Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10681 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI1 06 8 1 /0 1 IN NOME DEL P OLO T LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risonsimento SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: strecke Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 23408/99 2298100 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere +23408799 Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Cron. 23299 Rep. 3629 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- Ud. 27/04/01 ha pronunciato la seguente S E NTE N ZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 6000 RV MO, elettivamente domiciliato in ROMA 0:3 AGO 2001 VIA GUGLIELMO CIAMARRA 18, presso lo studio dell'avvocato RENZO CANOFANI, che lo difende 13000 unitamente all'avvocato ALESSANDRO BATTEZZATI, giusta CANCELLERIA delega in atti%;B - ricorrente DF454877
contro
EA EUROPEA ASSIC RIASSIC SPA, COLLEPICCOLO MASSIMO, DF454878 IN ER;
intimati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE e sul 2° ricorso 02298/00 proposto da:2001 ° Richiesta copia studio dai Sig. CANO FANI 823 EA SPA, in persona del legale rappresentante, per diritti L. 6000 16 OTT 2001 -1- TL CANCELLIERE elettivamente domiciliata in ROMA VIA EZIO 34, presso VALENTINI, che la lo studio dell'avvocato VIRGINIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
RV MO, IN ER, COLLEPICCOLO MASSIMO;
intimati avverso la sentenza n. 13996/99 del Tribunale di ROMA, Sezione Quinta emessa 1'1/6/99, depositata il 22/07/99;rg.1913/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato VIRGINIA VALENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto o in subordine assorbito quello incidentale. LIRE 10000 CANCELLERIA -2- AE989608 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificata il 15 maggio 1996 Giacomo Con citazione RV esponeva che il 4 ottobre 1995, mentre transitava alla guida della propria BMW, era stato urtato, nella parte destra, dalla Renault condotta da MA OL, il quale, uscito a luci spente da un parcheggio, aveva effettuato senza azionare il segnalatoreuna manovra di conversione direzionale;
cosicché, per effetto dell'urto ricevuto, era stato proiettato contromano, finendo per collidere contro la Fiat AT condotta da RT IN, che sopraggiungeva dall'opposta direzione. Conveniva pertanto davanti al Giudice Clucent di pace di Roma il OL e la sua assicuratrice r.c.a. EA S.p.A., chiedendone la solidale condanna ai danni subiti nell'incidente. Radicatosi il contraddittorio, il Giudice di pace disponeva la riunione della causa con quella promossa dall'IN contro il RV, il OL e la EA per essere risarcito dei danni riportati nel medesimo incidente. Istruite le cause riunite, il Giudice di pace dichiarava la pari colpa concorrente del RV e del OL in ordine al danno subito dall'IN, e conseguentemente li condannava, in solido con la EA, a pagare al danneggiato la somma di lire 5.500.000, oltre accessori. Peraltro, su gravame del RV e dell'IN, il Tribunale di Roma condannava il OL e la EA a risarcire solidalmente al RV i 3 danni subiti, liquidati in lire 8.752.885, in moneta rivalutata, di cui lire 7.252.885 per le riparazioni della BMW, lire 500.000 per danno da fermo tecnico e lire 1.000.000 per danno da lucro cessante cagionato dal ritardato pagamento, mentre regolava diversamente, in accoglimento dell'impugnazione dell'IN, le spese del primo giudizio. Condannava inoltre i medesimi appellati a rimborsare al RV il 50% delle spese del giudizio di primo grado e allo stesso RV e all'IN le intere spese del giudizio di secondo grado. UC Motivava il Tribunale (per quanto ancora interessa) che essendo il sinistro scindibile in due fasi: una prima, relativa alla collisione tra la Renault e la BMW, ed una seconda relativa allo scontro fra la BMW e la AT l'essere stato "attribuito al RV e al OL, in pari misura, la responsabilità nella causazione dei danni subiti dalla terza vettura, a motivo, quanto al primo, dell'eccessiva velocità, e, quanto al secondo, dell'incauta manovra d'inversione a "U" intrapresa a luci spente e senza preventiva segnalazione, lascia(va) impregiudicato il problema dell'attribuzione della responsabilità in ordine alla prima fase dell'incidente". Del resto - soggiungeva- l'impugnazione del RV verteva "unicamente sulla statuizione di rigetto della propria domanda di risarcimento, avanzata nei confronti del OL e della EA, e non anche sul capo concernente l'attribuzione ad esso RV della quota del 50% dei danni riportati dall'IN, 4 statuizione, questa, sulla quale si (era) pertanto formato il giudicato". Ciò premesso, la dinamica dell'incidente evidenziava la piena responsabilità del OL, il quale, in un tratto di strada privo d'illuminazione, muovendo dalla posizione di sosta sulla destra della carreggiata, compiva la manovra di inversione del senso di marcia a luci spente e senza concedere la precedenza alla BMW, che stava sopraggiungendo;
laddove l'eventuale, e comunque non provata, velocità eccessiva del RV era da ritenere priva di rilevanza causale, UC "trattandosi di urto avvenuto lateralmente in cui l'effetto spinta (era) esclusivamente da attribuirsi alla Renault del OL". Di qui, appunto, la solidale condanna del OL e della EA al risarcimento dei danni subiti dal RV "nel duplice urto in cui rimase coinvolto, essendo la seconda collisione conseguenza diretta della prima". Per la cassazione della sentenza il RV ha proposto ricorso sulla base di più motivi. Resiste con controricorso la EA, che a sua volta propone, contro la medesima sentenza, ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 342 c.p.c., insufficiente, 5 contraddittoria motivazione, falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., il RV si duole che il Tribunale abbia ritenuto che non fosse stato investito dall'appello il capo relativo alla responsabilità di esso RV nei confronti dell'IN. Per
contro
: al punto a) della stessa impugnazione s'era doluto dell'errata manovra del OL, affermandone la totale responsabilità; al punto b) aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti, ivi compresi quelli scaturiti dalla collisione con 'IN; ai punti 4) e 5) si era doluto della statuizione del primo giudice che l'aveva dichiarato responsabile, verso glucent I'IN, del 50% dei danni da questo patiti. In definitiva, quando aveva fatto riferimento al sinistro che l'aveva coinvolto insieme al OL e all'IN, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del primo e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, era chiaro che la materia del contendere atteneva alla responsabilità di tutte le parti in causa, trattandosi di questioni connesse. Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 324 e 329 c.p.c., insufficiente, contraddittoria motivazione, falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c., il medesimo ricorrente si duole che il Tribunale, sul rilievo che non aveva impugnato il capo della sentenza recante la sua condanna verso l'IN, ma soltanto quello che atteneva al rigetto della sua domanda risarcitoria, abbia ritenuto passata in giudicato la statuizione relativa alla 6 sua corresponsabilità, con il OL, nei confronti dello stesso IN. In realtà, se -come aveva riconosciuto il Tribunale esclusivamente al OL era ascrivibile la responsabilità del complesso evento dannoso, non avrebbe potuto contestualmente ritenere, quel giudice, la formazione del giudicato nel rapporto RV-IN. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 2043 e 2054 C. C., insufficiente, contraddittoria motivazione, falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c. c., il RV si duole che il giudice che s'erad'appello abbia ritenuto il giudicato sul rilievo glucend limitato a chiedere la condanna del OL ai danni, senza chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui era stato condannato al risarcimento a favore dell'IN, omettendo in tale modo di considerare "il rapporto di dipendenza indissolubile che corre tra i comportamenti dei tre soggetti in causa (...), intimamente connessi (...)". Appariva evidente in tale modo la violazione delle norme di legge rubricate, “che postulano la causalità esistente fra fatto illecito e risarcimento del danno, e, per converso, l'inesistenza del secondo in assenza del primo". Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 274 c.p.c., insufficiente, contraddittoria motivazione, falsa applicazione dell'art. 274 c.p.c., il ricorrente rilevato che quest'ultima norma, volta ad 7 impedire il contrasto di giudicati, imponeva la valutazione delle condotte di guida di tutte le parti, ai fini della determinazione della responsabilità si duole che essa, al contrario, sia stata violata. I quattro mezzi d'annullamento debbono essere esaminati congiuntamente, volti essendo a censurare -sotto profili sostanzialmente sovrapponibili e comunque connessi- quella parte della sentenza d'appello che aveva ritenuto che si fosse formato il giudicato sulla statuizione del primo giudice relativa all'affermazione della (cor) responsabilità del RV per i danni riportati dall'IN. Le doglianze sono fondate per quanto di ragione. glucent Com'è noto, la giurisprudenza di questa Corte afferma che, "In sede di giudizio di legittimità, va tenuta distinta l'ipotesi in cui si lamenta l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censura l'interpretazione data alla domanda stessa, ritenendosi in essa compresi o esclusi alcuni aspetti della controversia in base ad una valutazione non condivisa dalla parte. Nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura tipicamente processuale, per risolvere il quale la Corte di cassazione ha il potere dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronunzia. Nel secondo caso, poiché l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del 8 suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, come tale attribuito dalla legge al giudice del merito, alla Corte di legittimità è solo riservato il controllo della motivazione che sorregge sul punto la pronunzia impugnata" (così, da ultimo, Cass. 24 marzo 2000 n. 3538, Cass. 19 settembre 1997 n. 9314, Cass. 2 maggio 1997 n. 3782). Ricorrendo nella specie la prima di tali ipotesi, considerato che il secondo giudice ritenne d'escludere che l'appellante RV l'avesse investito del riesame della questione della sua responsabilità, nel rapporto con l'IN, questa Corte ha esaminare il potere, secondo l'enunciato principio, di glucen direttamente l'atto introduttivo di quel giudizio: per verificare, appunto, contenuto e limiti della domanda (di riforma della sentenza) con esso fatta valere. Ebbene, la relativa indagine conduce a risultati univoci, emergendone chiaramente al di là della riunione delle cause, a suo tempo disposta (la quale, di per sé, non elimina l'autonomia delle cause riunite: così la giurisprudenza)- che l'intendimento dell'appellante fu di devolvere al secondo giudice l'intera questione, oggetto delle cause riunite, della sua (contestata) responsabilità. In particolare, egli allora sostenne che dall'istruttoria era emersa la "completa" responsabilità del OL in relazione all'evento dannoso, dove l'aggettivo sembra evidentemente alludere al duplice danno conseguito per sua 9 colpa dal fatto (e cioè quello derivato tanto all'IN che ad esso RV). Dedusse, poi, che il Giudice di pace aveva errato nel ritenere la sua responsabilità al 50%, poiché la velocità da lui tenuta, pur se in ipotesi eccessiva, non aveva comunque avuto efficacia causale, stante la colpa causalmente assorbente del OL: e qui il riferimento al rapporto con l'IN, in tale modo rimesso in discussione, è addirittura di palmare evidenza. Stando così le cose, non possono indurre ad un qualche ripensamento le -apparentemente riduttive- conclusioni finali ("accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare unico responsabile del sinistro de quo il sig. MA OL e UC condannarlo, in solido con la EA s.p.a., a risarcire all'appellante RV Giacomo tutti i danni"), almeno perché esse, con l'indicare il OL quale "unico" responsabile del sinistro, sembrano ribadire l'intendimento del RV di contestare l'an della prima decisione nella sua integralità. La sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui, nonostante il devoluto, omise di pronunciarsi sulla questione della responsabilità del RV verso l'IN, va pertanto cassata con rinvio. Resta assorbito l'ultimo motivo, con cui denunciando violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., insufficiente, contraddittoria motivazione, falsa 10 applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il ricorrente si duole che il Tribunale abbia disposto la condanna del OL e della EA al rimborso del 50% soltanto delle spese del giudizio di primo grado, e che poi, ritenuta passata in giudicato la statuizione di condanna in favore dell'IN, l'abbia condannato al 50% delle spese del medesimo giudizio in favore della stessa parte. Le relative questioni, dipendendo dal disposto annullamento, saranno infatti esaminate nel giudizio di rinvio. ricorso, denunciandoCon l'unico motivo del proprio violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. plucend 2054 e 2058 c.c., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la EA -premesso che il prezzo di vendita della BMW del RV era stato di lire 1.500.000 (com'era emerso da una delle due copie della "dichiarazione di vendita" prodotte in causa, falsa essendo, dice, l'altra dichiarazione, nella quale il prezzo risultava di lire 4.500.000)- sostiene che il risarcimento del danno non avrebbe potuto superare il primo importo, che rappresentava il valore reale dell'auto ante sinistro. Osserva il Collegio che la questione di diritto sollevata implica un accertamento di fatto, sul valore antesinistro del veicolo, che il giudice del merito, pur sollecitato, omise di fare. L'omissione, tuttavia, non attiene ad un punto decisivo della 11 controversia -nel senso che, se omissione non vi fosse stata, la decisione sarebbe stata diversa, secondo un criterio di certezza e non di sola probabilità (così la giurisprudenza)- poiché, anche ad ammettere che nell'atto di vendita della BMW il prezzo fosse stato indicato in lire 1.500.000, ciòciò non può significare tassativamente che tale fosse l'effettivo valore dell'autoveicolo, trattandosi di un dato di natura soltanto formale, e, in quanto tale, non idoneo a rappresentare in modo certo la realtà delle cose. Riassumendo, il ricorso incidentale dev'essere rigettato, mentre va accolto per quanto di ragione il ricorso principale, con conseguente cassazione della sentenza in relazione al capo investito dalle censure accolte. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione del Tribunale di Roma, dovrà anche provvedere al regolamento delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il principale per quanto di ragione, rigetta l'incidentale, cassa in relazione, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 27 aprile 2001 IL CONSIGLIE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Depositata in Cancelle Giovanni Giambattista - 3 AGO. 2001 Oggi, li 12 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattis.a 109T 250.000 456T 60000 TOT-310000 EQMA 2UFFICIO DELLE OTT. 2001 C43576 (lire tre n p. Diri ted Servizi (Dott.ssa Mana Grazd DIF PO) Il Responsabile Servizio Att Giuziari (Dr. M. PACCICHINI