Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 2
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione" è nella fattispecie alternativa a quella di "porre in vendita", sicché deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, può, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, integrare la condotta prevista dall'art. 517 cod. pen. con l'espressione "mette altrimenti in circolazione".
È configurabile il tentativo nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/1999, n. 11671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11671 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 27/5/1999
2. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
3. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere N.2000
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.5874/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste;
avverso la sentenza emessa il 19 novembre 1998 dal pretore di Trieste nei confronti di ES HE;
Udita nella pubblica udienza del 27 maggio 1999 la relazione fatta dal Consigliere Prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Svolgimento del processo
ES HE venne rinviato al giudizio del pretore di Trieste per rispondere del delitto di cui agli artt. 56, 517 cod. pen. in relazione all'art. 1 e 2 del d.P.R. 26 febbraio 1968 (accordo di Madrid), per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in vendita, o comunque a mettere altrimenti in circolazione, prodotti industriali con segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine e provenienza del prodotto, presentando presso la circoscrizione, doganale di Trieste, per l'importazione definitiva, n. 2585 cartoni contenenti bilance pesapersone di origine e provenienza cinese, merce sulla quale era apposta la dicitura "made in Germany", non verificandosi l'evento per cause estranee alla sua volontà.
Il pretore di Trieste, con sentenza del 19 novembre 1998, pronunziata ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. durante la fase degli atti preliminari al dibattimento, assolse l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nella motivazione osservò il pretore: - che la presentazione alla dogana per l'importazione della merce in questione non poteva considerarsi atto di messa in vendita o in circolazione di prodotti recanti segni idonei a trarre in inganno l'acquirente o comunque atto prodromico alla vendita e al commercio;
- che invero solo a seguito dello sdoganamento può prospettarsi la commissione di condotte finalizzate a mettere in vendita le merci.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trieste propone ricorso per cassazione osservando che è vero che, secondo un certo indirizzo giurisprudenziale, la presentazione della merce in dogana per lo sdoganamento non costituisce di per sè atto prodromico alla vendita non potendosi escludere che l'importazione regolare, come del resto quella di contrabbando, abbiano destinazione, per così dire, non diffusiva. Tuttavia è anche vero che nella specie occorreva considerare non solo lo sdoganamento di per sè, bensì anche la natura e la quantità della merce importata e presentata in dogana (a parte l'eventuale qualità di commerciante, a livello di importazione, di ingrosso, di dettaglio e quant'altro in capo allo sdoganatore o a chi per lui), nonché le attività necessariamente precedenti (quanto meno la presa dell'incarico per lo sdoganamento della merce inviata dal fabbricante o da altro intermediario) e susseguenti (quanto meno l'ulteriore inoltro della merce) per poter valutare se si fosse in presenza di atti diffusivi o quanto meno di atti prodromici alla diffusione. Invero, il "movimento" di una tale quantità di merce in questione non può essere considerato se non come atto di commercio a livello intermedio tra il produttore ed il consumatore e, quindi, atto diffusivo della merce stessa, a mezzo di messa in vendita o ad altro titolo di circolazione. Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la condotta descritta nell'art. 517 cod. pen. con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio" presente nella fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen., nonché alla finalità del precetto, si riferisce a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la cosa dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito della merce prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, invero, afferma di basarsi sull'orientamento espresso dalla sentenza di questa Corte n. 4374 del 20 gennaio 1996 (carriera di consiglio dell'11 dicembre 1995), imp. Dubini, m. 204.196, secondo cui "il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., si consuma nel momento in cui l'opera o il prodotto vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale "traditio" della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata un'attività, prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato de quo nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per "circolazione" intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, ne' lo sdoganamento è, di per sè, atto prodromico alla vendita o alla messa in circolazione. Va però tenuto presente che tali affermazioni sono state pronunciate in una fattispecie particolare, relativa ad un giudizio di impugnazione di una misura cautelare costituita da un sequestro probatorio e da un sequestro preventivo, e non sembra che con esse si sia voluto enunciare un principio di diritto, valido in qualsiasi ipotesi, secondo cui la presentazione della merce in dogana per lo sdoganamento non potrebbe mai, in astratto, costituire non solo un atto di messa in vendita, ma nemmeno un atto di messa in circolazione della merce stessa, sicché non potrebbe mai integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., a prescindere dalle circostanze del caso concreto.
In ogni modo, un siffatto principio, quand'anche fosse stato enunciato dalla citata decisione di questa Corte, non potrebbe essere condiviso, in quanto esso non regge ad un più approfondito e ponderato esame della questione.
Innanzitutto, invero, non può condividersi la tesi che la presentazione della merce in dogana per lo sdoganamento non possa mai costituire, sul piano logico ed in astratto, un atto di messa in circolazione della merce stessa, a prescindere dalle concrete modalità di fatto in cui la presentazione è avvenuta e dalle concrete caratteristiche concernenti la quantità e la qualità della merce stessa e la personalità dei soggetti coinvolti. Deve infatti ritenersi, conformemente peraltro alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che in tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione" è nella fattispecie alternativa a quella del "porre in vendita", e, tenuto conto dell'oggetto giuridico del reato (che consiste nella tutela dell'ordine economico che deve essere garantito dai possibili inganni ai consumatori), della diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen. (concernente la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), nonché delle finalità del precetto, deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualsiasi operazione di movimentazione della merce, così da includere anche le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore (Sez. III, 25 maggio 1998, Di Munno, m. 211.135, che ha ritenuto integrare la fattispecie dell'art. 517 cod. pen. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il prodotto).
Orbene, alla luce di tali principi, è evidente che anche la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, possa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, integrare quel comportamento previsto dall'art. 517 cod. pen. costituito dal "mettere altrimenti in circolazione".
Questa conclusione, del resto, è imposta anche dalla necessità di procedere ad una interpretazione sistematica dell'art. 517 cod. pen., ossia ad una interpretazione che tenga conto non solo di questa disposizione in sè, quasi fosse una monade isolata nel sistema giuridico, ma anche delle sue relazioni ed interferenze con tutte le altre norme dell'ordinamento giuridico che possono influire sul suo significato e sulla sua portata. È invero principio fondamentale in tema di ermeneutica che l'ordinamento giuridico costituisce un sistema unitario, in cui ogni disposizione acquista un significato (e può anche mutarlo nel tempo) in relazione a tutte le altre norme dell'ordinamento stesso, che continuamente interagiscono tra di loro, sicché non può intendersi il vero significato e l'esatta portata di una disposizione se contemporaneamente non si tengono presenti anche tutte le altre norme dell'ordinamento che possono avere una qualche relazione con essa.
Ora, per quanto riguarda l'art. 517 cod. pen., nel procedere alla sua interpretazione, non può non tenersi conto anche di quanto dispone l'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1968, n. 656 (recante Norme per l'applicazione dell'accordo di Madrid del 14 aprile 1891, sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci, riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958), emanato in forza della delega conferita al governo con l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676 (recante la ratifica e l'esecuzione di atti internazionali firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958, fra cui l'accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona). Orbene, il suddetto art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1968, n. 656, prescrive che "le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza sono soggette a fermo all'atto della loro introduzione nel territorio della Repubblica, a cura dei competenti uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all'autorità giudiziaria e agli interessati". Ora, non vi possono essere dubbi che questa disposizione legislativa, nel prescrivere il fermo, ai fini dell'eventuale sequestro da parte dell'autorità giudiziaria (v. successivo art. 2) delle merci con segni mendaci sulla loro provenienza nel momento in cui queste siano introdotte nel territorio statale, e quindi anche nel momento della loro presentazione in dogana per lo sdoganamento, ritiene altresì, implicitamente, ma necessariamente, che tale comportamento possa costituire un illecito penale, idoneo a determinare il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, illecito penale che non può essere costituito, appunto, che dalla fattispecie di cui all'art. 517 cod. proc. pen. È lo stesso legislatore, quindi, a ribadire (o, comunque,
a prevedere) che la presentazione in dogana di merci con segni mendaci circa la loro provenienza possa costituire un atto idoneo ad integrare l'attività del "mettere altrimenti in circolazione", prevista e punita dall'art. 517 cod. pen. È peraltro ovvio, come già si è accennato, che nello stabilire se la presentazione della merce in dogana per lo sdoganamento costituisca una ipotesi di "messa in circolazione" della merce stessa o comunque una attività prodromica alla messa in circolazione, occorre anche tenere conto delle specifiche caratteristiche del caso concreto, con riferimento sia alle modalità di spedizione e di presentazione, sia alla personalità dei soggetti coinvolti, sia alla quantità e qualità della merce presentata. La sentenza impugnata ha quindi errato nell'escludere senz'altro che la presentazione in dogana della merce potesse costituire un atto di messa in circolazione della stessa, e quindi integrare il delitto contestato, senza minimamente prendere in esame l'eventuale qualità di commerciante, a livello di importazione, di ingrosso, di dettaglio o di quant'altro in capo allo "sdoganatore" o a chi per lui, e la natura e la quantità della merce importata e presentata in dogana, nonché le attività necessariamente precedenti (presa dell'incarico per lo sdoganamento della merce inviata dal fabbricante o da altro intermediario) e susseguenti (ulteriore inoltro della merce) per valutare se, sulla base di tali elementi, si fosse in presenza di un atto di messa in circolazione o comunque prodromico alla messa in circolazione, e quindi diffusivo, della merce stessa. Indagine questa a cui tanto meno il pretore poteva sottrarsi nel caso di specie, in cui la contestazione riguardava ben 2585 cartoni contenenti bilance pesapersone di origine e provenienza cinese, sui quali era invece apposta la dicitura "made in Germany", il che poteva in astratto far pensare ad un atto di commercio a livello intermedio tra il produttore ed il consumatore, e quindi ad un atto diffusivo della merce attraverso la sua messa in circolazione.
Deve inoltre osservarsi che la sentenza impugnata ha assolto l'imputato in base all'assunto - che si è visto essere erroneo - che la presentazione della merce per lo sdoganamento non possa mai configurare un atto di messa in circolazione della merce stessa e quindi non possa mai integrare l'elemento oggettivo del reato contestato.
Senonché il pretore ha completamente omesso di considerare che nella specie era stato contestato all'imputato non già il reato consumato, bensì il solo tentativo del reato stesso, ossia gli era stato contestato non già di avere messo in circolazione la merce con segni mendaci, bensì soltanto di avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione la merce stessa.
Sul punto la sentenza impugnata è completamente carente di motivazione, essendo evidente che l'affermare che la presentazione in dogana non può mai, di per sè, in astratto, considerarsi atto di messa in vendita o atto di messa in circolazione della merce recante segni mendaci, non comporta affatto che tale presentazione non possa nemmeno costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, alla messa in circolazione.
Se poi, invece, il pretore avesse voluto implicitamente affermare che la presentazione in dogana non potrebbe mai, di per sè, configurare nemmeno un atto idoneo, diretto in modo non equivoco, alla messa in circolazione della merce, tale affermazione sarebbe senz'altro erronea.
Infatti, come si è dianzi osservato, anche la semplice presentazione della merce in dogana può di per sè costituire, in considerazione delle specifiche caratteristiche del caso concreto, un vero e proprio atto di messa in circolazione della merce. A maggior ragione, quindi, la presentazione in dogana può costituire un atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione, ovvero a porla in vendita, e quindi integrare gli estremi del tentativo.
Se, invero, l'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. si realizza nel momento in cui la merce è messa in vendita o comunque quando la stessa è messa altrimenti in circolazione, senza che sia richiesta la vendita effettiva, ossia quando la merce esca a qualsiasi titolo dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ciò significa che il tentativo è configurabile quando la merce non è ancora uscita dalla disponibilità del detentore per entrare in circolazione, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla sua messa in circolazione.
Nè potrebbe accogliersi l'obiezione che il tentativo non sarebbe configurabile trattandosi di un reato di pericolo. Deve infatti ritenersi, conformemente del resto alla giurisprudenza di questa Corte, che il tentativo è configurabile anche con riferimento ai cosiddetti reati di pericolo, essendo ben possibili atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un pericolo che invece non sorge (Sez. VI, 13 febbraio 1995, Ciccarone, m. 201.260). È stato, così, ad esempio, ritenuto ammissibile il tentativo nel reato di costituzione di disponibilità valutarie all'estero, che è reato di pericolo presunto (Sez. III, 23 gennaio 1985, Padovani, m. 168.146), o nel reato di favoreggiamento personale, che è anch'esso reato di pericolo (Sez. VI, 11 luglio 1996, Dato, m. 205,962).
E, con specifico riferimento ad un reato analogo a quello in esame, ossia al reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, di cui all'art. 516 cod. pen. - reato anch'esso ritenuto di pericolo - è stato appunto affermato che, poiché esso si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva, e poiché tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato, ciò comporta che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto (Sez. III, 5 giugno 1998, Fusello, m. 212.039, che ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato).
In conclusione, la sentenza impugnata è viziata per violazione di legge laddove esclude, sempre ed in ogni caso, la stessa astratta possibilità che la presentazione della merce con segni mendaci in dogana per lo sdoganamento possa costituire una atto di messa in circolazione della merce stessa, integrativo dell'elemento oggettivo di cui all'art. 517 cod. pen., e ciò a prescindere dalle specifiche circostanze della fattispecie concreta, ed inoltre laddove esclude altresì, sempre ed in ogni caso, la possibilità astratta che la detta presentazione possa configurare, sempre a prescindere dalla circostanze concrete, un atto idoneo, diretto in modo non equivoco alla messa in vendita ovvero alla messa altrimenti in circolazione della merce stessa, e quindi integrare il tentativo del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., nonché laddove implicitamente esclude la stessa configurabilità del tentativo per il suddetto delitto di cui all'art. 517 cod. pen. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla pretura di Trieste.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla la sentenza impugnata con rinvio alla pretura di Trieste.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1999