteressati. Tale posizione lo rende titolare di
un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità dei cittadini.
3.2. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che il proprietario di un fondo servente ha un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere i titoli edilizi rilasciati per interventi effettuati sul fondo dominante o comunque su proprietà limitrofe, al fine di tutelare la propria posizione giuridico-patrimoniale e verificare la legittimità delle opere realizzate.
In particolare, questo Tribunale, con sentenza n. 2480 del 24 aprile 2023, ha affermato che "la pretesa ostensiva azionata dalla ricorrente è chiaramente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al diritto di proprietà (artt. 42 Cost., 17 Carta di Nizza, 1, prot. 1, CEDU) lato sensu inteso, oltre che alla legittima aspirazione di verificare –come del resto, expressis verbis rappresentato nella istanza di accesso- la correttezza dell'agere del soggetto confinante sotto il profilo edilizio ed urbanistico".
La medesima pronuncia ha inoltre rilevato che "il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio (ovvero un intervento per il quale, quodammodo , si ignori la effettiva esistenza di un titolo abilitativo), è titolare: - di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni; - ancor prima, ed in guisa preventiva, di un interesse diretto, concreto e attuale, a conoscere gli atti e i documenti del procedimento 'abilitativo' delle attività edilizie del confinante, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere allo stesso".
3.3. Analogamente, questo Tribunale, con la sentenza n. 6407 del 28 dicembre 2020, in una fattispecie concernente l'accesso agli atti edilizi di un immobile confinante, ha riconosciuto la legittimazione del proprietario vicino a conoscere i titoli edilizi relativi alle opere realizzate nelle immediate vicinanze della propria proprietà, affermando il principio secondo cui la "vicinitas" costituisce di per sé un interesse giuridicamente rilevante, diretto, concreto e attuale.
3.4. La giurisprudenza ha inoltre chiarito che tale interesse sussiste a prescindere dalla circostanza che i lavori siano ancora in corso o siano stati già completati (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 1° marzo 2017, n. 1183), atteso che il proprietario del fondo confinante ha comunque interesse a verificare la legittimità urbanistico-edilizia degli interventi realizzati nelle immediate vicinanze della propria proprietà, anche al fine di valutare l'eventuale esercizio di azioni a tutela delle proprie ragioni.
4. Nel caso di specie, la posizione del ricorrente è ancor più qualificata, atteso che non si tratta di un semplice proprietario confinante, ma del proprietario del fondo servente sul quale sono stati presumibilmente realizzati interventi che hanno modificato le caratteristiche della servitù originariamente costituita.
4.1. Il ricorrente lamenta infatti che sul proprio fondo sono stati eseguiti lavori di trasformazione (spargimento di materiale ghiaioso, livellamento, pavimentazione in ghiaia stabilizzata, demolizione di recinzioni e manufatti) senza il proprio consenso e senza che gli sia stata data contezza dell'esistenza di eventuali titoli abilitativi che legittimassero tali interventi.
4.2. È evidente, dunque, che la richiesta di accesso è funzionale alla tutela del diritto di proprietà del ricorrente e alla verifica della legittimità degli interventi che hanno interessato il suo fondo. Tale interesse è indubbiamente diretto (in quanto il ricorrente è proprietario del fondo interessato dagli interventi), concreto (in quanto gli interventi sono stati effettivamente realizzati) e attuale (in quanto permanente è l'interesse del proprietario a conoscere la legittimità delle opere eseguite sulla propria proprietà).
5. Alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi per l'illegittimità del silenzio-rigetto opposto dall'Amministrazione comunale all'istanza di accesso del ricorrente, essendo pacifica la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 22 della legge n. 241 del 1990.
6. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del silenzio diniego serbato dal Comune intimato sulla istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 26 novembre 2024 con il correlativo obbligo per il Comune di esibire la documentazione richiesta entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del Comune intimato e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo. Possono invece essere compensate nei confronti dei controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto ordina all’intimato Comune di Frignano di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì la estrazione di copia, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Condanna la intimata Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.500,00, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore dell’avv. Giuseppe Diana, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO UL, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
OM De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM De FA | AO UL |
IL SEGRETARIO