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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 499/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te Parte_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e difesa dagli avv.ti Lucio Oricchio ed Enrico Ogliaruso, con Controparte_1
domicilio eletto come in atti, giusta procura in produzione,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 30/1/2024, la ha adito questo giudice, proponendo ricorso
contro
Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto e formulando un articolato motivo così riassumibile: “assenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilita' previsti ex artt. 633 e ss c.p.c. - infondatezza della pretesa”. Ha concluso come da pagine sette ed otto del ricorso.
Si è costituita l'opposta, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria, concludendo come da memoria in atti.
Concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione va accolta.
E' da evidenziare che, su fattispecie avente il medesimo oggetto di quella in decisione (con una parte opposta diversa), è intervenuta la sentenza n. 1511/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore – settore lavoro. Secondo la citata decisione, “Il vantato credito azionato in monitorio si basa sulla pretesa inclusione dell' di Controparte_2
nelle strutture di cui all'allegato A della delibera di Giunta regionale n. 427 Controparte_3
del 2020, aventi diritto alla premialità COVID, precisamente sull'inclusione nel novero dei
'laboratori Rete COVID 19' o quanto meno nel novero di quelle le cui attività sono da equiparare ad altre facenti sorgere il diritto invocato. Senonché, irrilevante la mancata opposizione avverso decreti ingiuntivi dalle connotazioni a questo sovrapponibili stante l'autonomia delle relative valutazioni, …, del dato sopra indicato non viene fornita la prova il cui onere incombe su chi, qui l'opposto in qualità di attore sostanziale, pone la circostanza come elemento costitutivo del diritto prospettato: non è al riguardo sufficiente infatti un'
autodefinita 'attestazione' proveniente da soggetti (Direttore ff della menzionata UOC e
Direttore Sanitario dell'Ospedale) privi del potere di individuare, men che mai di 'attestare',
la circostanza qui dirimente, da interpretarsi benvero in termini restrittivi in quanto discendente da norma con elencazione dal carattere di tassatività; il tutto senza che sia stato necessario dar ingresso ad una prova per testi tesa in sintesi ad evidenziare, dato di per sé non decisivo, che nel periodo in discussione - cioè nel primo periodo della pandemia
- venivano svolte nel reparto prestazioni afferenti anche a pazienti COVID. Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'erogazione invocata che mira a compensare quelle prestazioni lavorative rese in reparti o comunque in strutture che, predisposti per fronteggiare la pandemia, presentavano una rischiosità tale (qui, come richiesto, 'elevata') da legittimare una remunerazione particolare una tantum. Opinando diversamente, l'attribuzione competerebbe, al di là della connotazione come visto tassativa dell'elenco delle strutture legittimanti, a tutto il personale sanitario che, in quei primi frangenti dell'epidemia, non poteva non aver contatto nello svolgimento della propria attività anche con pazienti COVID”.
Lo scrivente condivide lo sviluppo argomentativo e conclusionale della decisione,
applicando ed estendendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione riportata alla fattispecie oggetto della presente decisione. Discende da quanto precede la revoca del decreto ingiuntivo n. 774/2023.
La peculiarità della fattispecie in esame induce a compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, elett.te Parte_1
dom.ta come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
, rapp. e difesa dagli avv.ti Lucio Oricchio ed Enrico Ogliaruso, con Controparte_1
domicilio eletto come in atti, giusta procura in produzione,
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 30/1/2024, la ha adito questo giudice, proponendo ricorso
contro
Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto e formulando un articolato motivo così riassumibile: “assenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilita' previsti ex artt. 633 e ss c.p.c. - infondatezza della pretesa”. Ha concluso come da pagine sette ed otto del ricorso.
Si è costituita l'opposta, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione e la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria, concludendo come da memoria in atti.
Concesso termine per note illustrative, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
L'opposizione va accolta.
E' da evidenziare che, su fattispecie avente il medesimo oggetto di quella in decisione (con una parte opposta diversa), è intervenuta la sentenza n. 1511/2024 del Tribunale di Nocera
Inferiore – settore lavoro. Secondo la citata decisione, “Il vantato credito azionato in monitorio si basa sulla pretesa inclusione dell' di Controparte_2
nelle strutture di cui all'allegato A della delibera di Giunta regionale n. 427 Controparte_3
del 2020, aventi diritto alla premialità COVID, precisamente sull'inclusione nel novero dei
'laboratori Rete COVID 19' o quanto meno nel novero di quelle le cui attività sono da equiparare ad altre facenti sorgere il diritto invocato. Senonché, irrilevante la mancata opposizione avverso decreti ingiuntivi dalle connotazioni a questo sovrapponibili stante l'autonomia delle relative valutazioni, …, del dato sopra indicato non viene fornita la prova il cui onere incombe su chi, qui l'opposto in qualità di attore sostanziale, pone la circostanza come elemento costitutivo del diritto prospettato: non è al riguardo sufficiente infatti un'
autodefinita 'attestazione' proveniente da soggetti (Direttore ff della menzionata UOC e
Direttore Sanitario dell'Ospedale) privi del potere di individuare, men che mai di 'attestare',
la circostanza qui dirimente, da interpretarsi benvero in termini restrittivi in quanto discendente da norma con elencazione dal carattere di tassatività; il tutto senza che sia stato necessario dar ingresso ad una prova per testi tesa in sintesi ad evidenziare, dato di per sé non decisivo, che nel periodo in discussione - cioè nel primo periodo della pandemia
- venivano svolte nel reparto prestazioni afferenti anche a pazienti COVID. Non si ravvisano pertanto i presupposti per l'erogazione invocata che mira a compensare quelle prestazioni lavorative rese in reparti o comunque in strutture che, predisposti per fronteggiare la pandemia, presentavano una rischiosità tale (qui, come richiesto, 'elevata') da legittimare una remunerazione particolare una tantum. Opinando diversamente, l'attribuzione competerebbe, al di là della connotazione come visto tassativa dell'elenco delle strutture legittimanti, a tutto il personale sanitario che, in quei primi frangenti dell'epidemia, non poteva non aver contatto nello svolgimento della propria attività anche con pazienti COVID”.
Lo scrivente condivide lo sviluppo argomentativo e conclusionale della decisione,
applicando ed estendendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione riportata alla fattispecie oggetto della presente decisione. Discende da quanto precede la revoca del decreto ingiuntivo n. 774/2023.
La peculiarità della fattispecie in esame induce a compensare interamente le spese di lite.
P. Q. M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo